Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6532 del 1994 dep. il 11.07.1994.

 

[…]

Svolgimento del processo
Con atto notificato l’11.5.1984 […] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bolzano i fratelli […] ed […] esponendo:
– che il comune genitore […], deceduto in data 14.6.1983, aveva trasferito al proprio figlio maschio […], con contratto del 7.5.1982, denominato di “vendita e consegna” l’intera sua proprietà immobiliare già tavolarmente identificata come P.T.159/II c.c. […];
– che detto contratto costituiva disposizione lesiva della quota di legittima a lei coerede spettante, sia perché dissimulava una donazione (o quanto meno costituiva un negotium mixtum cum donatione), sia perché non rispondeva a realtà quanto nel testamento del genitore affermato circa la tacitazione dei suoi diritti ereditari con la donazione, avvenuta nel maggio del 1968 , di altro terreno di 880 mq.;
– che i beni oggetto di quel contratto erano soggetti a collazione, onde ricostruire l’asse ereditario da dividere tra i coeredi, in quanto la loro costituzione in “maso chiuso” operata il 3 maggio 1977 dal genitore al preordinato scopo di favorire il figlio maschio (con intavolazione dei terreni in P.T.123/I c.c. […]) appariva del tutto illegittima, non avendo detti beni estensione ( 18.67 3 mq) consistenza e natura tali da rappresentare una azienda agricola funzionale; sicché il relativo provvedimento adottato in data 20.4.1977 dalla Commissione locale dei masi chiusi doveva essere, ai fini della divisione ereditaria, disapplicata ai sensi degli art.4 e 5 della legge n.2248 del 1865, all. E). L’attrice chiedeva pertanto che il Tribunale, dichiarata la nullità del contratto del 7.5.1982, accertata la lesione della sua quota di legittima, e disposta la collazione dei beni donati previa disapplicazione della chiusura del maso, procedesse alla divisione ereditaria con attribuzione in natura della quota a lei spettante, pari ai di 2/9 dell’asse da valutare secondo i valori venali di mercato all’attualità.
2 – I convenuti, costituitisi, contrastavano tali domande, assumendo che con il contratto di compravendita ed assunzione del maso, il figlio maschio aveva assunto l’obbligazione di corrispondere al genitore il 30% del reddito lordo del maso, di riconoscergli il diritto di abitare colà e di mantenerlo a proprie spese anche in caso di malattia od infermità; che il valore del terreno donato dal genitore alla figlia […] superava l’entità della sua quota di legittima; che il corrispettivo dell’acquisto del maso doveva essere commisurato con il valore della sua assunzione e cioè sulla base del suo reddito netto (come determinato dal competente Pretore in corso di giudizio, con decreto del 24.6.1987).
3 – Previo espletamento di C.T.U. il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 12 marzo 1990 respingeva le domande. Perveniva a tale conclusioni osservando: a) che sebbene il de cuius fosse deceduto poco più di un anno dopo la stipulazione del contratto di cessione del maso, detto negozio rivestiva natura aleatoria ed era da considerare valido b) che la costituzione dei terreni in maso chiuso, cinque anni prima di quel contratto non risultava essere stato preordinato al fine di favorire il figlio;nè l’atto amministrativo, autorizzativo di detta costituzione poteva essere disapplicato dal giudice, dato che la ragione d’invalidità a tale effetto dedotta dalla attrice (e cioè la asserita inidoneità dei beni a produrre un reddito sufficiente per il mantenimento di 5 persone) atteneva non alla legittimità bensì al merito della valutazione espressa al riguardo dalla Commissione locale dei masi chiusi di […].
4 – […] interponeva gravame insistendo nelle proprie istanze, e dolendosi in particolare: a) che la aleatorità del contratto del 7.5.1982 era stata ravvisata dal Tribunale in base ad un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali attinenti alle controprestazioni del compratore ed alla liberalità che aveva ispirato il cedente; b) che erroneamente era stata esclusa la sindacabilità del provvedimento della Commissione locale dei masi chiusi, atto che il giudice ordinario doveva disapplicare incidenter tantum in quanto privo di motivazione; c ) che doveva avallato dal giudice il già sollevato sospetto di illegittimità costituzionale della legge regolatrice dei masi chiusi.
