Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11954 del 2003, dep. il 08/08/2003

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 2/9/99 il sig. […] proponeva opposizione all’ordinanza ingiunzione n. … del 29/7/99, con la quale […] di […] gli aveva ingiunto di pagare, in qualità di obbligato solidale, la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 1.000.000, oltre spese, per la violazione dell’art. 8 della l. n. 287/91, consistita nel mancato rispetto dell’orario di chiusura dell’esercizio […] di …, da parte del sig. …, gestore dello stesso; sanzione accertata dai CC di … il …/11/98.
Lamentava l’opponente il difetto di legittimazione passiva, in quanto la […] s.n.c. (della quale egli era semplice amministratore) aveva in precedenza affittato l’esercizio al …, il quale, siccome gestore dell’azienda, doveva considerarsi l’unico responsabile della violazione. Il […] sottolineava inoltre come, anche a voler ritenere la responsabilità della proprietà del locale, l’ingiunzione avrebbe dovuto essere emessa nei confronti della Società.
Si costituiva la parte opposta, riportandosi al verbale di accertamento dei CC, i quali avevano provveduto ad identificare il responsabile solidale nel […], in quanto titolare della relativa licenza affissa nel locale.
Il Giudice del Tribunale di Ancona, con sentenza del 30/6/2000- 30/8/2000, rigettava l’opposizione sottolineando come risultasse in maniera certa che l’opponente fosse il titolare della licenza, e come in tale qualità egli – quindi – rispondesse ai sensi dell’art. 6 della l. n. 689/81, dovendosi interpretare sicuramente il concetto di “cosa” come ricomprendente anche beni consistenti in documenti amministrativi quali una licenza.
Ricorre per Cassazione il […] sulla base di due motivi. Resiste […]

Motivi della decisione

Con il 1^ motivo il ricorrente, nel dedurre VIOLAZIONE DI LEGGE, lamenta come, ferma la natura sempre personale delle responsabilità penale ed amministrativa, il richiamato art. 6 della legge n. 689/81 dovrebbe ritenersi del tutto inconferente in materia, posto che tale norma contempla la solidarietà fra proprietario della cosa e l’autore della violazione, laddove la licenza amministrativa non poteva di certo considerarsi una “cosa”.
Il motivo si rivela fondato e va quindi accolto.
Va premesso, intanto: a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della “imputabilità” (art. 2), dell’elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell’esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5); b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell’istituto di derivazione più propriamente civilistico della “solidarietà” (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della “riserva di legge” (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81. Più in particolare il primo comma dell’art. 6 della legge n. 689/81 così delimita il fenomeno della solidarietà: “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, se trattasi di un bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”.
Ne consegue – per venire più propriamente alla fattispecie oggetto del presente giudizio – che, risultando incontroverso che l’esercizio commerciale in relazione al quale è stata riscontrata la violazione dell’art. 8, comma primo della legge n. 287/91, fosse stato oggetto di affitto di azienda (e neppure da parte diretta del sig. […] in favore del sig. … gestore – quindi – del medesimo, i concreti atti di gestione dell’esercizio (compresi quelli inerenti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura) si rivelino, sul piano della responsabilità personale diretta, riconducibili, di per sè – attesa la piena autonomia del titolo rappresentato in sè dall’affitto di azienda – esclusivamente all’esercente sig. …, e ciò tanto più tenuto conto della formulazione della disposizione di cui all’art. 8 cit. (ai sensi della quale il soggetto tenuto direttamente agli obblighi connessi all’orario di attività, è l'”esercente”). D’altronde – la situazione di titolarità di una licenza commerciale non può in alcun modo essere assimilata (come invece ritenuto nella impugnata sentenza) a quella del “proprietario della cosa” servita o destinata a commettere la violazione, delineata nell’art. 6 sopra richiamato, rappresentando essa licenza – oltretutto – un bene del tutto immateriale non oggetto o strumento diretto della commissione della violazione, tanto meno confondibile – di certo – con il supporto grafico nel quale essa risulti materialmente “consacrata”. Ne discende che difettassero del tutto i presupposti per il configurarsi di quella “solidarietà” in ragione della quale il sig. […] è stato concretamente sottoposto a sanzione amministrativa, e che, conseguentemente la stessa ordinanza ingiunzione si riveli illegittima, il che comporta l’accoglimento dell’opposizione e lo stesso assorbimento concettuale del 2^ motivo con cui il ricorrente deduce OMESSA MOTIVAZIONE in ordine al fatto per cui la ordinanza ingiunzione andasse indirizzata semmai alla […], proprietaria del locale.
Non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., essere decisa nel merito con l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione opposta. […]