[…]
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza depositata il 26 novembre 2004, la
Corte di cassazione – nel corso di un giudizio avverso una sentenza della Corte d’appello di Venezia che aveva dichiarato improponibile l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternita’ naturale per la carenza della previa dichiarazione di ammissibilita’ dell’azione – ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30 e 111 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 274 del codice civile <<nella parte in cui subordina al previo esperimento di una procedura delibatoria di ammissibilita’ l’esercizio dell’azione di riconoscimento di paternita’ naturale promossa da un soggetto maggiorenne ai sensi del precedente art. 269 c.c.>>.
Premette la Corte rimettente di avere sollevato analoga (ma non identica) questione, nel corso del medesimo processo, con ordinanza del 3 luglio 2003, nella quale il dubbio di legittimita’ della suddetta disposizione era diffusamente argomentato con riferimento a quattro distinti profili: a) la sopravvenuta irragionevolezza intrinseca della norma, con riguardo alla sua originaria ratio di tutela del convenuto a fronte di avverse iniziative pretestuose o temerarie; b) il suo carattere discriminatorio nei confronti dei figli naturali, non essendo analogo procedimento delibatorio previsto per la corrispondente azione di accertamento della filiazione legittima; c) il carattere obiettivamente ostativo della procedura rispetto alla tutela dei diritti fondamentali dei figli naturali, attinenti al loro status ed alla loro identita’ biologica; d) la dubbia compatibilita’ del procedimento di ammissibilita’, quale modellato dal diritto vivente, con il canone della ragionevole durata del processo, a sua volta coessenziale al giusto processo.
Detta questione e’ stata dichiarata manifestamente inammissibile, con ordinanza n. 169 del 2004, in ragione di una duplice carenza di motivazione: da un lato, in punto di rilevanza, quanto all’eccezione, formulata nel giudizio a quo dai convenuti, di intervenuto giudicato sulla inammissibilita’ della domanda; dall’altro, in punto di non manifesta infondatezza, per l’omessa considerazione, da parte della Corte rimettente, della concorrente finalita’ di tutela del minore assegnata al procedimento delibativo sub art. 274 cod. civ. dalla sentenza n. 341 del 1990 e ribadita dalla
successiva pronuncia n. 216 del 1997.
Tutto cio’ premesso, osserva il giudice rimettente che la riproposizione della questione – previa integrazione della motivazione – costituisce a questo punto <<atto
istituzionalmente dovuto>>, stante la persistenza del dubbio di legittimita’ costituzionale ed essendo d’altro canto pacifica, nella giurisprudenza costituzionale, la emendabilita’ delle carenze motivazionali che abbiano condotto alla declaratoria di inammissibilita’ della questione. Ai fini, dunque, dell’integrazione della motivazione sulla rilevanza, precisa la Corte di cassazione che non e’ ravvisabile alcun giudicato nella sentenza della stessa Corte n. 8342 del 1999, che ebbe a cassare l’ordinanza di
sospensione del giudizio di merito in pendenza delprocedimento delibatorio. Con quella sentenza, infatti, la Corte demando’ al giudice di primo grado <<di decidere egli (ne’ evidentemente avrebbe potuto farlo essa nella sede del regolamento di competenza ex art. 42, nuovo testo, del codice di procedura civile), sulla questione della proponibilita’ dell’azione di riconoscimento nella carenza attuale di un provvedimento definitivo di autorizzazione ex art. 274 c.c.>>, cosicche’ quella sentenza null’altro configura che un giudicato sulla competenza a procedere del giudice adito, che aveva erroneamente sospeso il processo. Con la conseguenza, dunque, che e’ stato solo il Tribunale, adito con l’azione di dichiarazione giudiziale, ad escluderne l’ammissibilita’, per difetto del presupposto processuale di cui all’art. 274 cod. civ., con sentenza confermata dalla Corte di appello, avverso la cui pronuncia e’ stato proposto il ricorso per cassazione di cui si tratta.
Quanto, poi, alla <<piu’ compiuta individuazione del contenuto della norma denunciata>>, ai fini della motivazione in punto di non manifesta infondatezza, precisa la Corte rimettente che la questione sollevata non puo’ che investire la sola ipotesi (che viene in considerazione nella fattispecie) di azione proposta ai sensi dell’art. 269 cod. civ. da soggetto maggiorenne, senza in alcun modo coinvolgere il procedimento, additivamente rimodellato dalle sentenze n. 341 del 1990 e n. 216 del 1997, relativo ai minori.
