Corte di Cassazione. Sez. 2a, Sentenza n. 23896 del 2016

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30 maggio 2007 […] conveniva […] avanti al Tribunale di Alessandria, esponendo che il mappale 131 del fg. 226 di proprietà […] aveva sempre avuto accesso attraverso il mappale 53 di proprietà […], servendosi di un varco a suo tempo delimitato da un cancello di accesso. Sennonché, dal 2006 la […] aveva posto sul limite dell’apertura di accesso al fondo dei sacchi riempiti con materiale di risulta provenienti dalla ristrutturazione della sua casa, in maniera da ostruire il passaggio. […] chiedeva pertanto che il Tribunale inibisse tale condotta della convenuta.
Costituitosi il contraddittorio ed assunte informazioni, il Tribunale di Alessandria pronunciava ordinanza di reintegra della ricorrente nel possesso della servitù di passaggio, con ordine di rimuovere i sacchi collocati al fine di occludere il passaggio. […] dava esecuzione all’ordinanza interdittale, ma promuoveva causa di merito. Venivano escussi i testimoni e, all’esito, il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 832 del 2 novembre 2009, accoglieva l’eccezione della […] di decadenza della ricorrente […] dal termine annuale di proposizione della tutela possessoria, rigettando il ricorso. La medesima […] proponeva appello e si costituiva […], chiedendo il rigetto del gravarne. Con sentenza n. 796 del 9 maggio 2012 la Corte d’Appello di Torino, in accoglimento dell’impugnazione ed in riforma della decisione di primo grado, reintegrava la ricorrente […] nel possesso dell’accesso al fondo di cui al mappale 131, foglio 226, sito in […], ordinando ad […] la rimozione dei sacchi di materiale ivi interposti. Dopo aver valutato le risultanze istruttorie, la Corte d’Appello di Torino affermava che si fosse in presenza di più fatti lesivi, di cui solo quelli avvenuti dopo l’autunno del 2006 dovessero interpretarsi come spoglio, in quanto non più giustificati come occupazione precaria correlata alle attività edilizie di ristrutturazione eseguite dalla […] ed esauritesi nel luglio 2006; sicché l’anno utile per la proposizione del ricorso possessorio doveva decorrere dai mesi di ottobre e novembre 2006, con conseguente tempestività del ricorso possessorio proposto dalla […] in data 22 maggio 2007 e notificato in data 30 maggio 2007 alla controparte.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, […] ha proposto ricorso articolato in quattro motivi, cui resiste con controricorso […]. La controricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. in data 5 agosto 2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il primo motivo del ricorso di […] deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1144 c.c. In esso si espongono i fatti di causa, quindi si riportano stralci delle deposizioni dei testi […], poi si colloca l’inizio dell’occupazione del passaggio nei marzo 2006, si considera che il passaggio è largo meno di tre metri e che, quindi, un trattore di piccole dimensioni ha un ingombro simile, concludendo che, dopo l’occupazione della primavera del 2006, nessuno avrebbe potuto utilizzare il passaggio con transito di mezzi, anche se ci fosse stato un solo bancale di materiale presente. Il motivo osserva, poi, che la Corte d’Appello, al fine di valutare se l’azione promossa dalla signora […] nel maggio 2007 rosse o meno tempestiva, abbia ritenuto rilevanti i fotogrammi allegati, attribuendo significatività a fotografie di cui non si conosce la data esatta dello scatto. Il primo motivo critica inoltre le testimonianze […], che riferivano di passaggi col trattore avvenuti nell’autunno 2006, circostanza non confermata da altri sette testi. Viene censurato il ragionamento del giudice d’appello, il quale, ritenute più rilevanti quelle due deposizioni rispetto a tutte le altre, ha così concluso per la non significatività degli atti di spoglio compiuti nella primavera del 2006, valutati come autonomi rispetto ai presunti successivi atti dell’autunno 2006. Il percorso logico-giuridico della Corte d’Appello appare alla ricorrente errato. poiché la congrua interpretazione dell’art. 1144 c.c., e dell’art. 1168 c.c. porterebbe a conclusioni differenti. La Corte di merito ha concluso ritenendo che il comportamento della […] da inizio 2006 fino al luglio 2006 non integrasse spoglio del possesso, poiché tollerato dalla […] per spirito di buon vicinato. Si assume dalla ricorrente che anche immaginando che vi fosse stato “un transito nel passaggio nell’autunno del 2006, per poi tornare al blocco dell’accesso, il Giudicante. applicando correttamente l’art. 1144 c.c., avrebbe dovuto concludere per il collegamento Ideologico tra gli atti di spoglio, in quanto frutto evidente di un medesimo disegno di parte […], ed avrebbe dovuto escludere la presenza di tolleranza di parte […]. II passaggio, prima dell’autunno 2006, momento di un presunto ritorno all’accesso, è stato completamente ostruito ai mezzi per almeno sei mesi…”. Non vi sarebbe stata tolleranza, in quanto “l’occupazione di un sedime per sei mesi è atto di spoglio e la tolleranza è inapplicabile”. In definitiva, conclude il complesso primo motivo di ricorso, la Corte d’Appello, “applicando correttamente l’art. 1168 c.c., in correlazione con l’art. 1144 c.c., avrebbe dovuto escludere la tempestività dell’azione di parte […], collocando il primo atto di spoglio nel marzo 2006, poiché ciò impone una conforme interpretazione delle norme in oggetto ed una coerente ricostruzione dei fatti”.
II. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1168, comma 2, cc., in relazione all’art. 246 c.p.c. Si evidenzia dalla ricorrente che la Corte di Appello ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni di due testi di (parte […], ossia […], sebbene il difensore della stessa […], con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., avesse eccepito l’incapacità a testimoniare dei medesimi testi […], richiamando gli artt. 246 e 247 c.p.c. Tale eccezione è stata del tutto disattesa dalla Corte di merito, nonostante i soggetti menzionati avessero un chiaro interesse nella causa intentata dalla […]. I signori […], infatti, avrebbero potuto essi stessi proporre azione contro la […], in qualità di detentori del fondo di proprietà […], per essere stati spossessati del passaggio con il trattore sui sedime oggetto di lite.
III. Il terzo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sempre sul punto del termine di decadenza annuale ex art. 1168 c.c. Si afferma che la Corte di Appello avrebbe mancato di enunciare le ragioni per cui ha ritenuto inattendibili o generiche le dichiarazioni dei testimoni di parte […]. Vengono richiamate le deposizioni dei testi […], dalle quali emergerebbe “l’esclusione di passaggi nell’autunno 2006, causa l’occupazione persistente dell’accesso”.
Riferisce la censura: “Del resto, il dato del peso dei sacchi è altro elemento che evidenzia del ragionamento del Giudicante di secondo grado. Come è possibile ritenere realizzabile lo spostamento in diverse occasioni di sacchi pesanti almeno 1.5-20 quintali?. I sacchi li hanno visti tutti i testi. Le loro dimensioni si ricavano dalle fatture di acquisto del materiale. Da questi dati, si poteva unicamente dedurre che, una volta posizionati, spostare tali sacchi sarebbe stata impresa titanica, visto che erano stati scaricati con una gru, in quanto impossibile movimentarli a mano”. Vengono quindi nuovamente sostenute le ragioni di inattendibilità dei testi […], anche nel confronto con le altre deposizioni testimoniali.
IV. Il quarto motivo, infine, censura la mancanza di motivazione in ordine all’eccezione di incapacità a testimoniare dei testi […], formulata dalla difesa […], con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., richiamando gli artt. 246 e 247 c.p.c.
V. Il primo ed il terzo motivo, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
Costituisce consolidato orientamento di questa Corte quello secondo cui, nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l’esperimento dell’azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, debbano ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto – presentando caratteristiche sue proprie – si presti ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall’ultimo atto. Il termine annuale per proporre l’azione possessoria va, quindi, individuato in quello in cui è percepibile, da parte del soggetto passivo, che un singolo atto costituisca parte di una pluralità di condotte intese a realizzare una lesione del possesso. Va, pertanto, distinta l’ipotesi in cui tale lesione si sostanzia in una pluralità di atti, ciascuno dei quali autonomamente lesivo, da quella in cui l’atto lesivo sia uno solo, ancorché preceduto da altri atti di carattere strumentale; nel primo caso, il detto termine decorre dal primo degli atti lesivi quando essi siano connessi in modo da costituire una progressione seriale di attentati possessori, mentre decorre da ciascuno e per ciascuno degli atti lesivi ove essi presentino carattere di autonomia; nel secondo caso, essendovi un unico atto lesivo, quello finale, il “dies a qua” decorre da quest’ultimo, a meno che, anche in tal caso, gli atti
strumentali, di per se stessi non lesivi, siano tali da rendere evidente la loro funzionalità alla realizzazione finale della lesione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8148 del 23/05/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6305 del 10/03/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16239 del 29/10/2003).
