[…]
RITENUTO IN FATTO
1. I sigg.ri […] ricorrono per l’annullamento della sentenza del 28/09/2015 della Corte
di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – che, decidendo
sull’impugnazione da loro proposta avverso quella del 09/12/2013 resa dal
Tribunale di Taranto a seguito di giudizio abbreviato, ha ribadito la condanna alla
pena di quindici giorni di arresto e 600,00 euro di ammenda inflitta alla
[…] e quella alla pena di cinque giorni di arresto e 600,00 euro di ammenda inflitta al […] e la affermazione della loro responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, cod. pen., 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A) e 110, cod. pen., 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, loro ascritti per aver realizzato, in concorso fra loro, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di permesso di costruire e senza l’autorizzazione dell’autorità preposta al vincolo, le seguenti opere edilizie: a) un modulo abitativo prefabbricato composto da cinque ambienti con sviluppo di superficie pari a circa novanta metri quadrati, dell’altezza di tre metri, con predisposizione della tubazione di collegamento ad impianto fognario; b) un manufatto di dodici metri quadrati, dell’altezza di due metri e cinquanta centimetri; c) una muratura rivestita in pietra dell’altezza di due metri, posta su un massetto cementizio di quattro metri. Il fatto è contestato come accertato in […] il 16/11/2011 e
della sua consumazione sono stati chiamati a rispondere la […] quale
proprietaria del suolo e del manufatto, il […] quale legale rappresentante
della società […], […] quali operai materiali esecutori dei lavori.
2.[…] eccepiscono, con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione omessa, carente e manifestamente illogica e deducono, a sostegno, che: a) i moduli abitativi carrabili non necessitano di alcuna autorizzazione dopo la vendita; b) la loro responsabilità a titolo concorsuale è stata affermata in base alla sola circostanza che essi erano presenti al momento del sopralluogo.[…] eccepisce, con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione omessa, carente e manifestamente illogica e deduce, a sostegno, che: a) i moduli abitativi carrabili non necessitano di alcuna autorizzazione dopo la vendita; b) la sua responsabilità a titolo concorsuale è stata affermata in base alla sola circostanza che la sua società aveva venduto il bene oggetto di accertamento e che due suoi operai erano presenti al momento del sopralluogo.
[…] articola due motivi di ricorso.
4.1.Con il primo, deducendo che la pena è stata quantificata puramente e
semplicemente «alla stregua dei criteri indicati dall’art. 133, cod. pen.»,
senza il riconoscimento della continuazione e l’individuazione del reato in ipotesi
più grave, senza la diminuente per il rito e in assenza di qualsiasi indicazione sul
punto, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea
applicazione degli artt. 81, cod. pen., 442, comma 2, e 533, cod. proc. pen. e
l’assoluta mancanza di motivazione.
4.2. Con il secondo, deducendo la natura precaria del modulo abitativo e
contestando che esso fosse dotato di allacci idrici e fognari, eccepisce, ai sensi
dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione sul duplice rilievo del
travisamento della prova e della erronea valutazione del materiale probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. I ricorsi sono infondati.
6.Per motivi di ordine logico devono essere esaminati i motivi che riguardano la sussistenza oggettiva dei reati.
6.1.La natura precaria dell’opera edilizia non deriva dalla tipologia dei
materiali impiegati per la sua realizzazione né dalla sua facile amovibilità; quel
che conta è la oggettiva temporaneità e contingenza delle esigenze che l’opera è
destinata a soddisfare.
6.2.Chiaro è, in tal senso, il dettato normativo che, nel definire gli interventi
di “nuova costruzione”, per i quali è necessario il permesso di costruire o altro
titolo equipollente (artt. 10, comma 1°, lett. a, e 22, comma 3 0 , lett. b, d.P.R. 6
giugno 2001 n. 380), individua – tra gli altri – i manufatti leggeri e le strutture di
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come depositi, magazzini e simili e “che non siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee” (art. 3, comma 1°, lett. e.5, d.P.R. 380/2001
cit.). La natura oggettivamente temporanea e contingente delle esigenze da
soddisfare è richiamata anche dall’art. 6, comma 2°, lett. b, d.P.R. 380/2001 per
individuare le opere che, previa mera comunicazione dell’inizio lavori, possono
essere liberamente eseguite.
