Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10176 del 1997

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 13 maggio 1987 la […], quale impresa designata alla gestione per la Puglia del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trani […], chiedendone la condanna, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 990/69, al pagamento in suo favore della complessiva somma di L. 9.571.000 oltre interessi. Esponeva che il 16 gennaio 1979 in Trani l’autovettura […] di proprietà di […] e condotta da […], sprovvista di valida copertura assicurativa, aveva investito il pedone […], che aveva riportato lesioni; che, definitosi con sentenza di non doversi procedere per amnistia il procedimento penale a carico del conducente dell’autovettura, il […] aveva agito per il risarcimento del danno e il Fondo, essendo evidente la responsabilità dell’investitore, aveva transattivamente corrisposto all’attore la somma di L. 8.000.000 e successivamente pagato alla … la somma di L. 1.571.000 a titolo di rimborso di prestazioni mediche ed ospedaliere effettuate in favore dell’infortunato.
I convenuti resistevano alla domanda ed eccepivano, tra l’altro, la prescrizione del diritto fatto valere dall’attrice. L’adito Tribunale, con sentenza dell’11 agosto 1990, riconosciuta la fondatezza della eccezione di prescrizione, rigettava la domanda della […].
Avverso tale sentenza la […] proponeva appello, in accoglimento del quale la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 16 luglio 1994, rigettata l’eccezione di prescrizione, condannava in solido i […] a pagare alla […] la somma di L. 9.571.000, con interessi legali dal 24.9.1984.
Rilevava la Corte di merito che il credito vantato dalla […] quale impresa designata alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, era un diritto autonomo, avente titolo nella legge e nel pagamento da essa eseguito, provocato dal fatto illecito del responsabile del sinistro. Ne conseguiva che il diritto di regresso esercitato ai sensi dell’art. 29 della legge n. 990/69 era soggetto, in mancanza di disposizioni particolari, alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. La “autonomia” di tale diritto rispetto al diritto al risarcimento del danno spettante al danneggiato verso il responsabile escludeva potersi ipotizzare un subingresso dell’impresa designata, a seguito del pagamento, con conseguente inapplicabilità della prescrizione di cui all’art. 2947 o di quella di cui all’art. 2952 c.c. Il termine decennale di prescrizione non era peraltro nella fattispecie decorso. Riteneva la fondatezza della domanda di regresso, siccome giustificata dalla indubbia responsabilità esclusiva per l’incidente del conducente […] e quindi del proprietario del veicolo […], dall’accertamento delle gravi lesioni patite dal […] e dalla congruità della somma versata dalla […] per rimborso delle spese medico- ospedaliere e per il danno concordato in via transattiva con l’infortunato.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso […] sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso la […], depositando successivamente memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 29 della legge n. 990/69, deducono che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto soggetta alla ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) l’azione di regresso spettante all’impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia delle vittime della strada che ha risarcito il danno nell’ipotesi prevista dall’art. 19 lettera b) della legge sopra indicata (sinistro provocato da veicolo non coperto da assicurazione), pur trattandosi di azione riconducibile nell’ambito della surrogazione legale (art. 1203 n. 5 c.c.), avente come presupposto l’avvenuto soddisfacimento del credito del danneggiato (soggetto a prescrizione biennale ex art. 26 della legge n. 990/69), rivolta contro lo stesso debitore e avente come oggetto il recupero delle somme pagate, realizzandosi così la funzione “recuperatoria” che dottrina e giurisprudenza concordemente assegnano alla surrogazione legale.Richiama in tal senso la giurisprudenza di questa Corte, e da ultimo la sentenza delle Sezioni Unite n. 12014 del 1991.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, in una recente decisione (cfr. Cass. 10244/96) ha affermato che il diritto di regresso spettante all’impresa designata nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo corrisposto, con relativi interessi e spese, non può identificarsi nel diritto al “risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli” a norma dell’art. 2947 2º comma c.c. ed è soggetto, in assenza di qualsiasi disposizione in deroga, contenuta nell’art. 29 della legge n. 990/69, alla prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla data di esecuzione del pagamento.
