Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11021 del 1997

[…]

La Corte, considerato:
– che […], con atto depositato il 7 marzo 1996, nell’interesse del figlio minore […], ha chiesto al Tribunale per i minorenni di Roma di essere ammessa ad agire nei confronti di […] per ottenere dichiarazione giudiziale della sua qualità di padre naturale di detto minore;
– che il Tribunale, con decreto del 27 luglio 1996, previa affermazione della propria competenza per territorio sul rilievo che era al riguardo determinante il luogo della residenza del minore (non quello della residenza del convenuto, come dallo stesso eccepito), ha ammesso l’azione;
– che il […], con ricorso per regolamento proposto ai sensi dell’art. 43 cod. proc. civ. e notificato il 14 ottobre 1996, ha rinnovato l’assunto della competenza del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, in relazione all’ubicazione della propria residenza e domicilio in Cosenza;
– che la […], depositando scrittura difensiva, poi illustrata con memoria, ha contestato l’ammissibilità ed il fondamento del ricorso;
– che il Procuratore generale, concludendo nei termini dinanzi riportati, ha osservato che il ricorso per regolamento è consentito dalla natura del provvedimento impugnato, e che la tesi del ricorrente trova conforto nei principi fissati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 1373 del 7 febbraio 1992; che il decreto camerale sull’ammissibilità dell’azione di accertamento del rapporto procreativo conclude un procedimento autonomo (ancorché collegato) rispetto a quello sul fondamento della domanda, ed ha natura decisoria, nella parte in cui definisce, con attitudine ad acquistare autorità vincolante di giudicato, la problematica circa le condizioni occorrenti per l’introduzione del giudizio di merito, nonché le questioni pregiudiziali inerenti al rapporto processuale costituito con l’istanza d’ammissione (v., da ultimo, Cass. n. 7487 del 24 agosto 1994);
– che detto decreto, quindi, ove affermi la competenza sulla domanda di ammissione dell’azione, e l’accolga, ha natura sostanziale di sentenza anche sulla competenza, di modo che è impugnabile con il regolamento facoltativo previsto dall’art. 43 cod. proc. civ.;
– che le Sezioni unite, con la menzionata pronuncia, prendendo posizione su contrastanti orientamenti giurisprudenziali, hanno ritenuto che la competenza territoriale, nel giudizio di dichiarazione della paternità o maternità naturale ed in quello sull’ammissibilità della relativa azione, è soggetta alla regola generale del foro del convenuto, ai sensi dell’art. 18 cod. proc. civ., anche quando si tratti di minore;
– che il Collegio presta adesione a questo principio ed ai motivi che lo sorreggono, dato che il verificarsi dell’indicata ipotesi implica la competenza per materia del tribunale per i minorenni (art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184, modificativo dell’art. 38 disp. att. cod. civ.), ma non autorizza, in difetto di diversa
disposizione in ordine all’individuazione del tribunale per i minorenni territorialmente competente, l’introduzione di deroga a quel criterio generale;
– che la parte convenuta, la quale contesti la competenza per territorio del giudice adìto, deducendo che la propria residenza ed il proprio domicilio, cioè la dimora abituale e la sede principale degli affari e degli interessi, siano in un circondario diverso da quello di detto giudice, deve fornire la corrispondente prova, restando sfavorevolmente esposta all’eventuale inadeguatezza od incertezza sul punto delle risultanze processuali;
– che, nella concreta vicenda, l’indicata prova non può ritenersi raggiunta sulla sola base dell’iscrizione del […] nei registri anagrafici dei residenti nel Comune di Cosenza e della ricezione dell’atto introduttivo del giudizio presso una casa situata nel Comune stesso, atteso che, a fronte di quanto il medesimo ricorrente ammette circa la proprietà e la disponibilità di un appartamento in […] e la sua utilizzazione per lo svolgimento di attività lavorativa, mancano elementi idonei ad evidenziare il carattere secondario di tale attività, si da escludere che il luogo del suo svolgimento possa essere qualificato come centro principale di affari ed interessi;
– che, conclusivamente, il ricorso, ancorché ammissibile, deve essere respinto, con la conseguenziale conferma della competenza del Tribunale per i minorenni di Roma, sia pure per ragioni diverse da quelle addotte dalla pronuncia impugnata;
– che le peculiarità della fattispecie e la natura della tematica affrontata rendono equa l’integrale compensazione fra le parti delle spese di questa fase processuale;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Roma, 25 settembre 1997.