Osserva quindi il rimettente che la stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 216 del 1997, ha precisato che, ai fini della ammissibilita’ della domanda formulata dal maggiorenne, <<e’ sufficiente l’esistenza di elementi anche di tipo presuntivo idonei a far apparire l’azione verosimile, tanto che la pronuncia di ammissibilita’ puo’ essere fondata anche sulle sole affermazioni della parte ricorrente>>.
Il procedimento ex art. 274 cod. civ., cosi’ inteso,
risulterebbe all’evidenza non piu’ idoneo ad assolvere la finalita’, per la quale era stato introdotto, di tutela del preteso genitore da istanze vessatorie o ricattatorie, tanto piu’ che – nella assai infrequente ipotesi di diniego della autorizzazione all’azione – la domanda e’ reiterabile sulla base di nuove allegazioni senza alcun limite temporale. I connotati di segretezza della procedura, inoltre, risulterebbero fortemente attenuati nella fase di gravame, per effetto della progressiva accentuazione del carattere contenzioso della procedura stessa, e del tutto azzerati in sede di ricorso per cassazione, stante la necessaria pubblicita’ del giudizio di legittimita’.
In definitiva, la fase di delibazione avrebbe perso, in riferimento all’ipotesi di domanda proposta da soggetti maggiorenni, ogni ragione giustificativa ed addirittura si presterebbe ad essere strumentalizzata in danno del convenuto – alla cui tutela era originariamente preposta – proprio in considerazione della reiterabilita’ senza limiti temporali della domanda.
Di qui il dubbio di legittimita’ costituzionale della norma in riferimento all’art. 3, secondo comma, Cost., per la sua intrinseca irragionevolezza; in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., per la disparita’ di trattamento che ne deriverebbe tra figli legittimi e figli naturali in tema di riconoscimento della paternita; in riferimento agli artt. 2, 30 e 24 Cost., per il vulnus alla effettivita’ di tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status ed alla identita’ biologica, <<che la coscienza sociale avverte come essenziali allo sviluppo della persona>>.
Sarebbe infine <<di particolare delicatezza>>, ad avviso della Corte rimettente, il profilo di contrasto con l’art. 111 Cost., derivante dalla dubbia compatibilita’ del procedimento in questione con il precetto della ragionevole durata del processo, anche in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Un iter procedurale defatigatorio, <<ove pur tale per accentuazione di garanzie>>, sarebbe, infatti, per definizione, non conforme al parametro del giusto processo, il cui rispetto comporta la necessita’ di ricondurre a ragionevolezza i tempi del processo, anche, eventualmente, attraverso lo scrutinio di costituzionalita’.
2. – Si e’ costituita in giudizio […], attrice nel giudizio a quo, concludendo per l’accoglimento della questione sulla scorta di considerazioni non dissimili da quelle svolte dal giudice rimettente.
3. – Si sono altresi’ costituiti in giudizio, con ampia memoria, […] ed […], convenuti nel procedimento per dichiarazione giudiziale di paternita’ quali eredi degli eredi del presunto padre.
In via preliminare, le parti suddette, considerato che e’ ormai imminente l’approvazione di una modifica dell’art. 274 cod. civ. (art. 69 del disegno di legge n. 2430 del Senato della Repubblica) che, pur confermando <<la giusta cautela preventiva dell’ammissibilita>>, rimodellerebbe il procedimento in modo tale da superare i dubbi di legittimita’ costituzionale prospettati dal rimettente, chiedono un differimento della pubblica udienza in attesa della nuova normativa.