[…] resisteva alla impugnazione mentre […] restava contumace.
5 – Con sentenza dell’11 aprile 1992 la Corte di Appello di Trento accoglieva la censura sub a) e disattendeva quelle sub b) e sub c). Osservava che il contratto del 7.5.1982 non presentava aspetti di effettiva aleatorità e che, una volta accertata la sua integrale nullità, il complesso costituente il maso era da considerare parte dell’asse ereditario.
Ai fini della determinazione della quota di legittima spettante alla appellante la Corte di merito confermava il giudizio espresso dal Tribunale circa la insindacabilità, sia pure in via incidentale, del provvedimento di costituzione del maso chiuso, che risultava adottato dalla competente amministrazione in base ad una valutazione di natura squisitamente tecnica;disattendeva il dubbio adombrato in ordine al contrasto tra gli art.31 e 25 dell’ordinamento provinciale masale con i principi d’eguaglianza sanciti dalla Costituzione;
considerava che anche […] era tenuta alla riunione fittizia di quanto ricevuto in dono dal genitore dato che il contratto del 30.5.1968, di cessione del terreno di 880 mq. integrava un negotium mixtum cum donatione.
Ciò premesso la Corte tridentina assommava il valore della porzione donata (al tempo della apertura della successione) con il valore di assunzione del maso chiuso stabilito con il decreto pretorile;
liquidava in lire 20.797.778 la somma alla appellante dovuta dal fratello […], per reintegrazione della quota di legittima;
stabiliva che su detta somma, costituente per il coerede assuntore del maso un semplice debito di valuta gli interessi decorrevano dalla data della domanda al saldo senza ulteriore rivalutazione. 6 – Per la cassazione di tale sentenza […] ha proposto ricorso esponendo quattro ragioni di censura, il primo dei quali impostato su di una questione di giurisdizione. […] ed […], nel resistere congiuntamente con controricorso, hanno avanzato ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.
La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione
1 – I due ricorsi devono essere preventivamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
2 – Il primo mezzo d’impugnazione principale concerne il provvedimento della Commissione locale per i masi chiusi di […], in data 20 aprile del 1977 con il quale […] fu autorizzato ad erigere in maso chiuso il proprio terreno in precedenza identificato come PT 153/II e quindi intavolato come PT 123/I.
La ricorrente – premesso che a suo avviso detta azienda agricola del genitore era produttiva di un reddito insufficiente per il mantenimento di 5 persone – deduce che Corte territoriale nel ritenere insindacabile il suindicato provvedimento amministrativo, sebbene esso si palesasse non logicamente e non adeguatamente motivato sul punto sarebbe incorsa in una serie di errori, quali A):
la violazione ed erronea applicazione degli art.4 e 5 della legge 20 marzo 1865 all. E in relazione agli art.2 e 3 del DPGR 28.12.1978 n.32 sull’ordinamento masale (che prevede tra gli elementi essenziali del maso la produttività di un reddito medio annuo sufficiente al mantenimento di almeno 5 persone; B) la erronea declinatoria di giurisdizione in rispondenza al mancato esame del provvedimento della Commissione locale masi chiusi; C) la omessa pronunzia sulla domanda di disapplicazione incidentale di tale delibera in violazione dell’art. 112 cpc..
3 – La censura sub B) non si presenta correttamente impostata, in quanto per corrente avviso dottrinario e giurisprudenziale la questione della possibilità riconosciuta al giudice ordinario di accertare in via incidentale la legittimità dell’atto amministrativo al fine della sua eventuale disapplicazione in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, non postula l’esame se l’atto stesso sia stato emesso anziché mediante uno scorretto esercizio del potere, in carenza di esso e non si risolve in un problema di individuazione dei limiti esterni della sua giurisdizione. Al contrario, il potere-dovere di disapplicare o meno l’atto amministrativo per vizi di legittimità presuppone nel giudice ordinario la competenza giurisdizionale a conoscere della controversia nel cui ambito il problema di detta illegittimità (per incompetenza, violazione di legge od eccesso di potere) si innesta; esso si risolve pertanto in un potere processuale che dalla predetta competenza giurisdizionale trae origine e giustificazione.
