[…]
Svolgimento del processo
[…] con atto di citazione del 7 maggio 1988 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lamezia Terme i suoi figli […] al fine di sentire dichiarare la simulazione relativa dell’atto di acquisto di un immobile sito in (ora) […] da costoro formalmente acquistato, ma in realtà di sua proprietà con conseguente condanna al pagamento della somma di £. 20.000.000 per ciascuno a titolo di corrispettivo per il godimento del bene. A sostegno di questa domanda l’attrice denunciava non solo di aver sopportato il pagamento del prezzo e delle spese relative alla ricostruzione dell’immobile, ma anche l’esistenza di una controdichiarazione coeva all’atto notarile dalla quale si sarebbe dovuto evincere il carattere simulato dell’atto di acquisto intestato ai convenuti.
Si costituiva in giudizio solo […], eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto per far valere la presunta simulazione dell’atto pubblico di acquisto ed assumendo l’inammissibilità e irritualità della domanda, per altro, infondata in fatto ed in diritto. Spiegava domanda riconvenzionale al fine di far dichiarare l’usucapione del bene assumendo di aver posseduto il bene senza alcuna contestazione.
Dopo la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 309 cpc. la causa veniva riassunta da […] quale erede dell’attrice […] e quale unica erede universale testamentaria del convenuto [….].
Si costituivano quali eredi del defunto […] , […] richiamando le domande le difese e le eccezioni proposte dal loro dante causa.
Il Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 3 del 2010 rigettava le domande svolte dall’attrice e la condannava alla refusione delle spese del giudizio sul presupposto della carenza in atti dell’atto pubblico del […] 1973, nonché della convenzione privata sottoscritta in pari data, rilevando che trattandosi di simulazione, l’azione, soggetta al termine prescrizionale di dieci anni dalla conclusione del negozio simulato all’epoca della notifica dell’atto introduttivo, era abbondantemente prescritta.
Avverso questa sentenza interponeva appello […] producendo i documenti indicati in sentenza e rilevando che gli stessi risultavano ritualmente prodotti nel corso del giudizio ed evidentemente smarriti per colpa non imputabile all’attrice, rilevava l’erroneità della sentenza, posto che l’azione spiegata era imprescrittibile.
Si costituivano […], eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di chiarezza in ordine alla veste assunta da […], se erede della madre o erede del fratello. Nel merito eccepivano l’inesistenza della controdichiarazione.
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza n. 1108 del 2012 rigettava l’appello e per l’effetto confermava la sentenza impugnata. Condannava […] al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
Secondo la Corte di Catanzaro, l’azione di simulazione, nel caso in esame si era prescritta dato che quando l’azione di simulazione relativa è diretta a far emergere l’effettivo reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio stipulato , tale azione si prescrive nell’ordinario termine decennale.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da […] con ricorso affidato ad un motivo. […] hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1.= Con l’unico motivo di ricorso, […] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e ss., 1422 e 1946 cc per avere la sentenza erroneamente ritenuto l’azione di simulazione proposta soggetta a prescrizione decennale e quindi prescritta. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che l’azione proposta di declaratoria di simulazione soggettiva dell’atto pubblico di compravendita oggetto del giudizio fosse prescritta, perché non avrebbe tenuto conto che l’azione di simulazione è sempre di per sé imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 cc., sia che si tratti di simulazione assoluta e sia che si tratti di simulazione relativa, o di accertamento di interposizione fittizia di persona.
1.1.= Il motivo è fondato.
E’ questione dibattuta in dottrina se il contratto simulato sia affetto da inefficacia o da radicale nullità. E’ dibattuta anche l’identificazione della causa del contratto simulato: se essa sia totalmente mancante o se al contrario la conclusione di un contratto reale sottostante all’apparente possa essere la vera causa dell’accordo simulato. La tesi della nullità del contratto simulato porterebbe ad applicare l’art. 1418 cod. civ. e sicuramente rientra in questa ipotesi il caso del contratto dissimulato con causa illecita, cioè quella situazione in cui il reale accordo tra le parti viene celato sotto una simulazione in frode alla legge. Controverso è, invece, l’inquadramento della simulazione ordinaria, poiché l’art. 1414 non fa alcun espresso riferimento alla nullità di potersene in qualche modo avvantaggiare, con la conseguenza che solo in quest’ultimo caso è a parlarsi di prescrizione, ma con esclusivo riferimento ai diritti nascenti dal negozio dissimulato.
Orbene, nel caso di specie, l’azione di simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, non mira a far riconoscere gli elementi costitutivi di un negozio diverso da quello voluto, bensì l’identificazione del vero contraente celato dall’interposto, che è in rapporto di derivazione immediata dall’accertamento della simulazione; essa ha carattere dichiarativo e, dell’accordo simulato. Tuttavia, se si conviene che, concretamente, l’accordo simulatorio priva il contratto simulato dello scopo economico sociale cui era destinato deve convenirsi che il contratto simulato, sia avuto riguardo alla simulazione assoluta che alla simulazione relativa, è un contratto, comunque, nullo perché privo di causa. Sicché l’azione di simulazione, essendo diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, è, ai sensi dell’art. 1422 c.c. un’azione imprescrittibile. Piuttosto, il decorso del tempo può eventualmente colpire i diritti che presuppongono l’esistenza del negozio dissimulato, facendo così venire meno l’interesse all’accertamento della simulazione del negozio apparente (Cass.19678/13). Come ha avuto modo di affermare questa Corte in altra occasione (Cass. n. 18025 del 26/11/2003) il discrimine tra azione di simulazione assoluta e di simulazione relativa in senso proprio (da non confondersi col discrimine tra i due tipi di simulazione) sta nel fatto che con la prima si mira soltanto a far dichiarare l’inesistenza di qualsiasi mutamento della realtà giuridica preesistente al negozio simulato, mentre con la seconda si tende a far emergere il reale mutamento di detta realtà voluto dalle parti in luogo di quello apparentemente posto in essere, in modo e al fine quindi, è imprescrittibile, al pari della corrispondente eccezione.
La Corte distrettuale ha, in verità, ignorato questi principi ed ha applicato alla fattispecie in esame una normativa non appropriata e/o un normativa interpretata in maniera non adeguata.
Il ricorso, pertanto, va accolto […]