In subordine, le medesime parti concludono per la declaratoria di inammissibilita’ o, in via gradata, di infondatezza della questione, ovvero, in via di ulteriore subordine, in caso di accoglimento, per la declaratoria di decorrenza degli effetti dalla data della sentenza. La questione sarebbe innanzi tutto priva di rilevanza a causa del giudicato sulla inammissibilita’ dell’azione derivante non solo dalla sentenza n. 8342 del 1999, emessa in sede di regolamento di competenza, ma anche dalla sentenza n. 9033 del 1997, con la quale la Corte dichiaro’ la nullita’, per difetto di contraddittorio, del decreto di ammissibilita’ dell’azione a suo tempo emesso dal Tribunale di Treviso. La questione stessa sarebbe, poi, non adeguatamente motivata quanto alla non manifesta infondatezza e, comunque, non fondata, tenuto conto della finalita’ squisitamente patrimoniale dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternita’ promossa da un maggiorenne e della conseguente <<necessita’ logica>> di un filtro che garantisca il convenuto da azioni temerarie o vessatorie, tanto piu’ quando l’azione sia proposta – come nella specie – nei confronti degli eredi degli eredi del preteso padre, del tutto all’oscuro dei fatti di causa e nell’impossibilita’ di ricorrere alla prova del DNA a seguito della intervenuta cremazione del loro dante causa. Un siffatto filtro preventivo non rappresenterebbe d’altro canto un unicum nel panorama legislativo, analogo giudizio di ammissibilita’ preventivo essendo previsto, ad esempio, dall’art. 5 della legge n. 117 del 1988 sulla responsabilita’ civile dei magistrati.
L’esigenza di una fase preliminare di ammissibilità si porrebbe del resto con particolare evidenza ove si consideri che, per pacifica giurisprudenza, l’azione per il riconoscimento giudiziale di paternità naturale può essere proposta unitamente a quella di petizione ereditaria, la cui scrivibilità e’ suscettibile di provocare danni irreparabili alla famiglia legittima del preteso padre.
4. – Nella imminenza della data fissata per la udienza pubblica, la difesa dei convenuti […] ed […] ha presentato una memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni gia’ rassegnate, con riferimento, in particolare, al rilievo di difetto di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, per la presenza dei due giudicati di cui alle sentenze n. 9033 del 1997 e n. 8342 del 1999 della Corte di cassazione.
Nella memoria si eccepisce un ulteriore profilo di irrilevanza per il fatto che la Cassazione, dopo aver affermato un principio di diritto vincolante, ed avere, pertanto, almeno implicitamente, vagliato la costituzionalità della norma sulla quale esso era fondato, ha sollevato, su richiesta della parte soccombente, questione di legittimità costituzionale di quella stessa norma sulla quale era stato definito in precedenza, dal medesimo giudice, detto principio di diritto, tanto più che la I” sezione civile della stessa Cassazione ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 274 cod. civ. – dopo che essa era stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza della Corte costituzionale n. 169 del 2004 – senza colmare la lacuna motivazionale evidenziata dalla predetta ordinanza, ma limitandosi a circoscrivere il sospetto di incostituzionalità a quella parte della norma concernente il giudizio di ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale di maggiorenne.
La difesa della parte privata ha dedotto, inoltre, la non rilevanza della questione sollevata perché non influente sul giudizio a quo, improponibile nei confronti degli eredi indiretti, per mancanza di legittimazione passiva degli stessi, a seguito della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 21287 del 2005; ed, ancora, la nullita’ del giudizio principale in quanto promosso innanzi ad un giudice incompetente, rilevando che esso era stato incardinato innanzi al Tribunale di Treviso – precedentemente alla sentenza della Corte di cassazione n. 2016 del 2001, con la quale, in sede di regolamento di competenza, era stata dichiarata la competenza del Tribunale di Roma – e, poi, era proseguito innanzi alla Corte di appello di Venezia, e, quindi, in Cassazione, nonostante la esplicita eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti in seguito alla citata sentenza n. 2016 del 2001.
Nella memoria si fa, infine, presente che, essendo passata in giudicato, per effetto della sentenza della Corte di cassazione n. 16531 del 2005, la dichiarazione di
ammissibilita’ dell’azione di cui si tratta, richiesta sempre dalla signora […], costei potra’ nuovamente esperire l’azione di merito presso il Tribunale di Roma.
Nel merito, si conclude per la manifesta infondatezza della questione, e, qualora la Corte decida di accoglierla con riferimento all’art. 111 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio della ragionevole durata del processo, si chiede che gli effetti di detta decisione siano fatti decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1999.
