[…]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. […] con citazione notificata il 18.4.97, proponeva opposizione al decreto ing. N. 274/97 emesso dal Pretore di Pescara in favore del richiedente […], a titolo di pagamento di prestazioni professionali per progettazione e direzione dei lavori di un fabbricato sito in […], assumendo che l’architetto aveva violato i doveri derivanti dal suo incarico professionale tant’è che era stato sostituito con altro professionista nella direzione dei lavori e nella progettazione per una nuova variante. Si costituiva il […] chiedendo il rigetto dell’opposizione ed il giudice adito, con sentenza 31.10.2001/29.1.2002 dichiarava la nullità e l’inefficacia del D.I., condannando l’opponente al pagamento della minor somma di L. 2.328.423, oltre accessori di legge in favore de professionista, rigettando anche la riconvenzionale per danni proposta dall’ opponente; condannava infine lo stesso […] al risarcimento al pagamento di parte delle spese processuali.
Quest’ultimo proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza e riproponendo l’eccezione dei decadenza del committente dalla denunzia dei vizi riscontrati nella sua attività professionale. Resisteva il […] formulando appello incidentale per la domanda riconvenzionale non accolta; l’adita Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione principale e disatteso quello incidentale, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo, riconoscendo la tardività della denuncia dei vizi in questione, in quanto, la relativa lettera raccomandata era stata ricevuta dal professionista oltre il termine di decadenza stabilito (oltre l’8° giorno).
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il […] sulla base di 2 motivi;
resiste con controricorso il […], che ha formulato ricorso incidentale.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Preliminarmente occorre riunire i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo il […] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2230 c.c. in relazione all’art. 2226 c.c. Censura l’erroneità della decisione nella parte in cui si ritiene applicabile il termine di decadenza per la denunzia dei vizi anche nel caso di prestazione dell’opera professionale intellettuale ( o non manuale).
Sostiene infatti che nelle professioni intellettuali non si applica la normativa in tema di vizi occulti di cui all’art. 2226 c.c.
La doglianza è fondata non essendo applicabile tale specifica normativa al caso in esame.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza delle S.U. che si condivide pienamente. Invero sostiene questa Corte : ” Le disposizioni dell’art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi dell’opera, sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l’uno e l’altro compito, attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226 cod. civ., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall’art. 2230 dello stesso codice; pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell’applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione – priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista – fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato: e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata “( Cass. Sez. U, Sentenza n. 15781 del 28/07/2005; Cass. , Sentenza n. 9309 del 20/04/2006).
Tale conclusione comporta l’assorbimento del 2° motivo (contraddittoria motivazione sull’affermazione dell’intempestività della denuncia dei vizi con riferimento alla data di ricezione e non a quella di spedizione della stessa).
Passando al ricorso incidentale condizionato, con esso l'[…] ripropone i motivi d’appello in modo del tutto generico, senza neppure riportarli , in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ; ne deriva l’inammissibilità del ricorso de quo.
Dev’essere invece dichiarato assorbito il ricorso incidentale ( art. 112,132,161 e 345 c.p.c.) : omessa pronuncia sula capo della domanda riguardante la restituzione delle somme erogate da lui soccombente in esecuzione della sentenza di primo grado)
In conclusione, s: ritiene dunque accogliere il 1° motivo del ricorso principale, assorbito il 2° motivo; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato; dichiarato assorbito il ricorso incidentale […]