Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12531 del 2020, dep. il 20/04/2020

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RITENUTO IN FATTO

  1. Con sentenza 14.05.2019, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza tribunale di Agrigento 27.04.2018, appellata dalla […], che aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di 2 mesi di arresto ed C 32.000,00 di ammenda, subordinando il beneficio di cui all’art. 163, c.p. alla demolizione delle opere abusive da eseguirsi nei 90 gg. dall’irrevocabilità della sentenza, demolizione che ordinava, confermando quindi la condanna per i reati edilizi ed antisismici, contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nei capi di imputazione, accertati in data ….2015.
  2. Ha proposto ricorso per cassazione la […], …, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
    2.1. Deduce la ricorrente, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 44, lett. c), 93, 94 e 95, TU edilizia, e correlato vizio di motivazione.
    In sintesi, si sostiene che la motivazione della sentenza si sarebbe risolta in un richiamo generico ed evanescente alla sentenza di primo grado, senza tener conto delle doglianze difensive. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte in ordine all’assolvimento degli obblighi motivazionali, si sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe slegata dallo sviluppo processuale e sarebbe altresì elusiva rispetto alle pacifiche emergenze documentali ed istruttorie (da un lato, le richieste di sanatoria prodotte all’ud. 24.11.1997; dall’altro, l’integrazione documentale e le attestazioni di deposito degli elaborati progettuali, prodotte all’ud. 2.02.2018), che il giudice di appello avrebbe trascurato. Si duole la ricorrente della motivazione della sentenza impugnata, essendo stata dichiarata inammissibile la censura per non aver l’imputata specificato quale fosse stato l’esito di tale istanza e, quindi, se la stessa avesse beneficiato di un titolo sanante. In sostanza, sarebbe stata documentata l’attività propulsiva della ricorrente finalizzata a sanare gli abusi, donde
    la situazione di immobilismo amministrativo non potrebbe riverberarsi negativamente in un vulnus nei confronti del cittadino.
    2.2. Deduce la ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in
    relazione all’art. 157, c.p. e correlato vizio di motivazione.
    In sintesi, si duole la ricorrente per avere la Corte d’appello ritenuto non prescritti
    i reati in quanto dal fascicolo fotografico e dalle dichiarazioni dei testi era emerso
    che le opere erano state realizzate in tempi recenti, essendo ragionevole concludere che i due corpi di fabbrica fossero stati completati entro un anno dal sopralluogo. Si tratterebbe di conclusione suggestiva, in quanto dalle dichiarazioni testimoniali sarebbe invece emerso che, al momento del sopralluogo della polizia municipale del 16.06.2015, non erano stati riscontrati lavori in corso e che la situazione delle strutture immobiliari appariva già cristallizzata da tempo. Diversamente, sostiene la ricorrente, i lavori di costruzione ed ampliamento dell’immobile sarebbero stati ultimati ben prima dell’anno 2011, non essendovi stati peraltro controlli tra il 2008 ed il 2015 tali da smentire la tesi difensiva.
    2.3. Deduce la ricorrente, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in
    relazione agli artt. 132, 133 e 62 bis, c.p. e correlato vizio di motivazione.
    In sintesi, da ultimo, la ricorrente ritiene censurabile la motivazione sia quanto al
    trattamento sanzionatorio che al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo esserne derivata una pena non commisurata al fatto concreto nei
    confronti della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
  2. E’ anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi di violazione di legge e motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello (che, vengono, per così dire “replicate” in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.
    Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
  3. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che la Corte d’appello ha, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, spiegato le ragioni per le quali ha disatteso le identiche doglianze difensive esposte nei motivi di gravame.
  4. Ed invero, quanto al primo motivo, con cui in sostanza si denuncia un vizio di
    mancanza della motivazione, non avendo tenuto conto la Corte d’appello di alcune
    emergenze istruttorie (rappresentate, da un lato, dalle richieste di sanatoria prodotte all’ud. 24.11.1997 e, dall’altro, dall’integrazione documentale e dalle attestazioni di deposito degli elaborati progettuali, prodotte all’ud. 2.02.2018), è sufficiente rilevare che l’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell’atto d’impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell’appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen. (tra le tante: Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014 – dep. 12/09/2014, Amaniera ed altri, Rv. 260841).
    6.1. Orbene, nel caso di specie, i giudici di appello hanno dimostrato di aver tenuto conto di tali emergenze nella parte in cui, esaminando il primo motivo di appello (pag. 2 sentenza impugnata), hanno dichiarato inammissibile la censura non avendo l’imputata specificato quale fosse stato l’esito dell’istanza di sanatoria depositata nell’anno 2005 e, quindi, se la stessa avesse beneficiato di un titolo sanante.