Considerato in diritto
1. – La Corte di cassazione dubita della legittimita’ costituzionale dell’art. 274 del codice civile, in quanto la norma impugnata, prevedendo una preliminare delibazione di ammissibilita’ dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternita’ o di maternita’ naturale promossa da un soggetto maggiorenne ai sensi dell’art. 269 cod. civ., violerebbe l’art. 3, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo dell'<<eccesso di potere legislativo>>, a causa della contraddizione intrinseca tra l’attuale disciplina del procedimento – non piu’ caratterizzato da segretezza dell’indagine, quanto meno nella fase di legittimita’, e suscettibile di reiterazione, sulla base di elementi ulteriori, senza alcun limite temporale – e la ratio
originaria della norma, intesa a tutelare il convenuto da azioni temerarie o infondate; l’art. 3, primo comma, Cost., per la disparita’ di trattamento, quanto alle condizioni per l’accertamento dei rispettivi status, tra i figli di genitori coniugati e non coniugati; gli artt. 2, 30 e 24 Cost., per l’obiettivo effetto di ostacolo alla tutela di diritti fondamentali dei figli naturali che siffatto procedimento determinerebbe; nonché l’art. 111 Cost., sotto il profilo della irragionevole durata del processo.
2. – Questione analoga a quella all’odierno esame era già stata sottoposta nel corso della medesima controversia all’esame di questa Corte, la quale l’aveva dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 169 del 2004. I rilievi che avevano dato luogo alla pronuncia di manifesta inammissibilità riguardavano, per un verso, l’avere omesso il giudice a quo ogni motivazione in ordine alla circostanza che nel corso del giudizio principale fosse gia’ intervenuto un giudicato in punto di ammissibilità della domanda per effetto dell’avvenuta cassazione (Cass. n. 8342 del 1999) della ordinanza di sospensione del giudizio di merito, con conseguente, possibile irrilevanza della questione proposta; per l’altro, una carenza di motivazione, in punto di non manifesta infondatezza della questione, per la omessa considerazione della concorrente finalità della norma impugnata di tutela del minore, affidata al procedimento delibativo di cui all’art. 274 cod. civ. dalla sentenza della Corte n. 341 del 1990, e ribadita dalla successiva sentenza n. 216 del 1997, con conseguente censura al rimettente di non aver individuato compiutamente la norma denunciata e le ragioni che la ispirano.
Tali rilievi sono superati dalla nuova ordinanza.
Infatti, la stessa precisa, quanto al primo aspetto, con motivazione non implausibile, che nessun giudicato e’ ravvisabile sulla ammissibilità dell’azione alla stregua della citata sentenza della Corte di cassazione n. 8342 del 1999, avuto riguardo al fatto che, con detta pronuncia, fu demandato al giudice di decidere egli stesso sulla
proponibilità dell’azione, e che, pertanto, quella decisione configura solo un giudicato sulla competenza del giudice adito.
Quanto all’altro profilo di inammissibilità cui fa riferimento la ordinanza di questa Corte n. 169 del 2004, relativo alla non compiuta individuazione della norma denunziata, la nuova ordinanza di rimessione precisa che la questione, sorta nel corso di un giudizio promosso ai sensi dell’art. 269 cod. civ., investe solo la domanda proposta da maggiorenne.
3. – In via preliminare vanno esaminati i profili di inammissibilità evidenziati dai convenuti nel giudizio principale, costituitisi nel giudizio innanzi alla Corte.
3.1. – L’eccezione di giudicato sulla inammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, ravvisabile, secondo i predetti, nella sentenza della Corte di cassazione n. 9033 del 1997, con la quale fu dichiarata la nullità, per difetto di contraddittorio, del decreto di ammissibilità emesso dal Tribunale di Treviso, e’ infondata, in quanto detta sentenza – come, del resto, rilevato dal rimettente gia’ nella prima ordinanza di rimessione – non ebbe affatto a rendere definitiva una statuizione di inammissibilità, essendosi, invece, limitata a rinviare al primo giudice, che già aveva ritenuto l’ammissibilità dell’azione, per la integrazione del contraddittorio. 3.2. – Parimenti infondata risulta la eccezione di inadeguata motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, dal momento che tale motivazione, al contrario, e’ particolarmente articolata, con riguardo alla inidoneità del filtro apprestato dalla procedura di cui all’art. 274 cod. civ. e alle finalità per le quali era stato introdotto. 3.3. – Ne’ appare meritevole di accoglimento la eccezione di irrilevanza della questione con riferimento alla circostanza che la Corte di cassazione, nella citata sentenza n. 8342 del 1999 – con la quale, nel decidere sul regolamento di competenza cui si e’ fatto riferimento, aveva affermato il principio che la parte istante, prima della pronuncia definitiva sull’ammissibilità, e’ priva del potere di chiedere l’accertamento giudiziale della filiazione naturale e che la domanda proposta deve essere dichiarata improponibile dal giudice della fase di merito – avrebbe gia’, nell’effettuare tale interpretazione dell’art. 274 cod. civ., almeno implicitamente, compiuto un esame della conformita’ a Costituzione della stessa norma.