4 – La censura sub C) riceve smentita dalla lettura della impugnata sentenza laddove la Corte tridentina ha fornito adeguata spiegazione delle ragioni in forza delle quali non si presentava sindacabile, neppure per via incidentale, l’esercitato potere di autorizzazione alla chiusura del maso espresso nel provvedimento di cui la appellante sollecitava la disapplicazione.
La collegata censura sub A), mirante a infirmare la legittimità del rifiuto di disapplicazione, non si presenta, a sua volta, assistita da giuridico fondamento.
Come è noto, ai fini della disapplicazione per via incidentale dell’atto emesso da un organo della p.a., il sindacato consentito al giudice ordinario, pur estendendosi a tutti i possibili vizi del provvedimento, compreso quello di eccesso di potere, trova un limite invalicabile nella impossibilità di riesame e di censura delle valutazioni di merito. Ed è valutazione di merito riservata alla p.a., quella relativa al riconoscimento o meno all’azienda da costuire in maso chiuso della idoneità ad assicurare il mantenimento di almeno 5 persone (cfr Consiglio di Stato sez. VI, decisioni n. 349, 350 e 598 del 1991. Nella specie la odierna ricorrente – dopo avere in primo grado invano chiesto al Tribunale di sovvertire quella valutazione di merito contenuta della deliberazione del 20.4.1977, ha con l’atto di appello ritenuto di suffragare la reiterata richiesta con l’asserita insufficienza della motivazione contenuta, circa la redditività del maso, nella deliberazione predetta.
Senonché – in presenza di un provvedimento ove si dava esplicitamente atto della ricorrenza dei presupposti richiesti dall’art.2 dell’allora vigente ordinamento masale per darsi luogo alla chiusura del maso – i giudici del gravame hanno rettamente considerato che la lamentata carenza nel documento di una più analitica illustrazione in ordine al requisito della produttività dell’azienda non valesse a spostare la censura della appellante dal piano (sostanziale) della valutazione del merito a quello (pretestuoso) della sindacabilità per vizio di legge.
5 – Con il secondo mezzo di annullamento impostato sulla violazione degli art.3 e 42 della Carta Costituzionale, in relazione art.2, 3, 25 e 31 dell’ordinamento masale (TU n. 32 del 1978) la ricorrente ripropone in via subordinata una questione di legittimità costituzionale.
Premesso che il regime legale del maso chiuso risponde a finalità politiche di conservazione dell’economia agricola della zona e che tale esigenza di conservazione riguardo solo le aziende agricole montane con potenzialità di reddito non inferiore a quella sopra ricordata, la ricorrente assume che qualora la disciplina di cui agli art.2 e 3 del T.U. citato dovesse essere interpretata nel senso che la p.a. ha facoltà di autorizzare la chiusura del maso a semplice richiesta del proprietario e senza previo controllo delle concorrenza dei requisiti di legge, in particolare di quello della redditività della azienda, in questo caso la normativa dell’ordinamento masale si porrebbe in ingiustificato, insanabile contrasto con i precetti costituzionali volti a garantire a prò dei coeredi legittimari parità di trattamento e razionalità di limiti alla successione.
Questo assunto difensivo, nella sua prospettazione condizionata non trova riscontro od aggancio alcuno nei termini in cui la Corte tridentina sì è pronunziata sul punto, essendosi essa limitata ad affermare che non spettava al giudice ordinario accertare se fosse o meno ragionevole il giudizio espresso dalla competente Commissione locale circa la ricorrenza dei requisiti legali occorrenti per autorizzare la chiusura del maso.
Affermazione questa del tutto in linea con il principio, pacificamente ricevuto, secondo cui le delibere delle Commissioni masali locali – decisioni amministrative informate a discrezionalità tecnica – sono passibili di riesame anche nel merito da parte della Commissione centrale provinciale e sono soggette ad impugnazione davanti al giudice amministrativo, al quale spetta il potere di annullamento qualora provvedimento risulti essere affetto da vizi di legittimità.
Detto sistema di tutela per via amministrativa e giurisdizionale esclude quindi quel paventato automatismo, tra volontà del proprietario di erigere l’azienda in maso chiuso e deliberazione autorizzativa della p.a., in cui la ricorrente vede annidarsi la violazione di precetti costituzionali.
