Corte di Cassazione, Se z. 2, Sent. n. 21896 del 2011, dep. 21/10/2011

[…]

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, perché la Corte territoriale, pur avendo ammesso che i […] avevano fatto offerta del prezzo, nell’accogliere la domanda non ha tenuto conto dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice non è esonerato dal condizionare “l’adempimento della prestazione” all’effettivo versamento del prezzo; e pur dando atto del mancato pagamento integrale di quest’ultimo, ha illogicamente affermato che gli attori sarebbero stati tenuti al versamento del residuo dopo la pubblicazione della sentenza. Per contro, prosegue parte ricorrente, dai preliminari di vendita si ricava che i promissari erano tenuti al pagamento dell’intero prezzo al momento della stipula dell’atto pubblico, mentre è risultato accertato che legittimamente i […] non si sono presentati innanzi al notaio per la stipulazione del definitivo, in quanto le controparti si erano rese inadempienti al pagamento del prezzo. Inoltre è irrilevante “il gratuito apprezzamento” fatto dalla Corte romana secondo la quale sarebbe sufficiente il fatto che gli attori avrebbero offerto ai […] il pagamento del prezzo, considerazione priva di pregio perché il debitore è liberato dall’obbligazione solo se dimostra di aver pagato quanto dovuto, cosicché la Corte territoriale ha finito per assegnare in proprietà ai […] i terreni per cui è causa senza che i promissari abbiano provveduto al pagamento del corrispettivo.

2. – Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., nonché il vizio motivazionale della sentenza impugnata.

Afferma parte ricorrente che nell’interpretare il contratto la Corte d’appello avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto dell’obbligazione di pagamento del residuo prezzo al momento della presentazione delle parti innanzi al notaio, e del fatto che tale obbligazione non è stata adempiuta, ne’ è stata offerta nelle forme di legge, sicché la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. 3. – Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., e il vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale ha condannato gli appellati al trasferimento della proprietà dei beni di cui ai contratti preliminari, subordinatamente al pagamento dell’intero prezzo pattuito, senza che una simile domanda sia mai stata formulata, e senza considerare che l’inadempienza dei promissari in ordine all’obbligazione di pagamento del prezzo era ormai definitiva.

4. – Con il quarto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2643 c.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, denunciando i ricorrenti che la Corte territoriale è incorsa in errore per aver ordinato al conservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza impugnata, ordine che, una volta annullata la sentenza d’appello, verrebbe a cadere.

5. – Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, consistente, per aver la Corte territoriale condannato i sigg.ri […] alle spese nonostante essi non si fossero resi inadempienti verso alcuna delle obbligazioni assunte. 6. – Con il sesto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 938 c.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, poiché la Corte d’appello avrebbe omesso di spiegare che i […] non hanno assunto nessun obbligo di vendita relativamente al piccolo appezzamento di mq. 80 individuato dal c.t.u., rispetto al quale, pertanto, l’occupazione da parte dei sigg.ri [….] deve ritenersi arbitraria. La norma dell’art. 938 c.c., richiamata al riguardo dai giudici d’appello, non può trovare applicazione al caso di specie, sia perché non è stato stipulato alcun preliminare di vendita relativamente a tale piccolo appezzamento di terreno, sia in quanto gli attori non hanno formulato alcuna domanda ai sensi della norma appena citata, ne’ la Corte d’appello ha motivato circa la prova della ritenuta buona fede degli occupanti.

7.- I primi cinque motivi – da esaminare congiuntamente, il primo, il secondo e il terzo basandosi sul medesimo assunto, cioè l’inadempimento degli attori, il quarto ed il quinto contenendo delle censure apparenti che, in realtà, altro non deducono se non effetti legali di un ipotetico rigetto della domanda – sono manifestamente infondati.

7.1. – È pacifico indirizzo di questa Corte, elaborato per evitare lo squilibrio sinallagmatico che, diversamente, si verificherebbe tra le parti, che l’effetto traslativo della sentenza di esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti da un contratto preliminare di compravendita immobiliare è subordinato alla condizione del pagamento del prezzo (o del suo residuo), ove le parti abbiano pattuito che tale versamento debba avvenire all’atto della stipulazione del contratto definitivo (Cass. nn. 1964/00, 1839/97, 10069/96 e 3926/96).

7.1.1. – Nello specifico parte ricorrente non formula obiezioni a tale indirizzo, ma rimuovendone l’esistenza tenta di isolare tra loro le rispettive obbligazioni delle parti; e nell’affermare che i promissari acquirenti avrebbero dovuto pagare il prezzo al momento della stipula del contratto definitivo, si contraddice adducendo, quale ragione giustificatrice della mancata presentazione dei […] innanzi al notaio per la conclusione del definitivo di vendita, lo stesso preteso inadempimento dei promissari. 7.2. – Del pari destituita di pregio è l’affermazione secondo cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione per aver subordinato, senza apposita domanda, il trasferimento della proprietà al pagamento del prezzo. La prestazione del corrispettivo della cessione della proprietà, o la sua offerta, costituiscono, infatti, condizioni dell’azione ex art. 2932 c.c., sicché ove il corrispettivo debba essere prestato al momento della stipulazione del definitivo, il giudice deve subordinare l’effetto traslativo al pagamento del prezzo, secondo la collaudata tecnica della sentenza condizionale (giurisprudenza costante di questa Corte: v. per tutte e da ultimo, Cass. n. 16881/07).

8. – Il sesto motivo è inammissibile.

Contrariamente a quanto assume parte ricorrente, la Corte capitolina si è limitata ad escludere che gli 80 mq. della residua proprietà […], occupati da uno dei capannoni realizzati dai […] potesse essere oggetto di trasferimento in quanto si trattava di una parte di terreno non promessa in vendita. Coerentemente, la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., è stata limitata ai soli fondi promessi, esclusa la porzione anzi detta, e di ciò gli odierni ricorrenti non possono dolersi.

Il richiamo all’art. 938 c.c., contenuto nella stessa sentenza è, invece, null’altro che un obiter dictum – come tale insuscettibile di censura – volto a meglio chiarire che la questione della sorte della parte di terreno occupata ma non promessa in vendita, è estranea alla causa petendi e al petitum della domanda, e che pertanto può essere oggetto di una diversa controversia, in nulla pregiudicata dalla decisione.

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