Al riguardo va osservato che nel nostro sistema di garanzie costituzionali non e’ assolutamente ipotizzabile un giudicato sulla legittimità costituzionale di una norma. E cio’ prescinde dalla valenza di principio vincolante dell’affermazione di cui si tratta nel caso di specie, in cui questa era stata compiuta con riguardo alla individuazione del giudice competente alla valutazione dell’ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, in un caso in cui, per una complessa vicenda processuale, il giudizio di merito era iniziato prima del giudizio definitivo sull’ammissibilità e la Cassazione ne aveva ritenuto erronea la disposta sospensione.
3.4. – Si deduce, inoltre, la inammissibilità per irrilevanza della questione in considerazione della sopravvenuta sentenza delle Sezioni unite n. 21287 del 2005, con la quale, in sede di composizione di contrasto di giurisprudenza, si e’ esclusa la legittimazione passiva, nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità, degli eredi degli eredi del preteso padre naturale.
Anche questa eccezione e’ infondata: la valutazione della mancanza di siffatta legittimazione in capo ai convenuti nel giudizio principale per effetto di una decisione del giudice della legittimità, adottata in altro giudizio, non rende ictu oculi inammissibile la questione proposta e, comunque, non assume alcun rilievo nella sede attuale.
3.5. – Parimenti irrilevante in questa sede e’ l’eccezione – sollevata con la memoria depositata nell’imminenza dell’udienza – di nullità del giudizio principale in quanto promosso innanzi ad un giudice incompetente, sollevata sulla base della considerazione che esso era stato incardinato innanzi al Tribunale di Treviso precedentemente alla sentenza della Corte di cassazione n. 2016 del 2001, con la quale, in sede di regolamento di competenza, era stata dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, e, poi, era proseguito innanzi alla Corte di appello di Venezia, e, quindi, in Cassazione, nonostante la esplicita eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti in seguito alla citata sentenza n. 2016 del 2001.
La decisione da ultimo richiamata, emessa nel giudizio di ammissibilità dell’azione ex art. 274 cod. civ., non ha alcuna efficacia nel diverso giudizio di merito ex art. 269 cod. civ., attesa l’autonomia fra gli stessi e tenuto conto che la questione non risulta dedotta nel giudizio di cassazione, nel cui corso e’ stata prospettata la questione di costituzionalità oggi in discussione.
3.6. – Ne’, infine, rileva la circostanza che, successivamente all’ordinanza di rimessione, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16531 del 2005, abbia
dichiarato ammissibile l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale proposta fra le stesse parti, non solo perché la vicenda del giudizio incidentale di legittimità costituzionale non può essere influenzata da eventi successivi che potrebbero incidere sul procedimento principale (v., tra le altre, ordinanze n. 270 del 2003, n. 383 del 2002, n. 110 del 2000), ma anche, e soprattutto, perche’ oggetto del giudizio a quo e’ la proponibilità del giudizio di merito in assenza di un giudicato sulla ammissibilità della domanda: oggetto sul quale non puo’ in alcun modo incidere il sopravvenire del giudicato in questione.
4. – Passando all’esame del merito, la questione e’ fondata.
Il codice civile del 1942 – come risulta dalla Relazione del Guardasigilli al Progetto definitivo – allo scopo di scoraggiare iniziative con finalità solo ricattatorie, introdusse, con l’art. 274 cod. civ., la previsione di un preventivo giudizio di delibazione in ordine all’ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, nel corso del quale, con indagine sommaria e segreta, si potesse valutare l’esistenza, o meno, di indizi tali da far apparire giustificata detta azione.
Tale giudizio doveva svolgersi in camera di consiglio; l’inchiesta sommaria doveva avere luogo senza alcuna pubblicità, ed essere mantenuta segreta, e il decreto con cui si dichiarava ammissibile o inammissibile l’azione non era reclamabile.