    Orbene, alla luce della richiamata giurisprudenza, la motivazione della sentenza appare quindi del tutto logica e, nel contempo, insussistente il rilevato vizio di mancanza della motivazione, atteso che i giudici di appello, nel valutare le emergenze istruttorie (che la ricorrente adduce essere state invece pretermesse), le hanno correttamente ritenute irrilevanti, non avendo alcuna incidenza rispetto alle accertate violazioni, l’intervenuto deposito di una richiesta di sanatoria o del deposito degli elaborati progettuali, in assenza del titolo abilitativo sanante che, peraltro, si noti, quand’anche fosse stato rilasciato (e di ciò la ricorrente non fornisce prova, nemmeno in questa sede di legittimità), non avrebbe esplicato alcun effetto estintivo quanto alla contravvenzione in materia antisismica.
  5. Quanto al secondo motivo, lo stesso si appalesa parimenti inammissibile,
    avendo la Corte d’appello già fornito soluzione allo stesso in sede di esame del
    secondo motivo di appello.
    Sul punto, le doglianze difensive, volte a contestare la valutazione dei giudici di appello sulla intervenuta ultimazione dei lavori “entro un anno dal sopralluogo” avvenuto in data 16.06.2015, si fondano in sostanza su presunto travisamento delle prove dichiarative che, se correttamente lette, avrebbero consentito di supportare la tesi difensiva che colloca l’ultimazione dei lavori ben prima del 2011.
    Sul punto, al fine di evidenziare la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo, è sufficiente richiamare quanto argomentato a pag. 2 della sentenza d’appello, laddove i giudici, nel valorizzare sia le fonti dichiarative che il fascicolo fotografico, sono pervenuti alla conclusione che le opere fossero state realizzate in epoca ravvicinata.
    Ora, in disparte la genericità della contestazione (non essendosi curata la ricorrente di indicare quali fossero state le dichiarazioni testimoniali “travisate” dai giudici di appello, limitandosi la ricorrente a pag. 3 del ricorso ad affermare genericamente che “dalle assunzioni testimoniali” sarebbe emerso che all’atto del sopralluogo non vi erano lavori in corso e che la situazione delle strutture appariva già cristallizzata da tempo), le censure difensive mostrano di non tener conto del principio, ormai consolidato, secondo cui anche in materia edilizia, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva della prescrizione, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione ed in particolare, trattandosi di reato edilizio, la data di esecuzione dell’opera incriminata (tra le tante: Sez. 3, n. 10585 del 23/05/2000 – dep. 11/10/2000, Milazzo C, Rv. 217091).
    Onere che, nella vicenda processuale in esame, non risulta essere stato assolto.
  6. Quanto, infine, al terzo motivo, al di là della genericità delle censure, è sufficiente rilevare come i giudici di primo grado abbiano fornito puntuale e adeguata motivazione in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche entrambi i giudici di merito hanno fornito adeguata motivazione.
    8.1. Quanto alle invocate attenuanti, i giudici di appello motivano il diniego rilevando come non fosse emerso alcun elemento positivamente valutabile a favore dell’imputata, specificando che il mancato riconoscimento trovava fondamento nelle modalità del fatto e nella personalità dell’imputata in considerazione non solo della tipologia dell’abuso, trattandosi di immobili da utilizzare anche per l’esercizio dell’attività commerciale gestita dalla ricorrente, ma anche tenuto conto del fatto che la stessa aveva realizzato abusivamente anche il principale corpo di fabbrica, mostrando di essere persona adusa a commettere abusi quali quello contestato.
    Trattasi di motivazione del tutto immune dai denunciati vizi e del tutto corretta in diritto. Poiché l’art. 62 bis cod. pen. non precisa le condizioni che legittimano la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, il giudice può infatti fondare la propria decisione sul punto anche riferendosi ad una sola circostanza attinente alla personalità del colpevole, o all’entità del reato, o alle modalità di esecuzione di esso. In tal caso, il preminente e decisivo rilievo accordato all’elemento considerato implica il superamento di eventuali altri elementi suscettivi di opposta significazione, i quali restano implicitamente disattesi.
    8.2. Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, si tratta di doglianza presente nei motivi di appello, nei quali la ricorrente aveva svolto censure anche in merito al trattamento sanzionatorio.
    La censura tuttavia è manifestamente infondata, in quanto il primo giudice aveva richiamato i criteri di cui all’art. 133, c.p., muovendo da una pena base di 1 mese e gg. 10 di arresto ed € 31.000,00 di ammenda, aumentandola per la continuazione a 2 mesi di arresto ed € 32.000,00 di ammenda, ritenendola pena equa.
    Il richiamo ai criteri di cui all’art. 133, c.p., nel caso in esame, bene può ritenersi sufficiente al fine di soddisfare l’onere motivazionale, trovando applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante: Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 – dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).
    Nella specie, la pena inflitta non supera tale “media edittale” avuto riguardo al trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 44, lett. c), TU Edilizia (arresto fino a due anni e ammenda da 15.493 a 51.645 euro), donde la motivazione fornita dal primo giudice è sufficiente e l’omessa motivazione sulla doglianza difensiva in tema di trattamento sanzionatorio non inficia la sentenza impugnata, atteso che avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Trova infatti applicazione il principio consolidato secondo cui in tema d’impugnazioni, è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ah origine” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le più recenti: Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019 – dep. 18/11/2019…). […]