Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9880 del 2006, dep. il 28/04/2006

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L […] proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. … del 5.5.1999 del Sindaco del Comune […] che gli intimava il pagamento della somma di L. 36.800.000 quale sanzione amministrativa per aver omesso di comunicare all’Autorità locale di P.S. la cessione in locazione di 92 immobili, in violazione del disposto del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, art. 12. Con sentenza 17.3.2001, nella contumacia del Comune, il Tribunale di Nicosia rigettava l’opposizione. Osservava che non era decorso il termine di prescrizione quinquennale, contrariamente a quanto sostenuto dallo […], perché l’illecito previsto dal D.L. n. 59 del 1978, art. 12 aveva carattere permanente, sì che la prescrizione cominciava a maturare soltanto al momento in cui veniva meno la situazione illecita, mentre i rapporti locativi erano ancora in essere alla data dell’accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza il 26.11.1998.
Sussisteva la legittimazione passiva dell’Istituto, anche se il D.P.R. n. 616 del 1977, art. 95 aveva attribuito ai Comuni le funzioni amministrative inerenti all’assegnazione degli alloggi, perché la gestione era stata mantenuta in capo allo […]. Alla fase amministrativa di carattere pubblicistico relativa all’assegnazione degli alloggi seguiva quella di carattere privatistico, relativa alla stipula del contratto di locazione ed alla sua esecuzione, che faceva pur sempre capo all’istituto, tant’è che quest’ultimo poteva pur sempre procedere alla risoluzione del contratto in caso d’inadempimento del conduttore.
Neppure aveva ragione l’ente nel lamentare il difetto dell’elemento soggettivo dell’illecito, perché ente pubblico non economico, istituzionalmente deputato a dare esecuzione ai contratti locativi stipulati con i soggetti individuati dal Comune al momento dell’assegnazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione […] articolando quattro motivi. Il Comune […] non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo […] ricorrente deduce violazione della L. n. 681 del 1989, artt. 23 e 28 nonché difetto di motivazione. Afferma il ricorrente che dagli atti di causa emergerebbe che, contrariamente a quanto accertato dalla Guardia di Finanza, in ben 54 casi di asserita omessa comunicazione risultava invece dai registri del Commissariato di P.L. di […] che erano state regolarmente annotate le comunicazioni effettuate dallo […]. Nel senso che la comunicazione era stata regolarmente effettuata si era espresso il funzionario delegato a rappresentare lo […] avanti al Tribunale di Nicosia nell’udienza del 19.1.1999. Se anche l’onere della prova dell’effettuata comunicazione è a carico dell’opponente, non potrebbe ritenersi sussistente ai fini della prescrizione la permanenza dell’illecito in difetto di prova della sussistenza dell’illecito stesso.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 6 e 14. Afferma che difetterebbe la legittimazione passiva dell'[…], perché autore dell’illecito amministrativo potrebbe essere soltanto una persona fisica. […] potrebbe essere soltanto responsabile solidale della violazione, ma nel caso di specie il fatto gli è stato addebitato nella qualità di autore dell’illecito e non di responsabile solidale.
Con il terzo motivo si deduce violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 nonché difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’esimente dell’errore di diritto sul fatto. Chi cede in locazione gli alloggi non sarebbe […], ma il soggetto che ha il potere di disporne, vale a dire il Comune che effettua l’individuazione degli assegnatari. Anche se tale tesi non fosse condivisibile, essa determinerebbe un errore scusabile perché ricadente su norma diversa da quella che configura l’illecito amministrativo. Sulla scusabilità dell’errore il Tribunale non avrebbe motivato.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 11 e 23 nonché difetto di motivazione in ordine all’arbitrarietà della sanzione applicata.
[…] in sede di opposizione aveva dedotto l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione per aver determinato la sanzione per ogni singola violazione in misura ben superiore al minimo edittale, senza indicare i criteri adoperati per la quantificazione e senza considerare l’unicità di molti degli atti con cui erano stati consegnati più alloggi ne’ la già ricordata scusabilità dell’errore. Il Tribunale non ha motivato in proposito, in contrasto con il principio per cui il giudice deve motivare quando applica la sanzione in misura superiore al minimo.
