Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9316 del 2007, dep. il 18/04/2007

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 10 marzo 1993 […] convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Verona l’impresa edile […] nonché il geom. […] chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni, derivanti da asseriti vizi costruttivi relativi alla ristrutturazione di un immobile di proprietà degli attori sito in […]. In giudizio si costituirono i convenuti chiedendo il rigetto della domanda e, in particolare, l’Impresa […] avanzò domanda riconvenzionale per il pagamento del credito di L. 30.000.000. Il […], inoltre, con separato ricorso al Presidente del Tribunale di Verona, ottenne un provvedimento monitorio contro gli attori per L. 41.193.344. a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali.
Avverso tale provvedimento gli ingiunti proponevano opposizione chiedendone la revoca.
Riunite le due cause, all’esito dell’istruzione il Tribunale determinava in L. 10.000.000 il danno lamentato dagli attori e condannava gli stessi al pagamento, in favore del […] della somma di L. 29.199.000, così ridotto il maggiore importo del decreto ingiuntivo opposto e, in favore dell’impresa […] della somma di L. 23.000.000.
Avverso tale decisione proponevano gravame i soccombenti. Costituendosi il […] proponeva appello incidentale avverso il capo della sentenza che lo aveva condannato al pagamento dell’importo di L. 10.000.000 per presunti errori progettuali e quello che aveva decurtato la parcella di un importo di L. 8.000.000.
L’impresa […], dopo la costituzione, a seguito di accordo con gli appellanti, rinunciava agli atti del giudizio.
La Corte territoriale con sentenza in data 11 dicembre 2000, in parziale accoglimento del gravame, revocava il decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Verona e determinava nella minor somma di L. 12.704.320 il saldo del compenso professionale dovuto al […], avendo ritenuto che:
a) l’eccezione di prescrizione andava respinta essendo la garanzia per vizi del progettista e del D.L. soggetta alla disciplina della prescrizione ordinaria e non breve di cui all’art. 1226 c.c.;
b)la consulenza tecnica d’ufficio è esente da vizi e contraddizioni in quanto, pur avendo escluso l’esistenza di vizi costruttivi o strutturali ha rilevato vizi minori quale la ridotta altezza del vano scala indispensabile per ottenere l’allineamento dei solai delle due autorimesse;
c) l’ammontare degli onorari richiesti dal […] con il D.I. era eccessivo, in quanto rapportato ad un valore presunto dell’immobile di L. 400.000.000, immobile valutato dal C.T.U. L. 299.850.000. Avverso tale sentenza […] proponeva ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi.
[…] e […] hanno resistito con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente denunzia “omessa e insufficiente contraddittoria motivazione circa l’affermazione della responsabilità del professionista,in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5” e si duole che la Corte abbia immotivatamente ed in modo contraddittorio accertata la propria responsabilità professionale senza tener conto che il non aver previsto la realizzazione di uno scivolo di raccordo tra l’edificio preesistente e la nuova realizzazione era frutto di una precisa scelta dei committenti; che tale scelta implicava una modificazione fisica del vano scale non essendo i solai dei garage allineati; che la ridotta altezza del vano scale non comportava irregolarità urbanistiche. Il ricorso è infondato in quanto il vizio di omessa ed insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo quando dal ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi, mentre non può, essere prospettato con censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta operata mediante il coordinamento dei vari elementi probatori. Tale ricostruzione, invero, rimane nell’ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con criteri logici, attiene al convincimento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Nel caso in esame poi la Corte territoriale ha ben evidenziato le ragioni per cui si ravvisava la responsabilità del […], consistente nell’omessa comunicazione alle parti della realizzazione della minore altezza del vano scale e delle problematiche conseguenti al nuovo progetto, e non ha accolto le tesi del ricorrente avendo escluso che nella veste di D.L. si era comportato come un mero esecutore degli ordini dei committenti.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “Omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa la liquidazione del danno, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5” e deduce che erroneamente la sentenza ha proceduto alla liquidazione del danno senza specificare il ragionamento logico-giuridico che sorregge una tale qualificazione che ha giustificato la liquidazione equitativa di L. 10.000.000 di un danno non esclusivamente estetico,ma essenzialmente estetico …
La censura non ha pregio in quanto la Corte d’appello, con motivazione sintetica ma esauriente, ha spiegato perché il danno conseguente alla riduzione dell’altezza del vano scale, anche sulla scorta della Consulenza tecnica d’ufficio, andava quantificato in L. 10.000.000 in via equitativa e allo stato, non avendo per ora il vizio inciso su di un eventuale rilascio del certificato di abitabilità.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2226 cod. civ., comma 2, in relazione all’art.360 cod. proc. civ., n. 3” e lamenta che la sentenza, pur riconoscendo la ritualità della proposizione dell’eccezione di prescrizione, abbia erroneamente ritenuto non applicabile al caso in esame il dettato dell’art. 2226 cod. civ., comma 2 (prescrizione breve).
La censura è priva di pregio avendo la corte territoriale ritenuto, dopo aver accertato quale era il reale contenuto della prestazione del geom. […], che la garanzia che il committente fa valere nei confronti del progettista per asseriti vizi e/o difformità è soggetta a prescrizione ordinaria decennale, – con esclusione quindi dell’applicazione dell’art. 2226 cod. civ., comma 2, atteso che nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi esclusivamente tenendo presente la natura dell’attività esercitata (art. 1176 c.c.) che ha come contenuto un obbligazione di mezzi; senza contare poi che tale accertamento in relazione alle circostanze del caso concreto, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità se esaurientemente e logicamente motivato, come, appunto, nel caso in esame.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “violazione falsa applicazione della L. 2 marzo 1949, n. 1444, art. 55, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3” e sostiene che erroneamente la sentenza ha proceduto alla liquidazione del suo onorario calcolando, esclusivamente, il valore dei lavori in muratura realizzate dall’impresa […], escludendo le altre opere realizzate per ottenere l’abitabilità.
Il motivo è infondato perché correttamente la Corte d’appello di Venezia ha sviluppato il calcolo da assumere a base delle competenze professionali, tenendo presente che la L. n. 144 del 1949 non aveva immutato la disciplina prevista dal R.D. n. 274 del 1929 sulla delimitazione delle competenze entro le quali l’attività del geometra stesso va ritenuta legittima (opere eseguibili dalla categoria) prevedendo la retribuzione in base al criterio quantitativo economico e tecnico- qualificativo dell’opera e a tale criterio si è attenuta.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia “omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese di primo grado in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 ” e lamenta che la Corte d’appello di Venezia ha provveduto in ordine a tali spese solo nel dispositivo conferma i capi 3 e 4 della citata sentenza omettendo di trattare l’argomento nella motivazione. La censura è priva di pregio in quanto la Corte territoriale, confermando i capi della sentenza di primo grado concernenti la liquidazione delle spese processuali, ha provveduto in ordine a tali spese tenendo presente che la compensazione delle spese di lite non presuppone necessariamente la reciprocità della soccombenza, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, cui è inibito soltanto di condannare alle spese anche in misura minima la parte totalmente vittoriosa, la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse. Per quanto sin qui rilevato, nessuno degli esaminati motivi merita accoglimento […]