Osserva la Corte che l’art. 26 della legge sopra citata, il quale stabilisce che l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile e quella contro l’impresa designata a norma dell’art. 20 – nelle ipotesi di sinistro causato da veicolo non identificato o assoggettato all’obbligo assicurativo ma non assicurato – sono soggette al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione contro il responsabile, non esaurisce la disciplina in tema di prescrizione di tutte le azioni esperibili nel regime dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli e natanti. Detta norma si applica all’azione del danneggiato contro l’assicuratore del responsabile, contro l’impresa designata per i sinistri causati da veicoli non identificati (art. 19 lett. a) o non coperti da assicurazione pur se alla stessa soggetti (art. 19 lett. b), o ancora garantiti da assicuratore in liquidazione coatta (art. 19 lett. c), nonché contro l’impresa cessionaria nei limiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 738/78. Si applica altresì all’azione di “rivalsa” della assicuratore nei confronti del conducente del veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (art. 1 ult. co. L. n. 990/69) che è, in definitiva, una azione di regresso “interno”, fondata sull’obbligazione solidale risarcitoria tra assicuratore e conducente.
Non vi rientra l’azione di “rivalsa” dell’assicuratore verso l’assicurato ai sensi dell’art. 18 2º comma della citata legge – che è azione contrattuale, come tale soggetta al regime dell’art. 2952 c.c. (cfr. Cass. 4538/86; Cass. 5078/96; Cass. 10267/94, etc.) e l’azione di regresso prevista dall’art. 29 1º comma della stessa legge.
Quest’ultima, seppur debba essere negata la natura indennitaria della prestazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada e ne vada affermata la natura risarcitoria, in quanto presuppone pur sempre un accertamento di responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto o privo della necessaria copertura assicurativa o assicurato con impresa sottoposta a liquidazione coatta (cfr. Cass. 1681/93; Cass. 12036/90, etc.), è rivolta alla tutela di un diritto autonomo della sua titolare, che ha titolo nella legge e nel pagamento da essa eseguito, e non nel fatto illecito del responsabile dell’incidente, in tal senso differenziandosi dall’azione di regresso spettante all’assicuratore del veicolo, che è comunque riconducibile alla disciplina della prescrizione che, secondo l’art. 26 della legge n. 990/69 ed in correlazione con l’art. 2947 2º e 3º comma c.c., è dettata per il credito verso l’assicuratore medesimo in quanto solidalmente obbligato assieme al proprietario del veicolo.
Per quanto si configuri la posizione del Fondo di garanzia prossima a quella dell’assicuratore, è innegabile che differenze permangano, essenzialmente in ordine alla fonte delle rispettive obbligazioni e alla finalità di esse, pur in un’ottica genericamente risarcitoria, tenuto conto, tra l’altro, della impossibilità di ricondurre le prestazioni del Fondo ad un sinallagma contrattuale – che certo non può ravvisarsi nella previsione della alimentazione del Fondo con i contributi delle imprese di assicurazione, sia pure in misura percentuale ai premi incassati (art. 31 della legge in esame).
È certo profilabile, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 19 L. n. 990/69, un’azione di regresso – così espressamente qualificata dall’art. 29 1º comma, che invece qualifica come di “surroga” l’azione dell’impresa che ha risarcito il danno nell’ipotesi di cui all’art. 19 lettera c).
Detta azione è rivolta ad un soggetto nei confronti del quale il suo titolare non è legato da uno specifico rapporto obbligatorio antecedente alla commissione del fatto illecito, ed in tal senso appare più appropriato il termine “rivalsa” anziché quello di “regresso”. Ciò del resto è comune a tutte le azioni che derivano dal pagamento di un debito da parte di chi è coobbligato solidale a norma dell’art. 2055 c.c., si tratti della solidarietà tipica tra responsabili, anche per titoli diversi, o di solidarietà atipica – quale viene definita quella tra responsabile “diretto” del danno e assicuratore per la responsabilità civile nel regime di cui alla legge n. 990/69 e successive modifiche. Senonché, l’azione medesima si differenzia non solo dall’azione di regresso spettante al coobbligato che ha pagato l’intero debito nelle ipotesi di solidarietà “tipica” riconducibili alla previsione dell’art. 2055 c.c., ma anche dall’omonima azione riconosciuta all’assicuratore della responsabilità civile in ipotesi di solidarietà “atipica” e sicuramente non di natura contrattuale – cfr. art. 1 ult. co. L. 990/69. Per la prima, può rispondere ai principi generali l’applicabilità della prescrizione dettata dall’art. 2947 c.c. per l’obbligazione risarcitoria, salvo il ricorso alla prescrizione decennale se la responsabilità del coobbligato sia stata giudizialmente accertata (cfr. Cass. 5748/88, etc.). Per la seconda, l’applicabilità della prescrizione ex art.2947 c.c. può trovare giustificazione nell’equiparazione ope legis, agli effetti della tutela, dell’obbligazione dell’assicuratore per la responsabilità civile, pur nell’ottica del rapporto assicurativo eccezionalmente esteso al terzo danneggiato e nella diversità di natura dipendente dalla diversità di titolo, all’obbligazione risarcitoria a carico del responsabile del sinistro (cfr. artt. 18 e ss. L. 990/69), estesa peraltro in modo espresso alla disciplina della prescrizione (art. 26 1º comma).