6.3.Si tratta di criterio che significativamente, anche se ad altri fini, l’art. 812 cod. civ. utilizza per collocare nella categoria dei beni immobili gli edifici
galleggianti saldamente ancorati alla riva o all’alveo e destinati ad esserlo in
modo permanente per la loro utilizzazione, così diversificandoli dai galleggianti
mobili adibiti alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne, di cui
all’art. 136 cod. nav. e che, a norma dell’art. 815 cod. civ., costituiscono, invece,
beni mobili soggetti a registrazione.
6.4.La oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare bisogni non provvisori,
la sua conseguente attitudine ad una utilizzazione non temporanea, né
contingente, è criterio da sempre utilizzato dalla giurisprudenza di questa Corte
per distinguere l’opera assoggettabile a regime concessorio (oggi permesso di
costruire) da quella realizzabile liberamente, a prescindere dall’incorporamento al
suolo o dai materiali utilizzati (Sez. 3, Sentenza n. 9229 del 12/02/1976, Sez. 3,
Sentenza n. 1927 del 23/11/1981, Sez. 3, Sentenza n. 5497 del 11/03/1983,
Sez. 3, Sentenza n. 6172 del 23/03/1994, Sez. 3, Sentenza n. 12022 del
20/11/1997, Sez. 3, Sentenza n. 11839 del 12/07/1999, Sez. 3, Sentenza n.
22054 del 25/02/2009, quest’ultima con richiamo ad ulteriori precedenti
conformi di questa Corte e del Consiglio di Stato). Nemmeno il carattere
stagionale dell’attività implica di per sé la precarietà dell’opera (Sez. 3,
Sentenza n. 34763 del 21/06/2011, Sez. 3, Sentenza n. 13705 del 21/02/2006,
Sez. 3, Sentenza n. 11880 del 19/02/2004, Sez. 3, Sentenza n. 22054 del
25/02/2009 cit.).
6.5. Il riferimento alla temporaneità e alla contingenza dell’esigenza,
piuttosto che alle caratteristiche strutturali dell’opera edilizia ed al materiale
impiegato per la sua realizzazione, deriva dal fatto che nella riflessione
dottrinaria e giurisprudenziale del secondo dopoguerra si è venuta consolidando
la consapevolezza che il territorio non può più essere considerato strumento
destinato al solo assetto ed incremento edilizio (art. 1 L. 1150/42), ma come
luogo sul quale convergono interessi di ben più ampio respiro che dalle modalità
del suo utilizzo (o del suo non utilizzo) possono trovare giovamento o, al
contrario, pregiudizio, sì che la sua trasformazione urbanistica ed edilizia (così
l’art. 1 L. 10/77 che, si noti, operando un rivolgimento copernicano rispetto
all’art. 1 L. 1150/42, ha posto l’attività edilizia in secondo piano rispetto a quella
urbanistica) costituisce oggetto di compiuta valutazione e comparazione degli
interessi in gioco e, dunque, vera e propria attività di governo (così l’art. 117,
comma 3 0 , Cost.), non sempre, e non solo, appannaggio esclusivo della
collettività che lo abita.
6.6.E’ evidente, pertanto, che la temporaneità dell’esigenza che l’opera
precaria è destinata a soddisfare è quella (e solo quella) che non è suscettibile di
incidere in modo permanente e tendenzialmente definitivo sull’assetto e sull’uso
del territorio.
6.7.Tanto premesso, risulta dalla lettura della sentenza impugnata che il
modulo abitativo prefabbricato, al quale era asservito il manufatto di dodici metri
composto di polistirolo, era stato collocato sopra una piattaforma di cemento
realizzata all’interno del fondo di proprietà […]. All’interno del medesimo fondo erano stati realizzati gli allacciamenti elettrici, idrici e fognari
destinati a servire il manufatto sotto il cui pavimento erano stati predisposti gli
alloggiamenti per le tubature idriche e gli impianti elettrici. Il bagno era munito
di uno scaldabagno elettrico. Nel manufatto erano state inserite le scatole per gli
interruttori elettrici ed i relativi interruttori. Sul perimetro del fondo erano state
realizzate delle aiuole e piantati degli alberi a riprova, afferma la Corte, della
duratura destinazione dell’immobile ad abitazione.
