Corte di Cassazione, Sez. Seconda, Sentenza n. 31005 del 2017, dep. il 28.12.2017

[…]

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 16 novembre 2000 la […] snc ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Padova, Sez. Dist. di Este, la […] srl, esponendo che: aveva acquistato dalla società convenuta un terreno edificabile in Comune di […];
dopo la vendita, l’immobile era risultato inquinato da scorie e ceneri di pirite con elevata concentrazione di metalli pesanti, al punto che il Comune di […] aveva emesso nei suoi confronti l’ordinanza n. […] maggio 1999, con cui aveva ordinato di presentare il progetto di bonifica del terreno ai sensi dell’articolo 17 D.Lg. n. 22 del 5 febbraio 1997;
i responsabili dell’inquinamento erano alcuni dei precedenti proprietari.
La società attrice ha chiesto, in primo luogo, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita, ai sensi degli articoli 1489, 1495 o 1497 c.c., e, in subordine, che fosse accertata la nullità del contratto, in ogni caso con restituzione del prezzo pagato e risarcimento del danno.
La […] srl si è costituita, eccependo la non proponibilità dell’azione di risoluzione ex articolo 1489 c.c. perché non sarebbe esistito alcun onere di bonifica in capo a parte attrice, nonché l’intervenuta prescrizione delle altre domande.
Con successiva memoria ex articolo 183 c.p.c. la società attrice ha precisato che la risoluzione era pure chiesta ai sensi dell’articolo 1453 per consegna di aliud pro alio. Il Tribunale di Padova, Sez. Dist. di Este, istruita la causa con testimonianze, con sentenza n. 275 del 20 dicembre 2005, ha accolto la domanda di parte attrice.
La […] srl ha proposto appello contro la summenzionata sentenza con citazione notificata il 21 dicembre 2006.
La Corte di Appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1993 del 2 luglio-20 settembre 2012, ha respinto l’appello.
La […] srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
La […] snc ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la […] srl lamenta la violazione degli articoli 1489 c.c. e 17 del D.Lg. n. 22 del 5 febbraio 1997 poiché la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l’onere reale previsto da tale ultima disposizione sorgesse con il mero fatto materiale dell’inquinamento quando, invece, la norma avrebbe ricollegato la costituzione di tale onere al provvedimento amministrativo che avesse accertato il superamento dei limiti di contaminazione nel caso concreto ed individuato gli interventi da eseguire. Ne sarebbe conseguito che, essendo sopravvenuto alla vendita il suddetto provvedimento, l’onere reale in questione non sarebbe esistito ancora al tempo dell’acquisto e, pertanto, non avrebbe potuto trovare applicazione l’articolo 1489 c.c. ma, eventualmente, l’articolo 1492 c.c., concernente i vizi della cosa venduta.
La doglianza è fondata.
In materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l’articolo 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, (ratione temporis applicabile) ha istituito una misura ablatoria personale comportante, in capo al destinatario, un obbligo di attivazione, consistente nel porre in essere determinati atti e comportamenti unitariamente finalizzati al recupero ambientale dei predetti siti. Per l’esattezza, il summenzionato articolo 17 prevedeva, al comma 2, che chiunque cagionasse, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti ovvero determinasse un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, era tenuto a procedere, a proprie spese, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali derivava il pericolo di inquinamento. Ai sensi del comma 9, qualora i responsabili non vi avessero provveduto ovvero non fossero stati individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sarebbero stati realizzati d’ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non fosse intervenuto, dalla Regione.
In base al comma 10, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituivano onere reale sulle aree inquinate.
Il comma 11, infine, stabiliva che le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate, nonché per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza erano assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime (e da privilegio generale mobiliare), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, secondo comma, c.c. e che detto privilegio si poteva esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile.
Dal sistema normativo si evince che il soggetto su cui grava l’obbligo di procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale è il responsabile della situazione di inquinamento. Solo nell’ipotesi che i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili (ex comma 9) tali interventi vengono comunque realizzati d’ufficio dal Comune o, in subordine, dalla Regione con privilegio immobiliare sulle aree bonificate per il recupero delle spese esercitabile pure in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile.
Il proprietario, perciò, se non è l’autore della violazione, non ne è neppure responsabile e, quindi, non ha l’obbligo di provvedere direttamente alla bonifica, ma solo l’onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull’area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare (commi 10 ed 11: in pratica, gli enti pubblici si possono rivalere sull’immobile).
Colui che subentra nella proprietà o possesso del bene succede anche nella situazione connessa all’onere reale, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza, ma non si trova in una posizione analoga od assimilabile a quella dell’inquinatore, dovendo sostenere i costi degli interventi di bonifica esclusivamente in ragione dell’esistenza dell’onere reale sul sito (Cass., Sez. 1, n. 21887 del 21 ottobre 2011).
