Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10351 del 2000, dep. il 7.08.2000

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Svolgimento del processo e motivi della decisione
La Compagnia […] ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha dichiarato prescritto il suo diritto di rivalsa (ex art. 18 della legge n. 990 del 1969) nel confronti della propria assicurata […], avendo ritenuto che il termine di prescrizione, in detto caso, decorre dalla data del sinistro.
Con unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2952, secondo comma, c.c. e dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, nonché vizio di omessa e contraddittoria motivazione, la difesa della ricorrente deduce che, invece, il termine annuale di prescrizione, decorre dalla data in cui l’assicuratore ha effettuato il pagamento, non dovuto in base al contratto, in favore del danneggiato.
La […] non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è fondato.
Il diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato per recuperare l’indennità nella misura in cui avrebbe potuto rifiutare o ridurre la propria prestazione (e non abbia potuto farlo per l’inopponibilità danneggiato delle eccezioni derivanti dal contratto, giusta la previsione di cui all’art. 18, comma 2, l. n. 990 del 1969 in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione) sorge per effetto del pagamento dell’indennizzo al terzo danneggiato; prima di quel momento nessun credito ha l’assicuratore nei confronti del proprio assicurato e quindi nessun diritto da esercitare nei confronti di quest’ultimo.
Ai sensi dell’art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Corollario della norma è che un diritto deve in primo luogo esistere con la conseguenza che se il diritto non esiste ancora non può iniziare a decorrere il termine prescrizionale. Pertanto in ipotesi di azione di rivalsa (ex art. 18, comma 2, l. n. 990 del 1969), ribadito – ma la questione non è in discussione nel presente giudizio – che il termine di prescrizione è quello annuale di cui al secondo comma dell’art. 2952 c.c., deve affermarsi il principio che detto termine decorre dal giorno in citi l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo in favore del terzo danneggiato (v. nello stesso senso in un’ipotesi di pagamento frazionato Cass. sez. III, 16 maggio 1997 n. 4363).
A tale principio non si è attenuta la sentenza impugnata, la quale, pertanto deve essere cassata […]