6 – Seguendo l’ordine logico delle questioni occorre a questo punto esaminare il ricorso incidentale di […]. Questi, attraverso unico motivo, si duole che la Corte tridentina, sovvertendo sul punto la decisione dei primi giudici, abbia ritenuto che il contratto stipulato tra padre e figlio il 7.5.1982, denominato di “vendita ed assunzione” e consacrante in corrispettivo della cessione della proprietà del maso la costituzione in favore del genitore anziano ed infermo di una rendita vitalizia, in realtà non presentasse quell’elemento essenziale del vitalizio oneroso dato dall’alea, sì che il contratto era da ritenersi privo di causa e improduttivo di effetti.
Assume il ricorrente che al vitaliziato erano per contratto assicurato il percepimento del 30% del reddito lordo (e non netto come affermato dalla Corte) prodotto dal maso ed inoltre quelle prestazioni di assistenza anche in caso di malattia e di infermità e di mantenimento nel maso stesso, eccedenti l’ambito degli ordinari doveri del figlio verso il genitore; che nel tipico contratto di trasferimento del maso da padre a figlio (“Hofubernahmsvertrag”) il bene viene considerato secondo il suo valore reddituale e non secondo il valore di mercato; che in ragione di tali elementi caratterizzanti le prestazioni in sinallagma al contratto andava riconosciuta natura aleatoria.
Le suindicate censure devono essere disattese.
Come questa Corte ha già avuto occasione di precisare (cfr. sent. n. 3902 del 1981 e n. 1683 del 1982) il contratto con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell’alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato, in aggiunta ad una rendita monetaria anche l’assistenza medico-sanitaria nonché l’alloggio ed il vestiario, si configura, al pari del cosiddetto contratto di mantenimento, come una sottospecie del vitalizio oneroso, ed è caratterizzato da una accentuazione dell’elemento aleatorio giacché all’incertezza derivante dalla durata del vitaliziato si aggiunge quella connessa alla variabilità delle ulteriori prestazioni a carico del vitaliziante, le quali sono tuttavia concretamente valutabili in denaro ai fini di una loro comparazione con il valore del bene trasferito al vitaliziato.
Contro l’opinione del ricorrente, occorre quindi ribadire e precisare che anche il c.d. contratto di mantenimento è contraddistinto dall’elemento peculiare dell’alea e che la individuazione di tale elemento, per la sua natura strettamente economica postula la comparazione dei valori della prestazione e della controprestazione sulla base di dati omogenei, quali la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento della conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza allora sussistenti in ordine alla durata della vita futura ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato. Ai suindicati criteri valutativi risulta essersi sostanzialmente attenuta (sulla scorta dei dati esposti nella relazione supplettiva del C.T.U.) la Corte tridentina, cosicché la indagine al riguardo condotta ed il risultato di sperequazione da detta Corte indicato circa la entità delle contrapposte prestazioni concretano un accertamento di fatto che – in quanto scevro da vizi logico-giuridici si profila incensurabile in sede di legittimità (vedi Cass. n. 9998 del 1992).
7 – Con il terzo mezzo di impugnazione la ricorrente principale – deducendo la violazione degli art. 112 e 346 c.p.c. – segnala l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nell’esaminare ex officio contratto del 30.5.1968 (mediante il quale il de cuius aveva venduto a lei figlia un suo terreno di 888 mq.per il prezzo di lire 2.664.000) nel ravvisare in esso gli estremi di un negotium mixtum cum donatione , e nell’imputare la differenza tra valore e prezzo (costituente donatum) alla quota di legittima a lei spettante. Tutto ciò senza che la domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dai fratelli […] e […], in linea subordinata, allo scopo di far accertare la asserita simulazione del contratto di compravendita – domanda non esaminata dal Tribunale perché assorbita dall’accoglimento della domanda principale dei convenuti – fosse stata riproposta in secondo grado.
Il controllo diretto degli atti processuali a questa Corte consentito a fronte della denunzia di un vizio in procedendo, rivela la fondatezza della doglianza.
In realtà la richiesta di accertamento della pretesa simulazione e dell’asserito scopo di liberalità insito nel contratto del 30.5.1968 non risulta essere stata dai convenuti ricompresa nell’ambito della materia devoluta all’esame del giudice d’appello; ne’ a detta omissione può offrire giustificazione il rilievo della mancata pronuncia sul punto da parte del Tribunale.
