Corte di Cassazione, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 8738 del 2017, dep. il 04/04/2017

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La Corte,
Rilevato che:
Con ordinanza depositata il 17/6/2016, il Tribunale di Ferrara ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, ritenendo competente la Sezione specializzata presso il Tribunale di Bologna, in relazione alla controversia promossa nei confronti della […] e della […] da […], che, premesso di avere acquistato il 19/8/2010 azioni della […] di proprietà di tale […] a mezzo dell’intermediazione della stessa [ …] con cui aveva stipulato un contratto generale di investimento, da ritenersi nullo per difetto di forma e per l’esorbitanza dell’ordine dall’oggetto del mandato, da cui la nullità dell’acquisto delle azioni, aveva chiesto la restituzione del prezzo pagato per le azioni. Secondo il Tribunale, la controversia deve ritenersi ricompresa nella competenza funzionale del Tribunale delle Imprese, secondo il disposto di cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. del 27/6/2003, n.168 mod. dal d.l. 24/1/2012, n. 1, che in tal senso dispone quando la causa riguarda il “trasferimento” delle “partecipazioni sociali” ed “ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”, anche se proposte domande ulteriori e connesse. Ha proposto regolamento di competenza la […], deducendo che […] non ha alienato azioni proprie, limitandosi a svolgere solo le funzioni di intermediazione, che la pretesa diversa competenza si scontra con quella esclusiva ed inderogabile del foro del consumatore. Si è opposta la […], deducendo il carattere onnicomprensivo della competenza della sezione specializzata nel caso in cui l’oggetto della domanda attenga al trasferimento delle partecipazioni sociali; l’inapplicabilità del foro del consumatore e comunque nel caso l’irrilevanza e la prevalenza della competenza per materia della Sezione specializzata.
Il P.G. Si è espresso per la reiezione del ricorso e quindi per la competenza del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata delle Imprese.
Considerato che:
L’art. 3 del d.lgs. 27/6/2003, n. 168, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett.d) del d.l. 24/1/2012, n. 1, conv. con modificazioni nella I. 24/3/2012, n. 27, al comma 2, così dispone nella parte che qui interessa: ” Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile … per le cause e i procedimenti:…b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”; ed al comma 3: “Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.”
Ciò posto, si deve rilevare che già nella formulazione complessiva della norma risulta posto l’accento su quel che costituisce l’oggetto della controversia, che deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, ed in tal senso milita nella lett.a) il riferimento ai “rapporti societari”, così come nella previsione della lett.b) l’attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti.
La norma ha inteso pertanto valorizzare, ai fini della individuazione della competenza delle Sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, come affermato in linea generale nelle pronunce delle Sez. U. del 9/2/2015, n. 2360 e dell’11/10/2011, n.20902. Nella fattispecie, l’azione svolta dalla […] non è relativa al trasferimento delle azioni, ma è basata sul contratto di intermediazione, nella specie sul contratto generale di investimento del 2010, negozio il cui oggetto non è costituito dalle partecipazioni sociali, se non in via mediata, tant’è che la domanda di nullità dell’acquisto delle azioni […] consegue, in tesi di parte attrice, alla nullità del contratto generale d’investimento.
La natura meramente consequenziale della domanda di nullità dell’acquisto delle azioni […], determinata dal fatto estrinseco che l’intermediario ha acquistato da terzi azioni […], dà ragione pertanto dell’esclusione della vis attractiva della competenza delle sezioni specializzate, né si può ritenere che la fattispecie rientri nel terzo comma dell’art.3 cit., posto che non è individuabile la competenza delle dette sezioni. E tale delimitazione è da ritenersi coerente con l’esigenza di evitare l’ampliamento eccessivamente incerto della competenza societaria delle sezioni specializzate, come ritenuto da attenta dottrina. Né in senso contrario militano le due recenti pronunce di questa Corte del 16/10/2014, n. 21910 e del 21/2/2017, n. 4523, in quanto attinenti a controversie aventi ad oggetto in via diretta i diritti nascenti dal trasferimento delle partecipazioni sociali, ( con le citate pronunce si è precisato che la lett. b), con il ricorso alla disgiuntiva “o” prima del riferimento ai “diritti inerenti”, ha inteso riferirsi sia ai diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, ritenendosi conseguentemente che, ove il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la controversia da costui proposta per l’adempimento contro il debitore ceduto soggiace alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa).
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