Uniformandosi a tale insegnamento, la Corte d’Appello di Torino ha affermato di condividere la ricostruzione delle vicende operata dalla […], secondo la quale l’occupazione del varco era avvenuta dapprima con materiali edili e poi con materiali di risulta, in parte consumati e in parte ripristinati, e poi lasciati in loco dopo la conclusione dei lavori, avendosi lo spoglio per concretato solo quando, terminati i lavori, i materiali di risulta, dapprima spostati, erano stati di nuovo collocati sul posto nell’autunno del 2006. La Corte torinese ha dato effettivo rilievo alle deposizioni dei testi […] (affittuario che lavorava la terra della […] da anni) e […] (vicina di casa della […]), i quali avevano riferito che vi erano stati transiti sul passaggio anche con trattori nell’autunno del 2006, mentre dopo quella data gli stessi non erano stati più stati possibili. Sullo spostamento e sul riposizionamento dei sacchi la Corte di Torino cita pure la testimonianza […]; mentre alla teste […] sembrava che qualche giornata si potesse passare per il transito; ed il teste […] ricordava che nel 2006, al tempo della semina (ottobre — novembre), fosse passato di lì col trattore. Avendo prioritario riguardo alla conoscenza dei Fatti relativi all’autunno 2006, la Corte d’Appello definisce “più circoscritte o generiche” le deposizioni dei testi […]: il primo non avendo dichiarato nulla sulla praticabilità del passaggio nell’autunno del 2006; il […], impresario edile incaricato dalla […], per aver lavorato al cantiere fino al maggio – giugno del 2006 e poi tra maggio e settembre del 2007; ed il […] per aver genericamente affermato che i sacchi di autobloccanti erano stati usati ed altri erano rimasti in loco. L’apprezzamento di questo materiale probatorio ha portato giudice dell’appello a smentire la tesi difensiva della […], la quale aveva acquistato l’immobile nel gennaio 2006 ed assumeva di aver continuativamente impegnato l’area contestata con materiali edilizi e di risulta. L’impugnata sentenza esclude, quindi, l’esistenza di atti di spoglio teleologicamente correlati tra loro, e ravvisa una condotta episodica di ingombro, che indusse la […] dapprima a riferire l’occupazione del sedime al trasloco ed ai lavori di ristrutturazione della nuova proprietaria, e perciò a tollerarne il fastidio per spirito di buon vicinato, per poi reagire quando si accorse che la lesione del possesso era stata ripristinata dopo che i lavori erano ormai ultimati e dopo che il passaggio era stato di nuovo consentito nell’autunno del 2006. Tale ricostruzione, a dire dei giudici del merito, è confortata anche da una riproduzione fotografica dei luoghi di causa, che evidenzia il sedime libero da ingombri quali sacchi di autobloccanti.
Questo è il completo ragionamento svolto dalla Corte di Torino per concludere che si fosse in presenza di più fatti lesivi, di cui solo quelli collocati dopo l’autunno del 2006 dovessero interpretarsi come spoglio, essendo i primi giustificati quali comportamenti di occupazione precaria correlata alle attività edilizie di ristrutturazione della […]; sicché tempestivo era il ricorso per reintegrazione della […] del maggio 2007.
In tal modo, la Corte d’Appello di Torino ha fatto corretta applicazione del principio, sopra richiamato, secondo cui l’anno utile per la proposizione delle azioni possessorie, in caso di spoglio o molestia posti in essere con più atti, decorre dal primo atto quando l’autore dell’illecito, dopo avere ripristinato la preesistente situazione (senza che vi sia stata alcuna reazione, mediante l’esercizio delle azioni possessorie da parte del soggetto passivo dello spoglio o della molestia), ponga nuovamente in essere l’atto lesivo con identiche modalità., in quanto in tale ipotesi si presume che il soggetto leso, avendo percepito la portata dell’atto di spoglio o di molestia, abbia determinato, in base alla valutazione di esso, il suo comportamento.
Invece il termine utile per l’esercizio dell’azione possessoria decorre, piuttosto, dalla data del secondo atto, quando questo viene compiuto con modalità tali da integrare un episodio autonomo rispetto al primo, non potendo la pregressa mancata reazione condizionare il comportamento del soggetto leso, determinabile in base a una nuova valutazione.
La sentenza impugnata, come visto, ha infatti ritenuto che […] avesse inizialmente tollerato l’ingombro del mappale 53 ad opera di […], impeditivo dell’accesso al fondo di cui al mappale 131, perché si trattava di materiali temporaneamente occorrenti per la ristrutturazione edilizia della casa di quest’ultima, ed avesse poi percepito come spoglio l’occupazione dell’area ripristinata quando ormai i lavori in questione erano da tempo terminati.
