Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10827 del 2007 , dep. il 11/05/2007

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione (2 dicembre 1983) la società […] quale impresa designata dall’INA Fondo di garanzia …, convenne dinanzi al Tribunale di Napoli il signor […], quale responsabile del sinistro avvenuto in … il … 1974, e ne chiese la condanna al pagamento della somma di Euro 3.500.000 corrisposta al danneggiato […], investito dalla vettura del […], priva di valida assicurazione.
Il […] si costituiva e contestava il fondamento della pretesa, eccependo la prescrizione.
Il Tribunale di Napoli (GOA) con sentenza del 4 maggio 1999 rigettava la domanda dell’impresa designata e la condannava alla rifusione delle spese di lite.
Contro la decisione proponeva appello la […] chiedendone la riforma; resisteva la controparte.
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 20 novembre 2002 così decideva:
accoglie la domanda di regresso e condanna il […] al pagamento di Euro 1.808,00 (pari a L. 3.500.000), oltre rivalutazione ed interessi dal giugno 1981 al saldo effettivo con esclusione di anatocismo; condanna il procuratore antistatario alla restituzione alla […] delle spese di primo grado eventualmente incamerate; compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Contro la decisione ricorre il […] deducendo sei motivi di gravame; resiste la […] con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti.
NEL PRIMO MOTIVO si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 163 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn 3 e 5”.
La tesi è che l’appello dell'[…] doveva essere dichiarato inammissibile sul rilievo che sia il […] (parte danneggiata) che il Fondo di Garanzia (e per esso la impresa designata) non avevano azionato, nei due anni dal sinistro (13 marzo 1974) alcuna pretesa risarcitoria, secondo il disposto della L. n. 990 del 1969, art. 22. E poiché su tale punto, che è condizione di procedibilità dell’azione, la impresa designata non aveva proposto alcun mezzo di gravame ne’ dedotto uno specifico motivo, la Corte avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’inammissibilità dello appello, non sanato dalla costituzione dell’appellato.
In senso contrario si osserva che l'[…], quale impresa designata, ha impugnato la decisione del tribunale di rigettava la domanda di regresso verso il danneggiante […], responsabile del sinistro, per il recupero dell’indennizzo pagato, senza che tale giudice pronunciasse o rilevasse di ufficio alcuna condizione di procedibilità dell’azione. Ed in vero l’impresa designata che surrogandosi al danneggiato agisce per il recupero dell’indennità, poiché subentra nella posizione sostanziale di costui, si avvale dell’avvenuto adempimento delle formalità previste dalla L. n. 990 del 1969, art. 22 e non deve rinnovarle (nella specie verso una società non abilitata all’assicurazione) (Cfr: per un caso simile, Cass. 23 agosto 1990 n. 8617). Poiché l’impugnazione era diretta a contestare il rigetto della domanda di surroga, l’effetto devolutivo del ricorso era pieno, ed il gravame era ammissibile in ordine all’utile espletamento della azione di regresso ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 29 che non richiama l’art. 22, proprio per la diversa funzione che tale prima norma di garanzia pone nei rapporti tra assicurato e danneggiato.
Non sussiste pertanto nessun error in procedendo in ordine alla congruità, specificità ed ammissibilità dell’appello in esame rispetto alla statuizione del primo giudice.
IL SECONDO ED IL TERZO MOTIVO vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione. In essi il ricorrente deduce che la Corte di appello, condannando il procuratore antistatatio […] a restituire alla […], quale impresa designata, le somme dal medesimo percepite a titolo di spese e competenze del giudizio di primo grado, avrebbe “inventato ” una terza parte processuale, non avendo tale qualifica e dunque avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda.
