Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1080 del 2020, dep. il 20/01/2020

[…]



RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato:
che con contratto atipico di vitalizio alimentare, stipulato il ….2001, la signora […] cedette la nuda proprietà della sua casa di abitazione alla […], figlia della […], in cambio del mantenimento e dell’assistenza, vita natural durante, da parte di detta nipote;
che nel 2005 la signora […] convenne […] dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione dì …, chiedendo dichiararsi la risoluzione del suddetto contratto per inadempimento della convenuta all’obbligo dì prestarle l’assistenza promessa;
che, a seguito del decesso dell’attrice, il processo venne proseguito dai […], mentre la sorella di costoro, […]; […].
che la domanda di risoluzione del contratto di vitalizio, accolta da tribunale, è stata rigettata, in accoglimento dell’impugnazione della […], dalla corte di appello di Napoli;
che la corte distrettuale ha ritenuto che «la accertata sostituzione di […], tra l’altro, a quel che è emerso, impegnata all’epoca nella prestazione di lavoro subordinato a favore di terzi, non costituisce inadempimento, anche perché il contenuto per così dire affettivo della prestazione è sorretto nella specie da un medesimo afflato, posti rapporti di madre e figlia intercorrenti […]» (pag. 12 della sentenza, terzultimo rigo e segg.);
che, sotto altro aspetto, la corte distrettuale ha altresì ritenuto, per un verso, che «debba gravare» sul vitaliziato l’onere di dimostrare la sussistenza dei «fatti di inadempimento imputabili al vitaliziante» (pag. 14 della sentenza, primo capoverso) e, per altro verso, che nel caso in esame la prova di tali fatti non poteva dirsi raggiunta, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, «sulla base delle sole dichiarazioni testimoniali che, come si è detto, sono del tutto insufficienti» (pag. 14 della sentenza, secondo capoverso);
che i signori […] hanno proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Napoli;
che […] ha depositato controricorso, mentre gli altri intimati […] non hanno spiegato attività difensiva in questa sede;
che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 29 aprile 2019, per la quale solo […] ha depositato memoria;
che con il primo mezzo di ricorso, riferito all’articolo 360, primo comma, n. 3 (recte 4), cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., dolendosi del fatto che il giudice d’appello ha posto a fondamento della propria decisione documenti inutilizzabili perché depositati nel giudizio di primo grado dopo il decorso del termine di cui all’art. 184 cod. proc. civ. e, precisamente, in sede di precisazione delle conclusioni;
che con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che la corte d’appello abbia ritenuto di prendere in considerazione, ai fini della valutazione dell’inadempimento di […], solo il periodo successivo al … 2005 (mese in cui la gestione della […] fu di fatto assunta dalla […]) e non anche il periodo intercorso dalla stipula del contratto di vitalizio (… 2001) al …2005;
che con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ribadendo la propria tesi in punto dì sussistenza dell’inadempimento da parte di […] agli obblighi assunti con il contratto dedotto in giudizio e contestando, in particolare, la statuizione della corte d’appello in punto di legittimità della sostituzione dell’obbligato nell’adempimento degli obblighi di cura e di assistenza assunti con il contratto atipico di vitalizio alimentare;
che il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi del n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., ha ad oggetto l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla circostanza che la […] era rimasta presso la propria abitazione anche dopo la stipula del contratto di mantenimento, in base al quale la stessa aveva diritto a vitto e alloggio garantiti dalla nipote […], la quale ultima sarebbe dunque venuta meno al proprio obbligo di assistenza, anche morale, nei confronti della nonna;
che con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione della disciplina in punto di onere della prova, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; in particolare, i ricorrenti lamentano che la corte d’appello abbia attribuito al vitaliziato che agisca per la risoluzione del contratto l’onere della prova dell’inadempimento del vitaliziante;
che il terzo ed il quinto mezzo di impugnazione – i quali censurano, rispettivamente, la prima e la seconda affermazione di diritto su cui si basa la decisione della corte d’appello di Napoli – vanno giudicati fondati;
che infatti, quanto alla statuizione della corte d’appello secondo cui la sostituzione di […] alla […] nello svolgimento delle prestazioni di assistenza alla vitaliziata non costituirebbe inadempimento della vitaliziante, è sufficiente rilevare che essa si pone in contrasto col principio dell’infungibilità del vitaliziante, derivante dalla natura di contratto intuitu personae (cfr., tra le varie, Cass.8209/16, nella quale si sottolinea che il contratto atipico di “vitalizio alimentare” si differenzia da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all’art. 1872 cod. civ. anche per la natura accentuatamente spirituale delle prestazioni a favore del vitaliziato, le quali, proprio per tale ragione, sono eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato, alla luce delle sue proprie qualità personali; si veda anche Cass. 13232/17);
che, d’altra parte, la sentenza gravata non contiene alcun accertamento in ordine all’esistenza di una previsione contrattuale concernente la fungibilità della persona del beneficiante, cosicché nemmeno potrebbe utilmente invocarsi, nella specie, il principio che la naturale infungibilità della persona del vitaliziante può essere convenzionalmente derogata (cfr. Cass. 9764/12, nella quale si fa riferimento all’ipotesi che la possibilità che l’assistenza venga prestata anche da terzi emerga dal contratto, nell’interpretazione offertane dal giudice di merito);
che parimenti errata risulta l’affermazione della corte di appello secondo cui grava sul vitaliziato l’onere di provare i fatti di inadempimento imputabili al vitaliziante, avendo questa Corte già avuto modo di chiarire, nella sentenza n. 13232/17, che «è poi certo, per il costante orientamento in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione espresso da questa Corte a far tempo da Cass. Sez. U, 30/10/2001, n. 13533, che, ove il beneficiario di siffatte prestazioni 20601/15 assistenziali, costituenti il corrispettivo della cessione di un immobile, agisca per la risoluzione contrattuale, egli deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento»;
che nemmeno può condividersi l’assunto del contro ricorrente secondo cui la pronuncia della corte territoriale resisterebbe alla censura in esame in quando si fonderebbe non sulla mancata prova dei fatti allegati dalla […] ma sulla inidoneità di tali fatti a dimostrare l’inadempimento della […] alle obbligazioni su di lei contrattualmente gravanti; come ben chiarito nello stralcio sopra trascritto di Cass. n.13232/17, il vitaliziato ha l’onere di allegare e di provare la fonte negoziale del suo diritto e ha l’onere di allegare, ma non quello di provare, soltanto «la circostanza dell’inadempimento della controparte»;
che quindi, in definitiva, il terzo ed il quinto mezzo di impugnazione vanno accolti, con conseguente assorbimento degli altri; il primo, il secondo ed il quarto mezzo di ricorso, infatti, censurano gli accertamenti di fatto operati nell’impugnata sentenza (il primo motivo sotto il profilo dell’utilizzabilità, ai fini di tali accertamenti, delle produzioni documentali dalla signora […] ed il secondo e il quarto motivo sotto il profilo del vizio motivazionale) ma tali accertamenti andranno completamente rinnovati in sede di rinvio, alla luce dei principi di diritto ai quali il giudice del rinvio dovrà attenersi;
che pertanto l’impugnata sentenza va cassata in relazione al terzo ed al quinto motivo di ricorso, con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Napoli che si atterrà ai seguenti principi di diritto: nel contratto atipico di “vitalizio alimentare” le prestazioni a favore del vitaliziato possono essere eseguite, in difetto di diversa pattuizione, unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato;
nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione del atipico di “vitalizio alimentare” per inadempimento del vitaliziante, quest’ultimo deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento;
[…]