Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2750 del 2018, dep. il 05/02/2018

[…]

Ritenuto che la Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 6 marzo 2014, confermò quella emessa dal Tribunale di Treviso, Sezione Distaccata di Castelfranco Veneto, il 2 agosto 2012, appellata in vi principale dalla […] e, in via incidentale, da […] e […]; che con quest’ultima sentenza era stata rigettata la domanda della […], la quale, dopo aver premesso di aver avuto promesso in vendita dai […] un compendio immobiliare costituito da due edifici, per il pattuito prezzo complessivo di 2.500.000 euro, di cui 2.200.000 euro riferiti all’immobile denominato “A” e i restanti 300.000, all’immobile denominato “B”, e che dopo l’esercizio del diritto di prelazione da parte della società conduttrice dello stabile “A”, essa promissaria acquirente avrebbe avuto diritto al trasferimento dell’edificio “B” per il pattuito corrispettivo di 300.000 euro e che, per contro, i promittenti alienanti avevano rifiutato la stipula del definitivo, adducendo che l’esercizio della prelazione, come da previsione di contratto, aveva risolto il contratto preliminare, si era rivolta al giudice chiedendo, in primo luogo, l’emissione di sentenza che facesse luogo del consenso mancante, ai sensi dell’art. 2932, cod. civ., in relazione all’edificio “B” e che condannasse la controparte al risarcimento del procurato danno e, in via subordinata, affermarsi il grave inadempimento dei promittenti, risolversi il contratto e condannarsi i […] al pagamento di 200.000 euro, corrispondenti al doppio della versata caparra, oltre al risarcimento del danno; che i convenuti, con domanda riconvenzionale, avevano chiesto dichiararsi il contratto preliminare nullo per mancanza di causa ed oggetto (corrispettivo determinato o determinabile), ovvero l’inefficacia dello stesso per essersi verificata la condizione risolutiva ivi prevista;
ritenuto che avverso la sentenza d’appello la […] propone ricorso per cassazione corredato da due motivi di censura e che la controparte resiste con controricorso;
che entrambe le parti hanno depositato memoria;
che il Procuratore Generale, […], ha depositato requisitoria con la quale chiede il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo;

considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366, cod. civ., non merita di essere accolto, in quanto:
a) nonostante gli sforzi argomentativi della ricorrente la vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, trovando, peraltro, qui applicazione il testo del n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ., siccome restrittivamente riscritto con la novella apportata dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d. I. 22/6/2012, n. 83, convertito con modificazioni nella I. 7/8/2012, n. 134, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito. In quanto, «L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili [il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ.], il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753)» (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013);
b) va comunque considerato che la Corte locale ha preso in esame tutte le emergenze fattuali evidenziate dalla ricorrente, smentendone l’assunto, qui riproposto: la circostanza che nella comunicazione inviata alla conduttrice dell’immobile “A”, ai sensi dell’art. 38 della I. n. 392/1978, fosse stato indicato il prezzo di quel singolo bene, in relazione al quale questa godeva del diritto di prelazione, non dimostra affatto l’asserita volontà negoziale di considerare le due cessioni indipendenti, essendo del tutto evidente che la prelazione poteva essere esercitata solo a riguardo dell’immobile condotto in locazione; le due bozze di contratto preliminare vennero redatte da un legale solo dopo l’insorgere dei contrasti e non corroborano la tesi della odierna ricorrente; la circostanza che i […], dopo aver offerto la restituzione della caparra, successivamente non hanno rinnovato una tale prontezza è certamente neutra; la chiesta prova testimoniale venne qualificata inammissibile poiché «finalizzata a dimostrare che le parti prima o al momento della firma volessero cosa diversa da quella risultante dal documento», in contrasto con l’atto scritto e l’argomento non risulta essere stato specificamente censurato (alle pagg. 24-26 il ricorso si spende a dimostrare l’utilità di una tale prova, ma non si confronta con la motivazione d’appello);

considerato che il secondo motivo con il quale la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 112, cod. proc. civ., 1453 e 1456, cod. civ., si dimostra fondato per le seguenti ragioni:
a) il Giudice dell’appello ha rilevato «l’assoluta novità» della domanda di restituzione della caparra, osservando che in primo grado tale restituzione era stata correlata «al preteso inadempimento colpevole dei […]», sicché, «una volta escluso tale inadempimento è venuta meno la causa stessa della pretesa restituzione onde giustamente il tribunale ha omesso di pronunciare condanna» (pag. 18 della sentenza); per contro, questa Corte ha più volte chiarito che qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi – tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo; ne consegue che, ove sia proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e il giudice rilevi, d’ufficio, la nullità del medesimo, l’accoglimento della richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Sez. 3, n. 2956, 7/2/2011, Rv., 616616), dovendosi constatare che la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, costituisce l’evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del solvens di restituzione della prestazione senza causa (Sez. 2, n. 14013, 6/6/2017, Rv. 644476); difatti, il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisce un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto (Sez. 2, n. 23490, 5/11/2009, Rv. 610624; Sez. 2, n. 19502, 30/9/2015, Rv. 636568);
b) diversamente si sarebbe dovuto affermare ove fosse mancata la domanda di restituzione; difatti, pur comportando la risoluzione del contratto, per l’effetto retroattivo sancito dall’art. 1458, cod. civ., l’obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, il giudice non può emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell’altro contraente, atteso che rientra nell’autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Sez. 3, n. 2075, 29/1/2013, Rv. 624949);
che, pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio sul punto, assegnandosi al giudice del rinvio anche il compito di regolare le spese di questo giudizio […]