Successivamente, questa Corte dichiaro’ la illegittimità costituzionale dell’art. 274, secondo comma, cod. civ. nella parte in cui disponeva che la decisione avesse luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonché per la parte in cui escludeva la necessita’ del contraddittorio e dell’assistenza dei difensori, per violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost., relativo al diritto inviolabile della difesa, nonche’, sempre in riferimento allo stesso principio, la illegittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 274, per la parte in cui disponeva la segretezza dell’inchiesta anche nei confronti delle parti (sentenza n. 70 del 1965).
Con la stessa pronuncia la Corte, con riguardo all’art. 30 Cost., rilevo’ testualmente: <<e’ chiaro che la ricerca della paternità viene cosi’ considerata come una forma fondamentale di tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, e, come tale, e’ fatta oggetto di garanzia costituzionale>> ed aggiunse: <<la stessa norma costituzionale, pero’, stabilisce che la legge ordinaria pone i limiti per la detta ricerca: limiti che potranno derivare dalla esigenza, affermata nel comma 3, di far si’ che la tutela dei figli nati fuori del matrimonio sia compatibile con i diritti della famiglia legittima e dall’esigenza di salvaguardare, in materia tanto delicata, i fondamentali diritti della persona, tutelati anch’essi dalla Costituzione, dai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria>>.
A seguito di questa pronuncia fu approvata la legge 23 novembre 1971, n. 1047 (Proroga dei termini per la dichiarazione di paternità e modificazione dell’art. 274 del codice civile), contenente all’art. 2 una nuova disciplina del giudizio di ammissibilità dell’azione, la quale stabili’ l’obbligo di motivazione del decreto e la sua reclamabilità alla corte d’appello, confermando peraltro la non pubblicità dell’inchiesta sommaria compiuta dal tribunale e l’obbligo di mantenerla segreta.
Dal carattere contenzioso del procedimento la Corte di cassazione ha desunto la ricattabilità per cassazione, ai sensi dell’art. 111 della Cost., avverso il decreto della corte d’appello.
Il contemperamento operato, con le sentenze in precedenza richiamate, del carattere sommario del procedimento con la salvaguardia del diritto di difesa, attraverso la previsione dell’obbligo di contraddittorio tra gli interessati, l’obbligo di motivazione del decreto sulla domanda di ammissibilità e il reclamo alla corte d’appello, nonché la riconosciuta ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., finiscono per escludere quel carattere di segretezza posto a difesa del preteso padre.
La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha lasciato poi immutata la struttura del procedimento, limitandosi a sostituire le <<specifiche circostanze>> agli <<indizi>> di cui al testo originario dell’art. 274 cod. civ., quali elementi la cui sussistenza e’ richiesta ai fini del giudizio di ammissibilità di cui si tratta.
Questa Corte ha successivamente dichiarato la illegittimita’ costituzionale dell’art. 274 cod. civ. nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l’azione promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all’interesse del minore (sentenza n. 341 del 1990), ma ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’azione, l’esistenza di elementi anche di tipo presuntivo idonei a far apparire l’azione verosimile, precisando che <<il procedimento in esame e’ ispirato pertanto a due finalità concorrenti e non in contrasto fra loro, essendo posto a tutela non solo del convenuto contro il pericolo di azioni temerarie e ricattatorie, ma anche e soprattutto del minore, il cui interesse sta nell’affermazione di un rapporto di filiazione veridico, che non pregiudichi la formazione e lo sviluppo della propria personalità>> (sentenza n. 216 del 1997).
A cio’ bisogna poi aggiungere che la costante giurisprudenza della Corte di cassazione ha valutato le <<specifiche circostanze>> cui fa riferimento l’art. 274 cod. civ. alla stregua di criteri di verosimiglianza e non di certezza, ritenendo sufficiente che la dichiarazione della madre sia supportata da un fumus boni iuris (Cass., sentenze n. 151 del 1998, n. 2346 del 1994, n. 7742 del 1995), rinviando al giudizio di merito l’esame delle contestazioni sollevate dal convenuto e limitandosi a conoscere delle eccezioni di improponibilità dell’azione (per decadenza, giudicato, transazione) in via meramente delibativa al solo fine di emettere la decisione sull’ammissibilità dell’azione instauranda (Cass. n. 2979 del 1976). In tal modo la stessa Corte di cassazione ha fornito conferma alla opinione di quanti avevano definito il giudizio di ammissibilità di cui si tratta un “ramo secco” dell’ordinamento che limita il diritto dei figli all’accertamento della paternità senza più salvaguardare le esigenze del preteso genitore. In definitiva, detto giudizio puo’ ormai considerarsi un inutile duplicato idoneo solo a favorire istanze dilatorie.
