Corte di Cassazione, sentenza n. 12264 del 2007, dep. il 25.05.2007

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[…] proponeva dinanzi al Pretore di Taranto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa il …/9/95 dall'[…] con la quale si ordinava a […] ed ad essa deducente, quale responsabile in solido L. n. 689 del 1981, ex art. 6, il pagamento della somma di L. 420.304.049 a titolo di sanzione amministrativa ai sensi della L. n. 898 del 1986, art. 3. A fondamento dell’opposizione […] assumeva la nullità dell’ordinanza ingiunzione per carenza del potere del […] essendo la materia divenuta di competenza regionale, la mancanza, di una delega del […], la intervenuta prescrizione a norma della L. n. 689 del 1981, art. 28, la mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità di essa […] che comunque era rimasta estranea alla condotta del […] all’epoca presidente della stessa […], la estromissione del […] dall'[…] e la iniziativa nei suoi confronti di azioni giudiziarie. L’adito Pretore dichiarava la propria incompetenza territoriale essendo competente il Pretore di Castrovillari.
Riassunta la causa dinanzi al Pretore di Castrovillari il locale Tribunale, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1998, in funzione monocratica, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’opposizione.
Rilevava il Tribunale che la repressione delle frodi commesse in campo agricolo ed alimentare restava ex L. n. 898 del 1986, materia di competenza del […] che si era legittimamente avvalso del potere di delega all'[…], richiamato nel corpo dell’ordinanza ingiunzione, che l’eccezione di prescrizione era infondata in quanto il processo verbale venne notificato presso la sede della società in […], dove la stessa deducente, nel ricorso introduttivo, aveva individuato la propria sede e comunque si doveva considerare interrotta, L. n. 689 del 1981, ex art. 28, dalla regolarità della notifica del processo verbale all’altro obbligato in solido, che non sussisteva il lamentato difetto di motivazione in ordine alla presunta responsabilità dell'[…] stante nell’ordinanza l’esplicito riferimento, e agli accertamenti svolti quale concorrente nel reato e nell’illecito amministrativo di […] nella sua qualità di Presidente dell'[…], e al contributo causale prestato dall'[…] in persona del suo presidente all’epoca dei fatti […], che la stessa motivazione faceva ritenere fondata nel merito l’applicazione della sanzione attesa anche la mancata, allegazione di elementi atti dimostrare che l’attività del […] non aveva avuto alcun collegamento con le incombenze e le funzioni a lui attribuite. Avverso tale sentenza […] proponeva ricorso per Cassazione sostenuto da otto motivi di censura dei quali i successivi al primo articolati in via subordinata, illustrati da memoria. Parte intimata si costituiva e resisteva alai gravame

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso […] deducendo nullità del procedimento e della sentenza, a norma dell’art. 161 c.p.c., comma 2, assume che poiché la sentenza è stata emessa dal Giudice … mentre il processo si è svolto sino all’udienza dell’8/10/99 dinanzi al Giudice …, si è verificata una violazione dell’art. 25 Cost., essendo stata la causa decisa da un Giudice diverso da quello naturale precostituito.
Il motivo è infondato.
Invero questa Suprema corte ha sancito che in tema di procedimento civile, mentre la norma di cui all’art. 276 cod. proc. civ., applicabile anche al giudice unico, sancisce – peraltro con riferimento esclusivamente al momento in cui la causa è stata definitivamente introdotta per la decisione finale – l’immodificabilità del Collegio, il principio di immutabilità del Giudice e di immediatezza del processo non è violato nel caso di sostituzione del Giudice istruttore, che è espressamente prevista dall’art. 174 cod. proc. civ.; peraltro, tale provvedimento, emesso nell’esercizio di un’ attività discrezionale che è insindacabile in sede di legittimità, può essere anche orale e non richiede espressa motivazione (Cass. 24783/05). Nella specie va rimarcato che la causa è stata definitivamente introdotta per la decisione finale all’udienza di discussione del 17/5/00 e la sentenza risulta emessa dallo stesso Giudice dinanzi al quale è stata tenuta detta udienza.