In senso contrario si osserva come, nel caso di riforma della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorar in favore del difensore della parte vittoriosa, dettosi antistatario, tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è proprio lo stesso difensore distrattario, come titolare di un rapporti instauratosi con la parte già soccombente. Non sussiste pertanto alcun error in procedendo sul punto (conf: Cass. 2612/1989 e 5695/85, Cass. 22 settembre 2002 n. 13752). NEL QUARTO MOTIVO si deduce l’error in iudicando in relazione alla eccepita prescrizione del diritto di surroga, essendo decorso un periodo maggiore di due anni tra la data del fatto e la richiesta di rimborso rivolta dall’impresa designata al […]. Si deduce che anche a voler considerare come dies a quo la data di amnistia (10 luglio 1978) la richiesta risultava fuori del termine di cui al secondo comma dell’art. 2947 c.c.. In senso contrario si osserva che correttamente la Corte di appello (ff 6 della motivazione) ha rilevato che il dies a quo decorre dalla data del pagamento da parte dell’impresa designata (conf: Cass. 1997 n. 10176 e 2002 n. 366) e che essendo il pagamento avvenuto nel maggio 1991 gli atti interruttivi si sono poi succeduti tempestivamente. La Corte di appello in vero ritiene che il termine di prescrizione sia biennale in relazione alla azione di regresso esperibile ai sensi dello art. 19 lett.b) per il recupero dello indennizzo.
Non senza rilevare che, nel caso di specie, più correttamente deve ritenersi che il termine di prescrizione sia decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c., posto che l’obbligo di solidarietà che l’impresa designata assolve, soccorrendo la vittima della circolazione, non deriva dal fatto illecito, ma dalla imputazione ad un soggetto solidale ex lege dell’obbligo risarcitorio, e tale figura particolare di solidarietà sfugge alle ragioni della prescrizione breve, che è di stretta interpretazione. (Cfr. in senso sostanzialmente conforme Cass. 10176 del 1997, e da ultimo ma in senso difforme Cass. 6 luglio 2006 n. 15537 che invece riconduce la figura della surrogazione, per analogia, alla fattispecie di cui allo art. 1203 c.c., n. 5, senza valorizzare la speciale ratio legis di solidarietà, perseguita anche dalle direttive europee che orientano la materia e che prevedono, per il principio di sussidiarietà, lo intervento di sostegno di enti e fondi di sostegno per le vittime in situazioni che ne impedirebbero il ristoro).
Non sussiste dunque alcun error in iudicando e la prescrizione del diritto alla surroga non si è verificata.
NEL QUINTO MOTIVO si deduce l’error in iudicando per violazione dell’art. 2054 c.c. sul rilievo che il […] aveva fermato l’auto sulla destra della carreggiata, sicché non poteva creare ostacolo alla moto sopravveniente e tanto meno urtarla. Si aggiunge che avendo la Corte di appello fatto uso della presunzione di corresponsabilità, aveva liquidato al […] l’intero danno e non la metà.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità in ordine alle rationes decidendi (ff 8 e 9 della sentenza di appello) sulle difficoltà relative alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, mentre è infondato nella parte in cui pretende che il danneggiante sia tenuto ad un regresso parziale verso il Fondo di Garanzia, che abbia corrisposto il danno (Conf: Cass. 25 gennaio 1985 n. 373) per lo intero al danneggiato, posto che tale obbligo riguarda il rapporto restitutorio di una prestazione solidale e non è opponibile al Fondo, ne’ risulta che l’eccezione sia stata posta nelle fasi del merito.
NEL SESTO MOTIVO si deduce l’error in iudicando per violazione della L. 1969 n. 990, art. 29 nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto non sussistente alla data dell’incidente (… 1974) la copertura assicurativa del mezzo danneggiante, posto che sarebbe intervenuto un decreto ministeriale (D.M. 6 luglio 1974) successivo ma con effetto sanante.
In senso contrario si osserva che la censura è infondata, avendo la Corte di appello (ff 5 della motivazione) correttamente rilevato l’effetto non retroattivo del decreto in relazione ad un sinistro verificatosi in tempo di non copertura del rischio.

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