6.8.Non v’è dubbio che la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi
sopra indicati traendo dalle premesse in fatto testé illustrate conseguenze non
manifestamente illogiche in ordine alla effettiva natura delle esigenze non
temporanee che il manufatto, nella sua interezza e a prescindere dai materiali
utilizzati, doveva soddisfare.
6.9.Le eccezioni sollevate dalla ricorrente non colgono nel segno sia perché
valorizzano l’argomento della tipologia dei materiali utilizzati, sia perché non
considerano che la natura modulare dell’abitazione prefabbricata, alla luce
dell’inequivocabile dettato normativo sopra richiamato, non esclude la
durevolezza delle esigenze abitative cui il manufatto era asservito. L’ulteriore
argomento difensivo secondo cui si trattava di manufatto posto in opera a scopi
puramente pubblicitari, e dunque transitori, è stata smentita dalla Corte di
appello con argomentazioni non oggetto di specifica censura da parte della
ricorrente che si limita ad eccepire, al riguardo, un inammissibile travisamento
della prova volto, di fatto, a creare un contatto diretto di questa Corte di
cassazione con le fonti di prova allegate al ricorso.
6.10.Quanto ai profili di responsabilità di tutti gli imputati si deve osservare
che la posa in opera del manufatto costituisce l’esecuzione di un accordo
intercorso tra la proprietaria committente e il legale rappresentante della società
venditrice, accordo per effetto del quale l’azione appartiene ad entrambi gli
imputati. Il fatto che la posa in opera del manufatto sia stata giustificata con le
(insussistenti) esigenze pubblicitarie indicate nel contratto di vendita costituisce
ulteriore argomento che rafforza la prova della comune consapevolezza della
necessità del titolo edilizio mancante.
6.11. In ogni caso, assume valore dirimente il fatto che la società legalmente
rappresentata dal […] non si è limitata alla vendita del manufatto, ma si è
direttamente interessata anche alla sua posa in opera e alla realizzazione degli
allacci, destinandovi due operai.
6.12. Il che è più che sufficiente a qualificarla come “costruttore” ai sensi
dell’art. 29, d.P.R. n. 380 del 2001 che, in quanto tale, ha il dovere di controllare
preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni,
rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, in caso di inizio delle opere nonostante l’accertamento negativo, e a
titolo di colpa nell’ipotesi in cui tale accertamento venga omesso (Sez. 3, n.
16802 del 08/04/2015, Carafa, Rv. 263474; Sez. 3, n. 860 del 25/11/2004,
Cima, Rv. 230663).
6.13.Anche gli operai, materiali esecutori dei lavori, rispondono del reato a
titolo di concorrenti (in questo senso Sez. 3, n. 16751 del 23/03/2011, Iacono,
Rv. 250147, secondo cui la natura di reati “propri” degli illeciti previsti dalla
normativa edilizia non esclude che soggetti diversi da quelli individuati dall’art.
29, comma primo, del decreto medesimo, possano concorrere nella loro
consumazione, in quanto apportino, nella realizzazione dell’evento, un contributo
causale rilevante e consapevole; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 35084 del
25/02/2004, Barreca, Rv. 229651; Sez. 3, n. 48025 del 12/11/2008, Ricardi, Rv.
241799, secondo cui concorre nel reato anche si limita a svolgere lavori di
completamento dell’immobile, quali la pavimentazione, l’intonacatura, gli infissi,
sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza
del carattere abusivo dei lavori).
6.14. Il […] e […] non si erano limitati a collocare sul posto il manufatto ma erano intenti ad effettuare lavori di allaccio alle reti idrica ed elettrica che concorrevano a rendere oggettivamente stabile l’opera edilizia, realizzata in totale assenza di permesso di costruire e di qualsiasi altra autorizzazione. Sicché essi ne rispondono anche a titolo di colpa.
6.15.La argomentazioni sin qui svolte valgono a maggior ragione anche per
il reato di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, peraltro non oggetto
di specifica impugnazione, al pari della muratura in pietra (della quale non v’è
menzione nei ricorsi).
7. Il primo motivo di ricorso della […] è inammissibile perché il
trattamento sanzionatorio non è stato oggetto di specifico motivo di appello.
7.1.Ne consegue che i ricorsi devono essere respinti. […]