Con il secondo motivo, contrassegnato con la lettera a), parte ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione della L. n.491 del 1993, art. 1, comma 2, in relazione agli artt. 2 e 8 della stessa Legge, sostiene che il […] è competente solo per la prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari mentre per tutto il resto, e quindi anche per la repressione del fenomeno d’indebita percezione degli aiuti comunitari, la funzione è della […]. La censura è infondata avendo questa Suprema Corte affermato che in tema di indebito conseguimento di aiuti comunitari, la competenza alla emissione di ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, in base alla L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 3, appartiene al […], anche laddove competano all’ente territoriale l’esame e l’accertamento dell’indebito percepito (V. Cass. 13280/06 e 3786/05).
Con il terzo mezzo di gravame, contrassegnato dalla lettera B), […] deducendo violazione e falsa applicazione dei principi di cui all’art. 97 Cost., nonché della L. n. 15 del 1968, artt. 12 e 13, in relazione all’art. 20 bis della stessa Legge e della L. n. 89 del 1913, art. 51, comma 2, n. 3, nonché omessa motivazione su di un punto decisivo, assume che, stante l’equiparazione dell’atto amministrativo agli atti ricevuti da notaio, la delega deve essere necessariamente allegata al provvedimento per fare corpo unico con lo stesso e per la tutela dell’interesse pubblico al buon andamento degli Uffici e per la tutela del destinatario alla certezza della legittimazione del funzionario che ha firmato il provvedimento.
La censura è infondata.
Ritiene la Corte, conformemente a quanto statuito dal Giudice del merito con motivazione adeguata, che la menzione nell’ordinanza- ingiunzione del Decreto Ministeriale di delegazione con indicazione degli estremi identificativi del medesimo, consente alla parte destinataria di detta ordinanza la piena contezza dell’investitura del potere al funzionario delegato, ciò in conformità del principio secondo cui la investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento degli atti inerenti il loro ufficio, si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, che non può essere messa in discussione in giudizio ove, come nella specie, non sia sorta alcuna contestazione al riguardo.
Del resto questa Corte ha già avuto modo di chiarire (v. sez. 1^ 01/08/2003, n. 11717, conf. N. 22470/2004 e 13207/06) che, in materia di sanzioni amministrative per frodi agroalimentari, i direttori degli uffici periferici dell'[…] operano non in virtù di un loro potere funzionale ex lege, ma sulla base di delega ministeriale.
Con la quarta censura, contrassegnata dalla lettera c), […] ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dei principi della personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativi della pena di cui all’art. 27 Cost., nonché dei principi di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 2, 3 e 6, dell’art.2727 c.c. e segg., nonché omessa motivazione su un punto decisivo e violazione dell’art. 11 Cost., assume che in base al principio delle responsabilità penale e quello della funzione rieducativi della pena non vi può essere responsabilità solidale della persona giuridica se l’illecito s’inquadra in una attività criminosa svolta dall’amministratore contro lo stesso Ente ed al di fuori di qualsiasi attività dello stesso. Evidenzia poi che poiché gli organi dell'[…] non sono stati chiamati a rispondere di concorso a norma della L. n. 689 del 1981, art. 5, e poiché […] quando ha avuto contezza del fatto ha espulso il […] dalla carica ed ha deliberato di costituirsi parte civile nel processo penale promosso a carico dello stesso ed ha intrapreso altre iniziative giudiziarie vi è presunzione ex art. 2727 c.c., di assenza di collegamento tra il fatto compiuto dal […] e le incombenze allo stesso affidate. Nè è comprensibile, aggiunge la ricorrente, la motivazione sul punto del Giudice di merito secondo la quale non possono logicamente rilevare di per sè le azioni giudiziarie intraprese dalla medesima successivamente ai fatti in questione.