La giurisprudenza ha chiarito che il coinvolgimento del proprietario del terreno, pur non responsabile dell’inquinamento, nelle spese di messa in sicurezza e di bonifica del sito, attraverso gli istituti dell’onere reale e del privilegio speciale immobiliare sulle aree, è volto a responsabilizzare, per effetto della posizione rivestita, il soggetto che ha un particolare legame, di tipo dominicale, con il suolo, al fine di ottenere un’ulteriore posizione di garanzia a salvaguardia del preminente interesse, di rilievo costituzionale, alla salubrità dell’ambiente. L’onere reale, dunque, è una conseguenza della necessità, individuata dall’autorità competente, di realizzare gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza e
presuppone, a monte, un provvedimento amministrativo che prescriva detti interventi all’esito della approvazione di un progetto di bonifica.
Si è escluso, pertanto, che l’imposizione del peso sul fondo nasca dalla presenza del semplice stato di inquinamento, dovendo essere stato approvato il richiesto provvedimento amministrativo (Cass., Sez. 2, n. 2982 del 27 febbraio 2012).
Ciò posto in via generale occorre accertare se la presenza, già al tempo della vendita, della situazione di fatto che avrebbe condotto alla sua emanazione (la circostanza è incontestata) incida sull’applicazione dell’articolo 1489 c.c.
Questa disposizione prescrive che “Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell’articolo 1480”.
Nella specie, risulta dalla sentenza impugnata che lo stato di inquinamento fosse ignoto alla società acquirente e che questo non fosse visibile al momento della vendita.
Bisogna determinare, allora, se sussista un onere in grado di diminuire il libero godimento della res ex articolo 1489 c.c. in un caso nel quale i presupposti di esistenza del peso ricorrevano al tempo della vendita, ma non erano ancora stati rilevati dall’autorità competente che, però, in seguito, aveva emesso, anteriormente all’instaurazione del giudizio de quo, il provvedimento volto ad indicare al proprietario non inquinatore le opere da realizzare, presupposto ineludibile per l’intervento della pubblica amministrazione e la successiva eventuale rivalsa per i costi affrontati nell’eventualità che chi ha danneggiato l’ambiente non sia stato individuato.
Per risolvere tale questione, occorre considerare che la normativa distingue la posizione del soggetto inquinante, per il quale l’obbligo di adottare le doverose misure nasce immediatamente, come si evince dal comma 2 del summenzionato articolo 17, dall’onere del proprietario non inquinatore, inteso come necessità di effettuare la bonifica per evitare le conseguenze dei vincoli imposti dalla legge, che diviene operativo solo successivamente e nel caso che il responsabile non agisca o non sia rinvenibile.
In particolare, deve ritenersi che il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, abbia introdotto una regolamentazione ad hoc dell’onere reale de quo che, in deroga al sistema della c.d. evizione qualitativa di cui all’articolo 1489 c.c., collega i presupposti per l’operatività di quest’ultima disposizione esclusivamente all’emissione del provvedimento della pubblica amministrazione, senza dare rilievo alla situazione esistente all’epoca di conclusione del contratto.
Nella specie, quindi, l’onere è divenuto ufficiale con l’emanazione del provvedimento del Comune di […] che ha ingiunto al proprietario di bonificare l’area, da detto momento potendo la pubblica amministrazione avvalersi dei privilegi di legge. Pertanto, potrà parlarsi, nella controversia de qua, della presenza di un onere reale, rilevante ai sensi dell’articolo 1489 c.c., alla luce del particolare sistema introdotto dal d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22, solo dal giorno in cui l’amministrazione interessata ha adottato il provvedimento di approvazione del programma di bonifica.
Ne consegue l’accoglimento del motivo.
2. L’esito dell’esame del primo motivo rende non necessario quello del secondo e del terzo, con i quali la società ricorrente si è doluta del fatto che l’articolo 17 del D.Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997 fosse stato applicato in una fattispecie, come quella presente, nella quale l’inquinamento era avvenuto prima della sua entrata in vigore, e della circostanza che la domanda di risoluzione fosse stata fondata su un presupposto meramente eventuale, quale l’ordine di bonifica del Comune di […], che risultava essere stato impugnato dalla società resistente.
3. Con il quarto motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 e 1490 c.c., perché sarebbe stata disposta la risoluzione del contratto per consegna di aliud pro alio, nonostante il terreno fosse da considerare edificabile al momento della vendita, circostanza che avrebbe comportato eventualmente l’applicazione dell’articolo 1490 c.c.
La doglianza merita accoglimento.
In tema di compravendita, il vizio redibitorio ex articolo 1490 c.c., che riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, e la mancanza di qualità promesse o essenziali di cui all’articolo 1497 c.c., che concerne la natura della merce e gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono sull’appartenenza della res ad una species piuttosto che ad un’altra, differiscono dalla consegna di aliud pro alio, che ricorre ove la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti.
Nella specie, secondo la prospettazione delle parti, l’immobile in esame era edificabile al tempo della vendita e, dopo l’emanazione del provvedimento summenzionato, era, comunque, rimasto edificabile, a condizione che il proprietario affrontasse le spese necessarie per la bonifica.
Se ne ricava che il bene non poteva considerarsi di diverso genere rispetto a quello pattuito, con conseguente inapplicabilità della disciplina in tema di aliud pro alio. Il motivo va, quindi, accolto.
4. Il ricorso principale è, perciò, fondato, sicché la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa corte territoriale […]