Nell’ipotesi in esame, invece, la peculiarità dell’azione non consente, in difetto di una specifica norma, il richiamo alla disciplina della prescrizione applicabile alle due ipotesi sopra considerate.
E ciò non perché essa abbia fondamento “immediato” nel pagamento eseguito in favore del danneggiato, avente peraltro a sua volta come presupposto e fondamento l’esistenza di un’obbligazione da fatto illecito – una tale connotazione a ben vedere è comune a tutte le ipotesi di regresso in genere – bensì per la già evidenziata divaricazione del fondamento specifico di essa che, pur presupponendo la commissione di un illecito e ponendosi in rapporto di solidarietà atipica con l’obbligazione risarcitoria (cfr. Cass. 643/91; Cass. 2313/94, etc., cfr. però Cass. 12036/90), ha titolo esclusivamente nella legge e al di fuori di uno specifico rapporto di natura contrattuale – qual è quello tra assicurato ed assicuratore per la responsabilità civile – che, pur integrato dalla disciplina legale in tema di assicurazione obbligatoria, rimane titolo e fondamento delle pretese risarcitorie dipendenti dal verificarsi di un sinistro, o da pretese comunque collegate all’adempimento della prestazione assicurativa.
A diversa conclusione non può indurre la natura di azione di “surroga” attribuibile all’azione ex art. 29 primo comma della legge n. 990/69, malgrado la sua formale definizione come azione di “regresso” e la differente formulazione di tale norma rispetto a quella di cui al secondo comma dello stesso articolo che, con riguardo all’azione riconosciuta all’impresa assicuratrice che abbia risarcito il danno nella ipotesi di cui all’art. 19 lettera c), viene definita come di surroga (cfr. Cass. 12014/91). Premesso che la surrogazione legale, specialmente in tema di obbligazioni solidali, può concorrere con il diritto di regresso attribuito dall’art. 1299 c.c. al coobbligato che ha adempiuto per le quote di spettanza degli altri coobbligati (cfr. Cass. 1818/81, etc.), è ben vero che il regresso si concreta in un’azione autonoma con la quale il titolare esercita un diritto proprio nascente direttamente dal rapporto dedotto in giudizio, mentre la surroga rappresenta una forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito di altro soggetto (cfr. Cass. 4015/92; Cass. 1702/87; Cass. 4678/84, etc.). Ed è altresì vero, come affermato da autorevole dottrina, che l’azione di regresso, in quanto nasce automaticamente in capo al condebitore dopo che questi ha pagato l’intero debito, opera all’interno del rapporto che lega i due condebitori senza riflessi verso l’esterno – e quindi anche nell’ambito della solidarietà ex art. 2055 c.c. – mentre la surroga si verifica normalmente nei confronti di un terzo estraneo al rapporto che intercorre tra surrogante e surrogato. Ciò non toglie, però, che l’azione spettante all’impresa designata nei confronti dei responsabili per il recupero dell’indennizzo corrisposto nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 19 L. n. 990/69, per le sue peculiarità, non può essere equiparata a quella spettante all’assicuratore che ha corrisposto l’indennizzo verso il conducente, nell’ipotesi di cui all’art. 1 ult. co. della legge n. 990/69 nel testo attuale e in genere all’azione ordinaria di regresso tra condebitori solidali. Il concorrere nell’ipotesi in esame dell’azione di regresso e della surrogazione legale ex art.1203 n. 5 c.c. non vale a giustificare poi l’automatica riferibilità alla disciplina della prescrizione dettata per l’obbligazione risarcitoria del responsabile del danno.
Il fatto stesso che il legislatore del 1969 abbia ritenuto di accomunare ai fini della disciplina della prescrizione una serie di azioni inerenti al regime della assicurazione obbligatoria (cfr. il citato art. 26) e non anche le azioni di cui all’art. 29 della legge è significativo del riconoscimento di una peculiarità di dette azioni rispetto a quella, pure di regresso, riconosciuta all’assicuratore ex art. 1 ult. co. della legge n. 990/69 oltre che a quella, di natura contrattuale, di cui all’art. 18 2º comma della stessa legge.
È evidente, quindi che, cosi come il diritto di “regresso”, lo stesso diritto di “surroga” riconosciuto in via generale dall’art.1916 c.c. in tema di rapporto assicurativo deve essere coordinato, ai fini della prescrizione, con la peculiarità delle fattispecie e, per quel che riguarda il caso in esame, con la particolare disciplina dell’azione ex art. 29 sopra citato.
