Corte di Cassazione, Sez. 1a, sentenza n. 18235 del 2006, dep. il 22/08/2006

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Fatto e diritto

1. La ditta […] ha impugnato per cassazione la sentenza in data 19 giugno 2002, con la quale il Tribunale di Trieste ha respinto l’opposizione da essa proposta avverso l’ordinanza prefettizia con cui era stato ingiunto, al suo legale rappresentante, […], e al suo dipendente […], il pagamento della complessiva somma di L. 6.021.400, per violazione della L. n. 298 del 1974, art. 46 (in ragione dell’accertata falsità di un’autorizzazione di transito esibita dal […]) e disposta altresì la confisca dell’autoarticolato, nella circostanza condotto dal […], attesa anche la reiterazione della così contestata violazione rispetto ad altre due precedenti analoghe infrazioni addebitate alla medesima ditta. La […] intimata non si è costituita.
2. Con i cinque mezzi di cui si compone l’odierna impugnazione – sostanzialmente reiterativi degli iniziali motivi di opposizione che assume a torto disattesi dal Tribunale – la ricorrente, rispettivamente denuncia:
– a) violazione del principio di personalità della responsabilità, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 3, nella specie, a suo avviso, disapplicato con il ritenere responsabile anche essa ditta, del tutto “estranea” al fatto contestato (esibizione della autorizzazione asseritamente falsa), commesso dal solo conducente del veicolo […];
– b) violazione della L. n. 298 del 1974, art. 46, per il profilo di congruità della sanzione pecuniaria inflitta, determinata (in circa L. 6.000.000) oltre il limite di legge (L. 4.000.000) in base all’asserita “reiterazione” della infrazione, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui al comma 2 della predetta norma, con riferimento a due altre precedenti infrazioni, delle quali però solo la prima era passata in giudicato mentre l’altra risultava impugnata davanti al Tribunale;
– c) violazione dell’art. 213 C.d.S. a tenore del quale la confisca del veicolo non avrebbe potuto applicarsi nel caso (nella specie appunto ricorrente) di sua appartenenza a “persona estranea alla violazione amministrativa”;
– d) ulteriore violazione della L. n. 298 del 1974, art. 46, comma 2, per il profilo della ritenuta gravita, per reiterazione, della infrazione contestata, anche ai fini della confisca, con errata omessa unificazione delle riferite violazioni nel vincolo della continuazione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 8 bis, pure esso, quindi, violato;
– e) violazione, infine, del medesimo art. 46 su citato e vizi di motivazione per la non rilevata “non identità” della violazione opposta (circolazione con falsa autorizzazione) rispetto alle precedenti (riguardanti, rispettivamente, la prima un permesso transfrontaliero scaduto e la seconda una errata indicazione del rimorchio sul permesso).
3. Ogni censura è infondata.
3.1 Vanamente torna infatti, la ricorrente a sostenere la propria “estraneità” rispetto all’infrazione commessa dal conducente del proprio autoarticolato. Atteso che “personale”, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3 (che a torto si assume violato) è la responsabilità non solo dell’autore di condotte propriamente commissive ma anche quella dell’autore di condotte colpevolmente omissive, da cui sia derivata la violazione sanzionata. E tale è il caso, appunto, nella specie correttamente individuato, dell’imprenditore che negligentemente consenta l’uscita dei camion in sua dotazione non provvedendo preventivamente a verificare il possesso di tutta la documentazione prescritta.
Non rilevando in contrario il fatto che trattisi, come eccepito, di impresa dotata di decine di mezzi. Atteso che – come esattamente osservato dal Tribunale – trattandosi di mezzo di impresa, l’organizzazione della stessa deve essere tale da approntare le necessaria tutele, non potendosi avallare una immunità amministrativa ed anche civile dell’impresa in ragione delle sue dimensioni, ed essendo oltretutto normale che una impresa con numerosi mezzi in dotazione predisponga essa, e non in sua vece il singolo conducente, la documentazione di viaggio.
Risultano così, appunto, privi di giuridica consistenza sia il primo che il terzo motivo del ricorso.
3.2 Non sussiste inoltre la violazione della L. n. 298 del 1974, art. 46, per entrambi i profili di cui al secondo e quinto mezzo.
La “reiterazione” art. cit. ex comma 2, che si assume erroneamente presupposta, è ricollegata infatti, da detta norma alla commissione, nel quinquennio, di una altra violazione delle disposizioni del medesimo art. 46 (o dell’art. 26) accertata con provvedimento esecutivo. Per cui non rileva in contrario ne’ il fatto che una delle due precedenti infrazioni fosse tuttora sub iudice (ma comunque esecutiva) ne’ la “non identità” delle infrazioni medesime, ove comunque riconducibili a disposizioni interne alla norma dell’art. 46 in applicazione.
3.3 Quanto, infine, alla mancata applicazione del beneficio della continuazione, tra le su riferite infrazioni, resiste innegabilmente a censura, la decisione del Tribunale – dal che l’infondatezza, quindi, anche del residuo quarto motivo impugnatorio – la dove ha escluso la esaminabilità dei correlativi presupposti (oggettivi e soggettivi) in ragione della loro novità, e della loro solo tardiva deduzione, in ordine alla quale non era stato accettato il contraddittorio della opposta amministrazione. […]