Corte di cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10668 del 1996, dep. il 29.11.1996

[…]

FATTO

Con ricorso del 15.4.1992, […] proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 244-90, emessa dall'[…] in data ….1992, a mezzo della quale venivagli ingiunto, nella qualità di coamministratore della […] S.r.l., il pagamento della complessiva somma di L. 16.257.550 (di cui L. 6.750 per spese notificazione), costituente la sanzione amministrativa, determinata ex art. 11 L. 689-1981, per avere provveduto – in violazione degli artt. 11, 13, 18 L. 29.4.1949 n. 264, come modificati dagli artt. 33 e 34 L. 20.5.1970 n. 300 – all’assunzione, non per il tramite della competente Sezione Circondariale per l’impiego di n. 13 lavoratori specificamente indicati nel rapporto ispettivo n. 11938 del 12.11.1989.
A sostegno dell’opposizione proposta deduceva di avere operato pressa la società – indipendentemente dalla assunzione formale della carica – quale direttore tecnico, mentre era stato demandato al socio coamministratore […] ogni adempimento riguardante il settore amministrativo.
Deduceva, in particolare, di non avere mai svolto mansioni attinenti all’amministrazione del personale, con conseguente assenza di responsabilità ex art. 3 L. 619-1981, in relazione alle violazioni contestategli, per essere le stesse addebitabili in via esclusiva al coamministratore suddetto.
L'[…] opposto contestava la fondatezza dell’opposizione che l’adito Pretore di Verona ha rigettato, motivando come segue:
“L’opposizione proposta da […] avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 244-90 deve essere respinta perché infondata.
Risulta infatti dai documenti prodotti da parte convenuta che a seguito di delibera assembleare del 18.2.1986 – regolarmente trascritta presso la Cancelleria del Tribunale di Verona (cfr. docc. 1-3 fasc. conv.) – l’odierno ricorrente ed il dott. […] hanno assunto la carica di amministratori “con gli stessi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione”.
Nessuna limitazione ovvero divaricazione di competenze risulta in particolare desumibile dall’atto de quo ne’ da altri – diversi e successivi – che quantunque inidonei a produrre effetti pregiudizievoli in danno di terzi in relazione ad eventuali limitazioni al potere rappresentativo (artt. 2384-2487 c.c.), potrebbero in qualche modo escludere la concorrente e personale responsabilità di […] in relazione agli addebiti a mezzo dell’ingiunzione opposta.
Va inoltre rilevato che, attesa la peculiare responsabilità di cui agli artt. 3 e 5 L. 689-1981 – inscindibilmente correlata alla carica sociale ricoperta -, quand’anche rispondessero al vero gli assunti di parte ricorrente nondimeno potrebbero trovare accoglimento le conclusioni dallo stesso rassegnate.
Sussiste infatti a carico dell’amministratore – per il solo fatto dell’assunzione della carica – la personale responsabilità in ordine agli illeciti riconducibili all’esercizio del potere rappresentativo, responsabilità che permane indipendentemente dalla distribuzione del settore di competenza fra più amministratori, contitolari ed egualmente legittimati all’esercizio del potere rappresentativo, soprattutto laddove detto potere si esplichi nei confronti di compagini sociali di modeste dimensioni.
Ed invero a fronte di un numero complessivo di 18 lavoratori in forza presso la […] S.r.l. all ‘atto dell’ispezione amministrativa ben 13 di essi sono risultati irregolarmente assunti e tutti in epoca successiva alla assunzione della carica di amministratore da parte dell’odierno opponente.
Ne consegue, in forza delle argomentazioni che precedono, la legittimità dell’operato dell'[…] convenuto dovendosi […] ritenere consapevole compartecipe dell’illecito sanzionato a mezzo dell’ordinanza qui opposta (che deve pertanto trovare integrale conferma) quanto meno a titolo di culpa in vigilando”.
Contro questa sentenza […] proposto ricorso per cassazione con motivo unico, articolato in più censure e illustrato da memoria. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

DIRITTO

Denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 l. 689-81, nonché degli artt. 2384 e 2487 c.c., il ricorrente, premesso che la responsabilità da illecito amministrativo è legislativamente modellata sulla falsariga della responsabilità personale di stampo penalistico, in ragione del suo carattere afflittivo e sanzionatorio, deduce: in primo luogo, che, di conseguenza, appare del tutto improprio e fuorviante il richiamo fatto dal Pretore al combinato disposto degli artt. 2384 e 2387 c.c., che disciplinano la responsabilità civile degli amministratori della società di capitali; in secondo luogo, che non può essere parimenti accettata l’affermazione secondo la quale “sussiste a carico dell’amministratore, per il solo fatto dell’assunzione della carica, la personale responsabilità in ordine agli illeciti riconducibili all’esercizio del potere rappresentativo”, poiché così argomentando si prospetta una responsabilità di tipo oggettivo, incompatibile con la disposizione dell’art. 3 l. 689-81, che esige, a questo fine, la coscienza e la volontarietà dell’azione (nella forma alternativa del dolo o della colpa) e, quindi, un contributo causale del soggetto, pur se esclusivamente sul piano psichico, alla commissione dell’illecito, non essendo, in mancanza, ipotizzabile la sua responsabilità, neppure a livello di “culpa in vigilando”.
Il ricorso non è fondato.
Supposto che la responsabilità da illecito amministrativo sia davvero modellata sullo stampo della responsabilità penale e parimenti improntata, quindi, ai principi di personalità e di causalità psichica dell’evento (formale o materiale), sfugge al ricorrente che il richiamo fatto dal Pretore alla responsabilità per “culpa in corri in vigilando” combacia perfettamente con siffatti principi, dal momento che, nel caso di amministrazione congiunta (pur se di fatto disgiunta) delle società, l’amministratore che deliberatamente si astiene dall’esercizio dei doveri inerenti alla carica (fra i quali rientra anche quello di vigilare sulla correttezza dell’amministrazione non direttamente esercitata) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell’illecito materialmente commesso dal coamministratore e con questi, quindi, ne risponde in solido, ex art. 5 l. 689-81, per fatto proprio, ancorché a titolo di colpa, supposto che questa sia, nella materia necessaria (Cass. 7265-95) e non sia, invece, sufficiente, la coscienza e la volontarietà della condotta, omissiva o commissiva (Cass. 1058-95).
A questi principi si è correttamente ispirata la denunciata sentenza, che non merita, dunque, censure. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

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