2. Occorre anzitutto esaminare il secondo motivo con cui parte ricorrente pone questione di carattere preliminare.
Come risulta dalla sentenza impugnata, l’istituto ricorrente aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva non potendo essere destinatario della sanzione in quanto ente pubblico. Sul punto il Tribunale non ha pronunciato, limitandosi a sottolineare che lo […] era soggetto obbligato alla denuncia delle locazioni degli immobili all’Autorità di P.S. in quanto ente proprietario. Questa Corte ha affermato il principio che in tema di sanzioni amministrative, secondo la disciplina della L. 24 novembre 1981, n. 689 l’autore della violazione rientrante nell’ambito di applicazione della legge, e quindi il diretto destinatario dell’ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest’ultima, ai sensi dell’art. 6 della legge citata (Cass. 21.9.2000, n. 12497; Cass. 5 luglio 1997 n. 6055; Cass. 30 ottobre 1986 n. 6369). Tale principio trova la propria giustificazione nel fatto che per l’assoggettamento diretto a sanzione amministrativa sono richieste la capacità di intendere e di volere (L. n. 689 del 1981, art. 2) e l’elemento soggettivo della colpa o del dolo, con la conseguente rilevanza dell’errore (art. 3), nell’intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione sanzionatoria (art. 7), nella considerazione che tra i criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative sono previsti elementi riferibili alla persona fisica (art. 11: la “personalità” dell’autore della violazione e le “sue condizioni economiche”).
Ne segue che per quanto concerne le sanzioni amministrative disciplinate dalla L. n. 681 del 1989 – e non è dubbio che tale disciplina si applichi al caso in esame – in tanto la persona giuridica o l’ente privo di personalità giuridica, chiamati a rispondere ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, possono essere destinatari di una sanzione amministrativa in guanto sia fatta valere nei loro confronti la responsabilità solidale con la persona fisica autore della violazione. In nessun caso questi soggetti possono essere chiamati a rispondere della sanzione amministrativa in qualità di autore dell’illecito amministrativo e la qualità di responsabile solidale della persona giuridica o dell’ente privo di personalità giuridica deve risultare dall’ordinanza-ingiunzione con cui viene applicata la sanzione. Invero la L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3 prevede che “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
L’assoggettamento a sanzione dell’obbligato solidale (sia esso una persona fisica come l’imprenditore individuale o un soggetto collettivo) non presuppone necessariamente l’identificazione dell’autore della violazione alla quale la sanzione stessa si riferisce. L’autonomia delle posizioni dei due obbligati si desume chiaramente dalla L. n. 89 del 1981, art. 14, che, dopo avere posto il principio che la violazione deve essere contestata immediatamente o notificata sia al trasgressore che all’obbligato solidale, prevede, nell’ultimo comma, che la omissione di tale attività comporta l’estinzione della obbligazione a favore del solo soggetto nei cui confronti l’omissione stessa si è verificata, onde tale estinzione non impedisce l’assoggettamento a sanzione dell’altro obbligato (che abbia ricevuto la tempestiva contestazione). Non vi è quindi un legame necessario tra le due obbligazioni, l’una potendo sussistere anche se l’altra si è estinta (così Cass. 23.4.1991, n. 4405). In nessun caso, tuttavia, alla persona giuridica che, per quanto s’è detto, può essere chiamata a rispondere soltanto quale responsabile solidale della violazione, l’illecito può essere addebitato nella diversa qualità di autore della stessa.
Dalla narrativa della sentenza impugnata non risulta in alcun modo che il fatto sia stato addebitato allo […] quale responsabile solidale: anzi il Tribunale ha insistito sul fatto che l’Istituto ricorrente era responsabile nella qualità di proprietario degli immobili e dunque quale soggetto obbligato, ai sensi del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, art. 12. La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio. Poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto la Corte può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiarando l’illegittimità dell’ordinanza opposta, alla luce dei principi testè affermati. Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti. […]