Qualora infatti nel giudizio di primo grado sia stata proposta con la domanda principale altra domanda in via subordinata l’appellato vittorioso in seguito all’accoglimento della prima è tenuto a riproporre espressamente nel giudizio di impugnazione la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice per non incorrere nella presunzione di rinunzia di cui all’art.346 c.p.c. non potendo questa ultima domanda rivivere per il solo fatto che quella principale sia stata respinta dal giudice d’appello (cfr., tra le altre Cass. n. 10. 975 del 1992. Resta assorbito l’esame dell’ulteriore profilo sotto cui si denunzia di ultrapetizione la sentenza impugnata, costituito dal dato che in primo grado i convenuti avevano sostenuto la simulazione del contratto di vendita del 30.5.1968, mentre il giudice del gravame, pur in difetto di una richiesta di parte al riguardo, aveva ravvisato nel contratto effettivamente stipulato tra padre e figlia, gli estremi di un negotium mixtum cum donatione. Per questa parte la sentenza deve essere cassata.
8 – Con il quarto ed ultimo mezzo di annullamento la ricorrente principale addebita alla Corte tridentina di avere – in asserita violazione degli art.556, 560 cod.civ. e degli art.2, 20 e 35 del citato T.U.sull’ordinamento masale – bloccato alla data di apertura della successione l’ammontare della liquidazione in denaro della quota di legittima a lei figlia spettante calcolata quale debito di valuta in correlazione con il valore di assunzione del maso (valore fissato con decreto pretorile).
Ad avviso della ricorrente – stante l’analogia della situazione successoria dei coeredi dell’assuntore del maso chiuso con quella, dal codice disciplinata dei chiamati alla successione rispetto a beni immobili non divisibili – il debito di denaro, a titolo di conguaglio o di totale liquidazione di quota, dovrebbe essere calcolato secondo i valori vigenti al momento del pagamento e non a quello dell’apertura della successione.
Senonché il richiamo all’analogia e l’assunto difensivo sul richiamo imperniato, si presentano privi di fondamento.
Il procedimento interpretativo analogico presuppone infatti che alla norma regolatrice di una fattispecie faccia riscontro la mancanza di una specifica disposizione che regoli casi simili o materie analoghe (analogia legis art.12 secondo comma disposizioni della legge in generale).
Nessuna lacuna legislativa è nella materia in esame ravvisabile, poiché l’ordinamento masale (T.U. n. 33 del 1978 e prima ancora T.U. n. 8 del 1962) riposa sul concetto fondamentale della indivisibilità del maso e del suo acquisto mortis causa da parte di unico erede (Anerbe) sicché per un verso è evidente il carattere speciale della legislazione che disciplina la successione ereditaria -a nomala – del maso chiuso e per altro verso è indubitabile che, nell’introdurre quella disciplina “sui generis”, la potestà legislativa riconosciuta alla regione del Trentino Alto Adige a salvaguardia della sua autonomia non ha vulnerato il precetto di cui all’ultimo comma dell’art.42 della Costituzione (laddove è riservato alla legge di stabilire le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria).
Ciò precisato, deve darsi atto che tra le norme imperative di legge sui masi chiusi – dirette a soddisfare nel pubblico interesse le esigenze dell’economia agricola della zona – vi sono quelle (applicate nella fattispecie dalla sentenza impugnata) che abilitano l’assuntore a liquidare le quote dei coeredi in base al c.d. valore di assunzione determinato con decreto pretorile sulla base del reddito del maso, anziché secondo il suo prezzo di mercato al momento della divisione; e che la correlativa obbligazione di pagamento gravante sull’assuntore concreta una obbligazione di valuta soggetta al principio nominalistico.
Normativa, questa, della sui legittimità costituzionale non è più consentito dubitare (cfr sentenze della Corte Costituzionale n. 40 del 1957 e n. 505 del 1988. 9 – In definitiva, rigettati tutti i motivi dei ricorsi dei ricorsi, ad eccezione del terzo motivo del ricorso principale, solo in correlazione a quest’ultimo la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rimessa per il nuovo esame al giudice del rinvio che si designa in una diversa sezione della Corte d’Appello di Trento.
[…]