Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4111 del 1995

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 5.3.1986 il Pretore di Ficarolo ingiungeva alla s.n.c. […] il pagamento in favore della ditta […] della somma di lire 3.080.980 oltre rivalutazione monetaria e rimborso delle spese del procedimento, quale corrispettivo del sub appalto della lavorazione di strutture in ferro.
La società si opponeva al decreto deducendo che non sussisteva la prova richiesta dall’art. 633 c.p.c. per concederlo; che il credito non era liquido, ne spettava rivalutazione monetaria; che le opere eseguite presentavano difetti per i quali in via riconvenzionale chiedeva una riduzione del corrispettivo e il risarcimento dei danni. Resisteva il […]; espletata una prova testimoniale, con sentenza 28.11.1989 il pretore dichiarava la nullità del decreto; condannava la società al pagamento della somma di lire 1.500.000 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi legali dal 17.9.1985 al saldo compensando interamente le spese del giudizio. Proponeva impugnazione il […] lamentando un’erronea valutazione delle risultanze istruttorie; l’omessa motivazione circa la riduzione del corrispettivo da lire 3.080.980 a lire 2.200.000; si doleva inoltre della liquidazione in via equitativa del danno subito dall’opponente in lire 700 mila e della compensazione delle spese. Resisteva la società chiedendo anche con appello incidentale una ulteriore riduzione del corrispettivo, l’ammissione di una consulenza tecnica e di prove testimoniali.
Con sentenza 4.5.1991 il Tribunale di Rovigo, accogliendo in parte solo l’impugnazione principale, compensava per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio ponendo quelle ripetibili a carico dell'[…].
Riteneva il tribunale, per quanto ancora interessa, che da una valutazione complessiva delle prove testimoniali appariva congrua la determinazione fatta dal pretore sia del corrispettivo dell’appalto sia del risarcimento per danni conseguenti ai difetti delle opere. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto ricorso con atto del 17.6.1992 e con quattro motivi di censura la ditta […];
resiste con controricorso la s.n.c. […].

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto decisiva ai fini della prova dei vizi delle opere la testimonianza del sig. […] il quale si era però limitato ad affermare che in sede di controllo aveva riscontrato difformità rispetto ai disegni costruttivi ed aveva suggerito, anzi imposto, la riparazione immediata dell’errore consistito in saldature male eseguite. Dalla dichiarazione del teste si evinceva quindi che l’errore era stato immediatamente riparato con la conseguenza che non era configurabile una responsabilità del ricorrente per difetti delle opere.
Il motivo e infondato.
La sentenza impugnata, per affermare che sussistevano i denunciati vizi dei lavori subappaltati ha richiamato non solo la testimonianza del […], legale rappresentante della committente, ma anche quella del […], consulente del […] che in sede di confronto col teste […] non aveva potuto negare d’aver riscontrato saldature fatte male, fori non correttamente posizionati, piastre male attaccate e tagli di fiamma, anche se a suo giudizio non si trattava di difetti. Quanto poi alla loro eliminazione risulta dalla sentenza che […] aveva utilizzato due suoi dipendenti e che il lavoro si era prodotto per quattro giorni.
Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha fondato il proprio convincimento sulla testimonianza […] il quale si era però limitato ad esprimere giudizi “così genericamente che fu eseguita dalla carpenteria che non andava bene, o meglio, che non fu costruita come si doveva; così che giunsero delle telefonate dalla committente che la merce non andava bene”; e, in sede di confronto con il […]: “c’erano alcuni buchi nei manufatti costruiti fuori dalle posizioni indicate dal disegno tanto che sono stati tappati e rifatti nelle posizioni esatte; furono circa 4 – 5 fori; c’erano altresì tre, almeno credo, non posizionati bene rispetto ai disegni tanto che dovemmo toglierli e posizionarli conformemente al disegno; secondo me le saldature non furono eseguite dalla ditta […] secondo quanto indicato nel disegno, come pure parecchi tagli di fiamma”.
La sentenza non ha tenuto conto del fatto che i giudizi espressi dal […] erano stati contrastati dal […] il quale aveva affermato quanto segue: “notai che i difetti da un punto di vista della carpenteria consistevano solamente in alcune saldature, esattamente due, controllate con un tecnico della […]; questa mi contestò altri difetti; per esempio, che alcune saldature non erano rotonde o scevre da impurità o avvallamenti; io controllai queste obiezioni e feci presente che non rientravano nei lavori di spettanza o che doveva farli il carpentiere e cioè la ditta […]; per l’esperienza professionale che ho, di circa quarant’anni, posso dire che la carpenteria della ditta […] visionata nella circostanza rientrava in quella che normalmente si usa costruire; per quanto ne so, il materiale semilavorato fu consegnato alla ditta […] dalla […]; le istruzioni ricevute e i disegni consegnati dalla […] furono regolarmente eseguiti dalla ditta […]”.
In sede di confronto con il […] il […] aveva precisato:
“pur avendo notato i difetti indicati dal […], non li ritengo tali, eccezione fatta per le due saldature predette; gli altri rientrano nella normalità di lavorazione per o di carpenteria; non ho riscontrato altri difetti; non mi fu contestata alcuna difformità tra i lavori eseguiti e i disegni in nostre mani; in particolare, non mi furono contestati dei lavori di costruzione, ne’ la posizione dei fori”.