D’altro canto, la sussistenza di atti di tolleranza, secondo la previsione dell’art. 1144 c.c., i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato, rileva come ragione ostativa all’acquisto del possesso, senza di per sé incidere negativamente su un possesso già costituito, quale quello della […] (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16956 del 29/11/2002).
Visto il tenore delle censure contenute nel primo e nel terzo motivo di ricorso, è poi decisivo considerare che, in terna di azione di reintegrazione, l’accertamento dello spoglio, sia in ordine alla proponibilità dell’azione a tutela del possesso che ai presupposti di fatto ed alle condizioni soggettive ed oggettive richieste dalla legge (ovvero, nella specie, l’apprezzamento se determinate attività fossero idonee a concretare situazioni già tutelabili in sede possessoria, o non lo fossero, per essere giustificate dalla tolleranza di chi poteva opporvisi), comportando la valutazione delle risultanze istruttorie, rientra nei poteri istituzionali del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto, come nel caso in esame, da motivazione esente da vizi logici od errori giuridici.
Parimenti riservate al giudice del merito, in quanto involgono accertamenti di fatto, sono l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, la valenza probatoria di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base alle quali il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato. Il controllo di legittimità demandato a questa Corte non è configurabile come terzo grado di giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito, mediante proposta di ricostruzioni alternative dei fatti di causa rispetto a quelli accertati nella sentenza impugnata.
VI. Anche il secondo ed il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto riguardano, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1168, comma 2, c.c., in relazione all’art. 246 c.p.c. e il difetto di motivazione in ordine all’eccezione di incapacità a testimoniare dei testi […], che la ricorrente assume di aver formulato in primo grado con la terza memoria ex art. 183 c.p.c.
I due motivi sono evidentemente infondati.
La nullità della testimonianza resa da persona incapace (in quanto portatrice di un interesse che avrebbe potuto legittimare il suo intervento in giudizio) deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, ai sensi dell’art. 157, comma 2, c.p.c. (salvo che il difensore della parte interessata non sia stato presente all’assunzione del mezzo istruttorio, nel qual caso la nullità può essere eccepita nell’udienza successiva), sicché, in mancanza di tempestiva eccezione, deve intendersi sanata, senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, proposta a norma dell’art. 246 c.p.c., possa ritenersi comprensiva dell’eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione. Ove poi l’eccezione di nullità della testimonianza resa dall’incapace venga respinta, la parte interessata ha l’onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi la medesima, in caso contrario, ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. Sentenza n. 21670 del 23/09/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23054 del 30/10/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8358 del 03/04/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2995 del 17/02/2004). Se l’eccezione di nullità della deposizione del teste incapace, ritualmente proposta, non sia stata proprio presa in esame dal giudice davanti al quale la prova venne espletata, la stessa deve essere formulata con apposito motivo di gravame avanti il giudice di appello, ovvero, se sollevata dalla parte vittoriosa in primo grado, da questa riproposta poi nel giudizio di gravame a norma dell’art. 346 c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6555 del 29/03/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3521 del 26/05/1986; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 392 del 09/02/1973; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2376 del 09/07/1968).
Ne consegue che, qualora la parte, come nel caso in esame, in sede di ricorso per cassazione deduca la violazione dell’art. 246 c.p.c. l’omessa motivazione del giudice d’appello sull’eccezione di incapacità di alcuni testimoni, formulata in primo grado in via preventiva all’assunzione degli stessi con le memorie dell’appendice scritta della prima udienza di trattazione, senza tuttavia indicare, anche agli effetti dell’art. 366, comma l, n. 6, c.p.c., di aver poi sollevato tempestiva eccezione di nullità delle testimonianze comunque rese, e di aver riproposto la stessa eccezione nel prosieguo del giudizio, ed in particolare in appello a norma dell’art. 346 c.p.c., deve ritenersi comunque sanata l’eventuale nullità derivante dall’incapacità dei testi per l’irritualità della relativa eccezione.
Va ulteriormente evidenziato come la questione della capacità a testimoniare posta nel secondo e nel quarto motivo di ricorso concerna i testi […], là dove la sentenza della Corte di Torino trae le proprie fonti di convincimento, oltre che dalle dichiarazioni del primo, altresì da quelle dei testimoni […], il che fa altresì negare la decisività della testimonianza del teste, che si vorrebbe incapace, ai fini della risoluzione della controversia (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.21418 del 10/10/2014).
Conseguono il rigetto del ricorso […].