Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 23958 del 2018, dep. il 02/10/2018

[…]

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 7 maggio 2014, accoglieva la domanda proposta da […] nei confronti di […] quali eredi – la prima in veste di coniuge, gli altri come figli – di […] e dichiarava che l’attrice era figlia del dante causa dei convenuti.
2. La Corte d’Appello di Catanzaro rigettava l’impugnazione proposta da […]; in particolare la corte territoriale reputava che l’argomento probatorio costituito dalla certezza dell’esistenza di una stabile relazione adulterina tra la madre dell’appellata e […], relazione da cui era nato un altro figlio – […] – spontaneamente riconosciuto dal padre, acquistasse piena efficacia probatoria alla luce delle significative ma non risolutive risultanze della C.T.U. espletata, valutate anche alla stregua del contegno processuale di alcune delle parti convenute, le quali si erano rifiutate di sottoporsi agli esami immuno-ematologici che erano stati disposti.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia […] al fine far valere un unico motivo di impugnazione.
[…] e […] hanno resistito con controricorso.
[…] ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale adesivo alle tesi illustrate all’interno del ricorso principale.
Gli intimati […] non hanno svolto alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il motivo di ricorso presentato denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 e 118 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.: la corte territoriale avrebbe erroneamente evitato di considerare che l’apprezzamento del comportamento processuale della parte doveva avvenire alla luce delle variabili della fattispecie concreta che il giudice era chiamato a valutare, non potendosi trarre argomenti di prova dal rifiuto di alcuni soltanto degli eredi di sottoporsi alle prove immuno-ematologiche nel caso in cui altri vi si fossero sottoposti e quando i primi non si erano opposti in alcun modo all’esumazione della salma, tenuto conto peraltro che l’impossibilità di procedere a una verifica diretta sulla persona vivente era dovuta all’incuria di chi aveva agito in giudizio a distanza di tempo dalla maggiore età e dal decesso del preteso genitore.
5. Il motivo non è fondato.
5.1 Gli odierni ricorrenti, nel criticare la decisione della corte territoriale di trarre argomenti prova dal rifiuto opposto da alcuni convenuti di sottoporsi agli esami immuno-ematologici ordinati dal giudice istruttore, hanno rappresentato di non aver mai sollevato alcuna opposizione all’eventuale esumazione della salma, intendendo così contestare l’indispensabilità dell’indagine disposta dal giudice di merito e il conseguente erroneo apprezzamento del diniego del materiale ematico da parte di alcuni familiari.
Siffatta censura attiene però alla questione, comportante accertamenti in fatto, circa la riesumazione della salma che non è stata in alcun modo affrontata nella sentenza impugnata: i ricorrenti avrebbero dovuto pertanto chiarire in via preliminare, onde evitare il rilievo dell’inammissibilità della censura per la sua novità, se tale questione fosse stata effettivamente e tempestivamente devoluta alla cognizione del giudice del gravame (cfr., fra molte, Cass. 18/10/2013 n. 23675: “Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione”).
Si deve pertanto ritenere che il giudice del merito, nell’esercizio della sua discrezionalità, abbia deciso di fare ricorso, previa raccolta di materiale ematico proveniente dal coniuge e dai discendenti dell’asserito genitore, alla consulenza tecnica disposta quale attività integrativa dell’istruzione svolta ed in vista della valutazione delle relative risultanze a corredo delle prove già raccolte reputando la stessa indispensabile, senza considerare la possibilità di procedere alla riesumazione della salma del presunto padre in assenza di alcuna sollecitazione al riguardo e, presumibilmente, tenendo conto di un’esigenza di tutela della pietas verso la persona defunta che il ricorso a una simile indagine avrebbe compromesso.
La contestazione dell’indispensabilità dell’ispezione, reggendosi sull’ipotizzata alternatività con la possibilità di recuperare materiale corporeo tramite la riesumazione della salma, risulta anch’essa inammissibile, dato che non è mai stata posta al giudice di merito; i motivi del ricorso per cassazione devono infatti investire, a pena d’inammissibilità, profili che siano già compresi nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito nè rilevabili d’ufficio (Cass. 29/1/2003 n. 1377).
5.2 La consulenza immuno-ematologica, quale atto di istruzione probatoria, costituendo. cui efficacia dimostrativa consegue all’esame di materiale corporeo reso disponibile grazie alla collaborazione della persona alla quale lo stesso si riferisce, comporta un’attività invasiva che, nel suo espletamento, entra in qualche modo in conflitto con l’esigenza del rispetto dei diritti e della riservatezza della persona; ne consegue che l’ordine del giudice istruttore alla parte di sottoporsi agli esami immuno-ematologici è assimilabile all’ordine di ispezione corporale e rimane perciò regolato dalla disciplina prevista dall’art. 118 cod. proc. civ.. La riconduzione della fattispecie in esame nel novero della disciplina di cui all’art. 118 cod. proc. civ. comporta, a mente del secondo comma di tale norma, la legittima applicazione dell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ. al rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche, che costituisce un comportamento valutabile (anche di per sé, stante il suo elevato valore indiziario; si vedano in proposito Cass. 25/3/2015 n. 6025, Cass. 27/7/2017 n. 18626, 14/11/2017 n. 26914) ai fini dell’accertamento della paternità naturale da parte del giudice, il quale peraltro nel caso di specie ha apprezzato tale contegno a suffragio degli ulteriori elementi istruttori raccolti.
Questo rifiuto, nel contesto di un’azione da proporsi necessariamente – ex art. 276 cod. civ. – nei confronti di tutti i soggetti la cui sfera giuridica, sotto un profilo personale e patrimoniale, resti sensibile alla formazione di uno status diverso da quello originario, costituisce una condotta che non può essere oggetto di una valutazione unilaterale e si riverbera giocoforza, secondo la valutazione datane dal giudice del merito, nei confronti di tutti i litisconsorti.
6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso principale deve essere pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7. Il ricorso incidentale adesivo presentato da […] è stato oggetto di rinuncia e non necessita quindi di essere delibato […]