Risultava poi dalla comparsa conclusionale del ricorrente in primo grado (pag. 10-11) che i lavori di cui si discute furono commissionati alla […] S.P.A. che li affidò alla ditta […] la quale a sua volta li appaltò alla […] s.n.c. e da questa furono subappaltata in parte al ricorrente con la conseguenza che ad eseguirli per una parte era stata la stessa […].
La sentenza non ha valutato globalmente e complessivamente le risultanze istruttorie di cui sopra; non ha considerato che i vizi lamentati dalla […] si potevano dimostrare solo attraverso una consulenza tecnica.
Anche questo motivo è infondato.
La regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi, e non già apprezzamenti o giudizi, deve essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta o in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto; ciò, però non significa che essa non possa esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa percezione (V. Cass.5.2.1994 n. 1173; Cass. 19.7.1980 n. 4759; Cass. 25.10.1972 n. 3249).
Nella specie, il […] si era limitato a riferire di imperfezioni constatate nel lavoro eseguito; non altrettanto aveva fatto il […] che aveva anche espresso giudizi sull’idoneità dell’opera, come evidenziato dalla sentenza che ha preso in esame tutte le risultanze istruttorie acquisite.
Inconferente è il rilievo di un subappalto parziale delle opere dalla società […] al ricorrente, perché è solo di quelle dallo stesso effettivamente eseguite che si discute.
Nè la sentenza è censurabile per non avere accertato i vizi a mezzo di una consulenza tecnica; il giudizio sulla necessità ed utilità di farvi ricorso rientra nel potere discrezionale del giudice del merito la cui decisione è sindacabile in sede di legittimità solo quando la controversia impone la risoluzione di questioni tecniche, perché i fatti da porre a base del giudizio non possono essere altrimenti provati ed accertati (V. Cass. 7.12.1991 n. 131209; Cass. 23.2.1985 n. 1618). La sentenza ha implicitamente escluso l’indispensabilità di indagini tecniche per la natura dei vizi risultati di immediata percezione da parte dei testimoni sentiti.
Con il terzo motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1668 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata confermando la riduzione operata dal primo giudice del corrispettivo dovuto dalla […] da lire 3.080.980 a lire 2.200.000 per la considerevole gravità dei difetti presenti nella lavorazione delle strutture metalliche e quantificando in lire 700 mila il danno conseguente all’esistenza dei vizi, non ha dato una spiegazione della “considerevole gravità” dei difetti; ne’ ha considerato che una volta eliminati, il risarcimento non era più dovuto.
Il teste […] aveva al riguardo dichiarato che per eliminarli sarebbe stata sufficiente una mezza giornata di lavoro compreso il tempo per il trasferimento di un operaio.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha confermato attraverso una motivazione per relationem alla decisione del pretore, ammissibile perché tiene conto delle censure dell’appellante (v. Cass. 21.6.1993 n. 6859) la riduzione del corrispettivo in dipendenza della gravità dei difetti dell’opera accertati; non ha violato l’art. 1668 1 comma c.c. perché la società aveva provveduto con proprio personale e impiegando quattro giornate lavorative ad eliminarli; e per la disposizione in esame il committente può chiedere che i vizi e le difficoltà siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno il quale si aggiunge ai rimedi della eliminazione delle difformità e dei vizi o della riduzione del prezzo senza identificarsi con essi, ne’ avere carattere alternativo (V. Cass.5.1.1989 n. 3600; Cass. 18.10.1988 n. 5667 ed altre).
Con il quarto motivo denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1665 e 1667 c.c. in relazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha motivato sulla eccepita decadenza della […] dalla garanzia per avere accettato l’opera.
L’eccezione fu prospettata a pag. 4 – 1 rigo dell’atto di appello; era fondata sulla testimonianza di […] e su quella di […] secondo cui il legale rappresentante della società aveva ritirato le strutture in ferro senza muovere osservazioni; e in sede di interrogatorio lo stesso aveva dichiarato che all’atto del ritiro non vi era stato un controllo.
Il motivo è inammissibile, perché non attiene a punto decisivo della controversia.
Nell’atto di appello il […] si era genericamente riferito, senza alcun richiamo alle testimonianze […] e […], ad un’accettazione dell’opera per avere il legale rappresentante della società preso in consegna i manufatti, e ai fini dell’applicazione dell’art. 1667 c.c. la semplice presa in consegna dell’opera appaltata, esaurendosi in un fatto materiale che si attua mediante la traditio non equivale ad accettazione della stessa, in quanto quest’ultima si concreta in una manifestazione di volontà con la quale il committente dichiara di voler accogliere la prestazione dell’opera eseguita comportando quali effetti l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità conosciuti o riconoscibili dell’opera e il diritto al pagamento del prezzo (V. Cass. 3.2.1993 n. 1317; Cass. 11.1.1988 n. 49; Cass.14.3.1977 n. 1022).
Col rigetto del ricorso i[…]