In tale ottica, il riconoscimento di un diritto autonomo in favore dell’impresa designata (art. 29 citato, primo comma), nascente dalla legge pur se ancorato al presupposto della responsabilità civile dell’assicurato o del soggetto inadempiente all’obbligo di assicurazione, pur se al contempo si realizzi il subentro nel credito spettante al danneggiato – peraltro non esteso all’obbligazione accessoria concernente gli interessi e la rivalutazione extra massimale (cfr. Cass. 3535/96, etc.) -, non può non incidere sul regime della prescrizione nel senso della inapplicabilità del termine di cui all’art. 2947 c.c., stante la sostanziale differenza tra l’azione spettante all’impresa designata e quella spettante al danneggiato, dovendo necessariamente comportare, in difetto di alcuna disposizione particolare inserita nell’art. 29 e comunque nella disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i veicoli a motore e i natanti, il ricorso alla norma generale dell’art. 2946 c.c. che fissa in dieci anni il termine ordinario di prescrizione. Ciò quanto meno nell’ipotesi in cui – come quella in specie – l’azione dell’impresa designata debba intendersi come riferita alla tutela di un diritto autonomo più che alla tutela del diritto del danneggiato in virtù del subentro di essa nel rapporto obbligatorio facente capo del lato attivo a quest’ultimo.
Per tali motivi, non ritiene questa Corte di poter aderire all’orientamento espresso dalle decisioni richiamate dai ricorrenti, e segnatamente a quella n. 12014 del 1991, non senza sottolineare che l’applicabilità nella specie della prescrizione ordinaria decennale è affermata da altre decisioni (cfr. Cass. 7154/87) e sostenuta da autorevole dottrina.
Con il secondo motivo, denunciandosi vizi di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe affermato la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo […] in ordine al sinistro senza cogliere la stridente contraddizione nel comportamento della […] la quale, di fronte ad una asseritamente evidente responsabilità dell’assicurato, aveva ritardato per anni il pagamento dell’indennizzo, esponendosi a spese, interessi e rivalutazione a suo carico, e senza considerare che non vi erano elementi idonei a suffragare la responsabilità “penale” e “civile” del conducente del veicolo investitore.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha invero, sulla base dei fatti accertati in modo indiscusso – investimento del […] da parte del veicolo condotto dal […] e di proprietà del […] – correttamente applicato la presunzione di cui all’art. 2054 1º comma c.c., facendo derivare la responsabilità di conducente e proprietario del mezzo dal non avere essi fornito la prova contraria che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Nè peraltro nella specie si poneva alcuna questione in ordine all’esclusione della responsabilità del proprietario in base al terzo comma del citato art. 2054.
La asserita contraddizione nel comportamento della […] e comunque la circostanza che quest’ultima aveva corrisposto in ritardo l’indennizzo non assurgono ad elementi dotati di alcuna decisorietà e come tali idonei, da soli o in concorso con altri elementi (neppure indicati) a vincere la presunzione in esame. Quanto all’affermazione della responsabilità “penale” del conducente – quanto dire della configurabilità del reato di lesioni colpose – essa non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, ne’ si poneva come necessaria se non ove si fosse trattato di riconoscere al […] il danno morale.
Senonché, la sentenza impugnata fa riferimento ad una determinazione del danno in via transattiva tra […] e danneggiato in lire ottomilioni “certamente contenuta nel limite del danno biologico e del danno alla vita di relazione” e quindi non estesa al danno non patrimoniale che, a norma dell’art. 2059 c.c., presupponeva l’accertamento di un fatto-reato.
Con il terzo motivo, denunciandosi violazione dell’art. 92 2º comma c.p.c., si deduce che la sentenza impugnata, pur di fronte ad un contrasto nell’interpretazione di norme di diritto – inerenti alla prescrizione – con la sentenza di primo grado, non avrebbe disposto la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio considerato pure che il […] aveva, sia pure in modo irregolare, adempiuto all’obbligo di assicurazione con una società di mutuo soccorso. Il motivo è inammissibile.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la valutazione circa l’esistenza o meno di giusti motivi per l’esercizio della facoltà di compensare le spese tra le parti è insindacabile in sede di legittimità, tranne che vengano addotti motivi illogici od erronei (cfr. Cass. 7535/93, etc.). Nella specie, non si presta quindi a sindacato il mancato esercizio della facoltà di compensare le spese, che peraltro non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente l’esposizione delle vicende del processo e in genere la motivazione dell’intera decisione (cfr.Cass. 12657, etc.) Il ricorso va pertanto rigettato. […]