L’esame di questa censura va condotta unitamente a quella della sesta censura per la sua intrinseca connessione, deducendo parte ricorrente, con tale ultima doglianza, contrassegnata dalla lettera E), la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, penultimo comma, e tanto sul presupposto che il giudice invece di assolvere essa […] per insufficienza di prove la condanna perché non ha offerto alcun elemento di prova della sua innocenza. In ordine alla questione della responsabilità solidale della persona giuridica, questa Corte ha già affermato che il sistema della L. 24 novembre 1981, n. 689, preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente i profili dell’imputabilità (art. 2), dell’elemento soggettivo dalla violazione (art. 3), delle cause di esclusione della responsabilità (art. 4), e del concorso di persone (art. 5) (Cass. 6 luglio 2004 n. 12321). Queste norme postulano che autore dell’illecito amministrativo possa essere esclusivamente la persona fisica, con esclusione di entità astratte come società o enti in genere (Cass.28 luglio 2000 n. 9975). L’art. 6 della medesima legge stabilisce inoltre che, se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma, da questo dovuta (comma 3); e che chi ha pagato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione (comma 4). Questa disciplina non consente di dubitare che, nel sistema della legge, autore della violazione è solo la persona fisica che ha connesso il fatto. Come ha osservato la dottrina, l’introduzione della responsabilità solidale della persona giuridica, o dell’ente privo di personalità giuridica o dell’imprenditore per illecito commesso dal rappresentante o dal suo dipendente è stabilita in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta da parte dell’autore della violazione, valendo inoltre a sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere solidalmente del fatto altrui. Peraltro, il criterio d’imputazione della responsabilità solidale a carico dell’ente è chiaramente indicato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6, comma 3, laddove richiede che, dalla persona fisica che si trovi con l’ente nel rapporto indicato, l’illecito sia stato connesso “nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze”: questo collegamento, dunque, è al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità solidale dell’ente. Ne deriva che, ai fini della responsabilità solidale in questione, è necessario ma anche sufficiente che il rappresentante o il dipendente dell’ente abbiano commesso il fatto nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, mentre non si richiede aggiuntivamente che essi abbiano operato anche nell’interesse dell’ente.
A questo proposito, la norma contenuta nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, art. 5, che ha istituito la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati commessi “nel suo interesse o a suo vantaggio” dai suoi rappresentanti e da altri soggetti (l’art. 24 della stessa Legge contempla specificamente il delitto previsto dall’art. 640 bis c.p.: la norma è però successiva ai fatti di causa, e non applicabile), può offrire un utile termine di comparazione, che tuttavia conferma, nel giudizio della corte, la differenza delle due discipline. Premesso che altro è la responsabilità solidale dell’ente per un’obbligazione altrui (il suo rappresentante o dipendente, autore dell’illecito amministrativo), altro la responsabilità diretta per un illecito proprio, sebbene derivante dal reato commesso dal rappresentante, amministratore o direttore, anche di fatto, si rileva che l’evoluzione dei due istituti, in effetti, ha avuto nel tempo svolgimento opposto, anche se speculare: quello generale della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, un tempo ammessa con maggiore larghezza e successivamente ridimensionata con l’affermazione del principio del carattere personale dell’illecito amministrativo, è andato restringendosi; mentre quello della responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi dal rappresentante, fino a pochi anni addietro totalmente estraneo all’ordinamento, è stato introdotto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Non deve perciò sorprendere che, nell’introdurre ex novo l’istituto, il legislatore abbia voluto restringerne l’area di applicazione, subordinandolo alla condizione che l’autore del reato abbia agito nel loro interesse o a loro vantaggio. (Così Cass. 3786/05). Ora poiché, come innanzi si è sottolineato, il criterio d’imputazione della responsabilità solidale a carico dell’ente è chiaramente indicato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6, comma 3, laddove richiede che, dalla persona fisica che si trovi con l’ente nel rapporto indicato, l’illecito sia stato commesso “nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze”: questo collegamento, dunque, è al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità solidale dell’ente, non ha alcuna rilevanza la censura in punto di assenza di responsabilità dell'[…] per mancanza di prova di collegamento tra il fatto compiuto dal […] e le incombenze allo stesso affidate, non essendo contestato e censurato che all’epoca dei fatti il […] rivestisse la qualità di Presidente […] e che l’illecito fosse stato commesso nell’esercizio di tali funzioni ed in questa prospettiva è pertinente il rilievo del giudice del merito della non incidenza, ai fini di cui trattasi, della successiva espulsione del […] e delle successive azioni giudiziarie contro di lui intraprese.
Dal che consegue, altresì l’infondatezza della censura di cui al sesto motivo contrassegnato con la lettera E) non essendo rilevante ai fini di cui trattasi e per le esposte considerazioni la “innocenza” dell'[…], così come intesa dal ricorrente (ossia come estraneità degli organi dell'[…] alla condotta illecita del […] allora presidente della stessa […]).