Ed, infatti, la descritta evoluzione della disciplina procedimentale del giudizio di ammissibilità ha totalmente vanificato la funzione in vista della quale tale giudizio era stato originariamente previsto dal legislatore, e cioè la protezione del convenuto da iniziative <<temerarie e vessatorie>> perseguita attraverso la sommarietà e la segretezza della cognizione, devoluta in questa fase all’organo giudicante; con la conseguenza che il giudice e’ abilitato dalla norma attualmente in vigore a dare alla sua cognizione l’estensione ritenuta più opportuna e pertanto tale da spaziare, come ha statuito la giurisprudenza di legittimità, dalla ammissione di accertamenti tecnici idonei a definire il giudizio di merito, senza che ciò incida sulla necessita’ della sua successiva proposizione, fino alla sufficienza delle sole affermazioni della parte ricorrente. Peraltro, il meccanismo processuale di cui alla norma impugnata – in palese contraddizione con la sua funzione “preventiva”- si presta, come e’ stato esattamente rilevato nell’ordinanza di rimessione, ad incentivare, per la sua stessa struttura, strumentalizzazioni, oltre che da parte del convenuto, anche da parte dello stesso attore che, attraverso una accurata programmazione della produzione probatoria, e’ in grado di assicurarsi – non essendo il provvedimento di inammissibilita’ suscettibile di passare in giudicato – una reiterabilità, a tempo indeterminato, della istanza di riconoscimento, con la conseguenza che, proprio a fronte di iniziative effettivamente vessatorie, il convenuto potrebbe non esserne mai definitivamente al riparo.
L’intrinseca, manifesta irragionevolezza della norma (art. 3 Cost.) fa si’ che il giudizio di ammissibilità ex art. 274 cod. civ. si risolva in un grave ostacolo all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., e cio’ per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status ed alla identita’ biologica; cosi’ come da tale manifesta irragionevolezza discende la violazione del precetto (art. 111, secondo comma, Cost.) sulla ragionevole durata del processo, gravato di una autonoma fase, articolata in piu’ gradi di giudizio, prodromica al giudizio di merito, e tuttavia priva di qualsiasi funzione Ne’ puo’ tacersi che l’evoluzione della tecnica consente ormai di pervenire alla decisione di merito, in termini di pressoche’ assoluta certezza, in tempi estremamente concentrati.
Da quanto precede deriva l’incostituzionalità dell’art. 274 cod. civ. per violazione degli articoli 3, secondo comma, 24 e 111 della Costituzione, senza che sia di ostacolo alla relativa pronuncia la limitazione del petitum, contenuta nella ordinanza di rimessione, nella quale si fa riferimento al solo giudizio di ammissibilità promosso da maggiorenni. La definizione dei termini della questione, adottata dal rimettente sotto il vincolo che allo stesso si impone in funzione della sua rilevanza nel giudizio principale, non limita le valutazioni di questa Corte sul procedimento regolato dalla disposizione impugnata, ove affetta dai denunciati vizi nella sua complessiva e generale applicazione ad ogni ipotesi di delibazione di ammissibilità dell’azione. Infatti, in presenza di una incostituzionalità che, come si e’ appena visto, coinvolge detto procedimento nella sua struttura e funzione, la circostanza che lo stesso abbia anche lo scopo di accertare l’interesse del minore non fa venire meno l’incostituzionalità stessa, ne’ giustifica la permanenza nell’ordinamento del giudizio di ammissibilità con questo solo scopo.
L’esigenza, infatti, che l’azione di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale risponda all’interesse del minore non viene certamente meno con la soppressione del giudizio di cui all’art. 274 del codice civile, ma potrà essere eventualmente delibata prima dell’accertamento della fondatezza dell’azione di merito.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 274 del codice civile.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta il 6 febbraio 2006.