[…]
FATTI DI CAUSA
[…] e […], con citazione notificata nel mese di novembre del 2003, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Treviso, […] e […], chiedendo che ne fosse accertato l’inadempimento in relazione all’obbligo, assunto dagli stessi con contratto preliminare del […]1993, di vendere, entro il termine essenziale del […]1994, un immobile sito a […], e che fosse, per l’effetto, dichiarata la risoluzione del contratto, con condanna dei convenuti alla restituzione delle somme già corrisposte ed al risarcimento dei danni.
[…] e […], con comparsa depositata il 5/2/2004, si sono costituiti in giudizio e – dopo aver dedotto che la data per la conclusione del contratto definitivo doveva ritenersi prevista, in mancanza di ulteriori elementi, solo indicativamente, e che tale termine era decorso senza che alcuna delle parti invitasse l’altra a concludere il contratto – hanno rilevato che i promissari acquirenti, benché convocati a mezzo di raccomandata AR del […]1994, non si sono presentati per la stipula del contratto definitivo per il giorno […]1994 innanzi al notaio, per cui l’immobile è stato rimesso in vendita per un prezzo inferiore, chiedendo, quindi, in via riconvenzionale, che, a fronte dell’inadempimento degli attori, il tribunale pronunciasse la risoluzione del contratto e li condannasse al risarcimento dei danni subiti.
Il tribunale di Treviso, con sentenza del 25/1/2007, ha rigettato la domanda degli attori ed accolto la domanda riconvenzionale, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando gli attori al risarcimento dei danni arrecati.
Gli attori hanno, quindi, proposto appello, censurando, tra l’altro, la sentenza impugnata per aver accolto la domanda di risoluzione per inadempimento degli attori e di risarcimento dei danni sul rilievo che la prescrizione avesse iniziato a decorrere dal […]/3/1994, e cioè dalla data dell’appuntamento presso il notaio, laddove, in realtà, la prescrizione di tale diritto comincia a decorrere dalla scadenza della data indicata in contratto per la stipula del contratto definitivo, e cioè il […]/1/1994.
La corte d’appello di Venezia, con sentenza del 3/12/2013, ha rigetto l’appello ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata, rilevando, per quel che riguarda “la questione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno”, come “il diritto sorga nel momento dell’inadempimento e quindi, … dal giorno della mancata presentazione delle parti appellanti davanti al notaio per la stipula”.
[…] e […], con ricorso notificato il 19/1/2015 e depositato il 3/2/2015, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata, della corte d’appello.
[…], con controricorso notificato in data 26/2/2015 e depositato il 10/3/2015, ha resistito al gravame.
[…], pur avendo ricevuto la notifica del ricorso presso il difensore domiciliatario nel giudizio di secondo grado, è rimasto contumace.
Fissata l’adunanza camerale, il Pubblico Ministero, in data 23/05/2017, ha depositato le proprie motivate conclusioni, chiedendo l’accoglimento del primo motivo del ricorso e l’assorbimento dell’altro.
La Corte, con ordinanza interlocutoria depositata 1’11/9/2017, ha rilevato che il primo motivo del ricorso involgesse la questione relativa alla decorrenza, o meno, della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni dalla scadenza del termine, ancorché non essenziale, che il preliminare abbia previsto per la stipulazione del definitivo, e, quindi, questione meritevole di trattazione in pubblica udienza.
Il controricorrente, nell’imminenza dell’udienza, depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, intitolato “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2935, 1183, 1184, 1218 e 1453 c.c.”, i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, accogliendo le domande riconvenzionali di risoluzione del contratto e di condanna al risarcimento del danno, proposte dai convenuti con comparsa di risposta depositata il 4/2/2004, ha rigettato l’eccezione di prescrizione, dedotta dagli attori sin dalla prima udienza di comparizione del 26/4/2004, coltivata nel corso del giudizio e riproposta come specifico motivo d’appello, ritenendo che il relativo diritto fosse sorto al momento dell’inadempimento e, quindi, dal […]/3/1994, giorno in cui gli appellanti non si erano presentati davanti al notaio per la stipula, laddove, al contrario, la prescrizione, a norma dell’art. 2935 c.c., comincia a decorrere dal momento in cui il diritto risarcitorio, conseguente all’inadempimento, può essere fatto valere, e cioè, nel caso di specie, dalla scadenza del termine, pur se non essenziale, del […]/1/1994 contrattualmente fissato per la stipula del definitivo, e non da quello unilateralmente fissato dalla controparte.
2. Con il secondo motivo, intitolato “violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 cpc, nullità della sentenza per omesso esame di un motivo di appello”, i ricorrenti hanno censurato la sentenza gravata impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, la doglianza proposta dai ricorrenti in sede di gravame in ordine alla erronea quantificazione del danno ed alla decorrenza degli interessi moratori, in tal modo omettendo di esaminare le specifiche e motivate censure sollevate nei confronti della sentenza resa dal tribunale.
3. Il primo motivo è fondato. Il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l’obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che l’inattività delle parti, ove si protragga per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, vale a dire dalla scadenza del termine, sia pur non essenziale, ivi fissato, determini, a norma degli art. 2934, 2935 e 2946 c.c., l’estinzione del diritto medesimo (cfr. Cass. n. 9086/1992; Cass. n. 14463/2011), al pari di quello, conseguente al relativo inadempimento, al risarcimento dei danni: salvi, naturalmente, gli effetti di eventuali atti interruttivi. Nel caso di specie, la corte d’appello, ritenendo che la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento, da parte dei promissari acquirenti, dell’obbligazione di stipula del contratto preliminare, decorra non dalla scadenza del termine contrattualmente stabilito per la stipulazione del definitivo ma dal momento (successivo) in cui i promissari acquirenti non si sono presentati all’appuntamento innanzi al notaio unilateralmente stabilito dai promittenti venditori, non ha fatto buon uso del predetto principio.
4. Il secondo motivo è assorbito.
5. La sentenza impugnata dev’essere, dunque, cassata, con rinvio alla corte d’appello di Venezia […]