Con il quinto mezzo di gravame, contrassegnato con la lettera D), la ricorrente deducendo nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., denunzia che il Giudice ha violato le richiamate norme in quanto ha ritenuto la regolarità della notifica nei confronti del […] senza che risultasse prodotta alcuna documentazione attestante la regolarità della notifica e senza che nulla al riguardo avesse dedotto controparte. Con il settimo motivo d’impugnazione, contrassegnato con la lettera F), […] denunciando violazione e falsa applicazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nonché della L. n. 689 del 1981, art. 14, della L. n. 689 del 1981, art. 28, e dell’art.1310 c.c., afferma che erroneamente il Giudice a quo ha ritenuto interrotta la prescrizione in base alla notifica della contestazione all’altro soggetto obbligato in solido in quanto l’obbligazione non era ancora sorta proprio per mancanza della contestazione. Anche questi motivi per la loro connessione vanno trattati congiuntamente.
in proposito osserva il Collegio che alla stregua della motivazione adottata dal Giudice a quo in punto di interruzione della prescrizione deve ritenersi che detta interruzione viene affermata, in relazione all’eccezione di prescrizione sollevata dall'[…] sul rilievo della nullità della notificazione del processo verbale di constatazione in persona del Presidente p.t. nella residenza di quest’ultimo, non solo con riferimento ed ex art.1310 c.c., alla notifica di detto processo verbale all’altro obbligato solidale e cioè al […], ma anche con riferimento all'[…] opponente sul presupposto che detto processo verbale venne notificato presso la sede della società in […], dove la stessa deducente, nel ricorso introduttivo, individuò la propria sede.
Orbene in ordine a quest’ultima ratio decidendi, alternativa alla prima e da sola sufficiente a sorreggere il dictum sul punto la motivazione della sentenza impugnata, parte ricorrente non svolge alcuna censura.
È infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, il principio per il quale l’impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero il gravame dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. Sez. 3^ civ., sent. n. 4349 del 26.3.2001, id., sent. n. 4424 del 27.3.2001, id., sent. n. 5149 del 6.4.2001, id., Sez. 1^ civ., sent. n. 5493 del 12.4.2001, id., Sez. 3^ civ., sent. n. 7077 del 24.5.2001 e da ultimo Cass. Sez. 5^ n. 3965/02).
Peraltro questa Suprema Corte (sent. 3786/05) ha affermato, in tema d’interruzione della prescrizione che nella materia di cui trattasi la norma applicabile è quella posta della L. 24 novembre 1981, n.689, art. 28, che si limita a stabilire che l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile, per cui la lettera raccomandata con cui si provveda a costituire in mora una società in persona del suo legale rappresentante, è idonea ad interrompere la prescrizione, ancorché inviata non alla sede della società ma al domicilio del detto rappresentante legale, non richiedendosi, come per la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, l’osservanza delle regole previste dall’art. 145 c.p.c., bensì dovendosi ritenere che la società destinataria ne sia venuta a conoscenza tramite la persona di tale suo rappresentante. Questo principio, infatti, si uniforma all’indirizzo giurisprudenziale consolidato per cui l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, ai fini dell’interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, ne’ alla normativa della notificazione degli atti giudiziari (Cass. 16 maggio 2003 n. 7715, 28 novembre 2003 n, 18243).
Le censure sono pertanto infondate.
Con l’ottavo motivo di gravame, contrassegnato dalla lettera G), la ricorrente deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, ed omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo denuncia il vizio di motivazione dell’ordinanza ingiunzione in punto di sua responsabilità solidale difettando il riferimento al ruolo svolto da essa […] come organizzazione, come persona giuridica ben essendo possibile che il […] abbia agito all’insaputa ed alle spalle e contro gli interessi dell'[…]. Nè comprende, conclude la ricorrente, perché mai il fatto di cui trattasi debba rientrare nel rischio dell’impresa.
Il motivo è infondato
Al riguardo vanno richiamate, in via assorbente, le considerazioni svolte relativamente allo scrutinio della quarta e sesta censura essendo irrilevante, per le richiamate considerazioni, il ruolo svolto dall'[…], in quanto “il criterio d’imputazione della responsabilità solidale a carico dell’ente è chiaramente indicato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6, comma 3, laddove richiede che, dalla persona fisica che si trovi con l’ente nel rapporto indicato, l’illecito sia stato commesso “nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze” ed è quindi sufficiente che nella motivazione della ordinanza ingiunzione sia esplicitato questo collegamento e di tanto la sentenza impugnata da adeguatamente conto nella motivazione. In conclusione il ricorso va rigettato. […]