Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14558 del 2018, dep. il 29/03/2018

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RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 7 aprile 2016 confermava la decisione del Tribunale di Agrigento del 3 giugno 2015 che aveva condannato […] e […] alla pena di mesi 2 di arresto ed C 10.000,00 di ammenda, ciascuno, per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 44 lettera C, d.P.R. 380/2001, perché, il primo nella qualità di proprietario e committente, gli altri quali esecutori materiali in concorso tra loro, senza il previo permesso di costruire ed il prescritto N.O. della sovrintendenza dei BB.CC .AA realizzavano in zona sottoposta a vincolo paesaggistico i seguenti lavori edili: recinzione di un’area di circa 10.000 mq, con muro di cinta rivestito in pietra grezza, sormontato con paletti in cemento prefabbricati, con ingresso delimitato da due pilastri in cemento armato; accertato in 2 luglio 2011 in […].
2. Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2. 1. Per […]. Violazione di legge, art. 44, comma 1, lettera C, d.P.R. 380/2001 e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sulla responsabilità, in quanto il terreno recintato non risulta di 10.000 mq ma di soli 145 mq, come dichiarato dal teste […] del Comune di […]. Erronea è la qualificazione di nuova costruzione di un muretto di soli 50 cm circa di altezza, per mq 145; la recinzione della proprietà non necessita di permesso a costruire, avendo la sola funzione di abbellire e proteggere la proprietà. L’intervento era sottoposto alla sola D.I.A. con l’applicazione delle sanzioni amministrative.
2. 2. Violazione di legge, art. 131 bis del cod. pen., in quanto la lieve entità dell’abuso avrebbe comunque meritato una sentenza di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, anche in considerazione dello spontaneo abbattimento del muro.
2. 3. Prescrizione del reato. I lavori sono stati accertati alla data del 2 luglio 2011 e quindi alla data del 2 luglio 2016 il reato risulta prescritto.
3. Per […]. Violazione di legge, art. 29 d.P.R. 380/2001; mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Agli atti del processo non si rinviene alcuna prova dalla quale desumere che i due imputati abbiano partecipato alla costruzione dell’opera. La mera ed occasionale presenza, sui luoghi del sequestro,non risulta sufficiente per l’affermazione della loro responsabilità. Il […] riferiva solo della presenza di due soggetti, non del loro contributo attivo alla costruzione. Il reato contestato è un reato proprio del quale rispondono il proprietario, il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori. Hanno chiesto pertanto l’annullamento della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi risultano inammissibili, per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità; inoltre relativamente al denunciato travisamento (recintati soli 145 mq e non 10.000) per assenza di motivo in appello. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) con motivazione adeguata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, con corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte di Cassazione evidenzia la commissione dei fatti, da parte dei ricorrenti, nelle rispettive qualità individuate nell’imputazione, ovvero la realizzazione di una “recinzione di 10.000 mq con un muro di cinta in cemento armato rivestito in pietra grezza, sormontato da paletti in cemento, con ingresso delimitato da due colonne, e avuto riguardo alla struttura e all’estensione dell’opera ha senza meno modificato l’assetto del territorio, avuto riguardo alla sua notevole dimensione desunta dall’ampiezza della superficie (circa 10.000 mq) racchiusa dal muro medesimo”. La decisione quindi risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene per le recinzioni necessario il permesso a costruire, quando la struttura, e l’estensione dell’area relativa, modifica l’assetto urbanistico: “In tema di reati edilizi, la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, lo stesso sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione” di cui all’art. 3, lett. e), del d.P.R. n. 380 del 2001. (Fattispecie relativa a muro in cemento armato avente spessore di cm. 25 ed un’altezza di circa metri 1,80)” (Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014 – dep. 15/12/2014, […] e altro, Rv. 26152101).
4. 1. Il ricorrente, […], ritiene che l’area recintata fosse di soli 154 mq, denunciando un sostanziale travisamento delle prove sul punto. Si deve rilevare che il travisamento delle prove, se reale, sarebbe avvenuto nel giudizio di primo grado e non in quello di appello, senza proposizione nei motivi di appello della relativa questione: «Il travisamento della prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto al giudice dell’appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per Cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato» (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014 – dep. 24/11/2014, […], Rv. 26143801). Inoltre deve anche osservarsi che il verbale della testimonianza (ritenuta travisata) è trascritto solo in parte nel ricorso introduttivo e ciò già sarebbe sufficiente – da solo – a determinare l’inammissibilità del relativo motivo: “Il ricorso per Cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, in quanto necessarie ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione” (Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010 – dep. 26/08/2010, […] ed altri, Rv. 24814101; vedi anche Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 – dep. 14/03/2012, S., Rv. 25234901).
5. Per il ricorso di […] la sentenza rileva che il teste escusso, in primo grado, aveva riferito che gli stessi al momento dell’accertamento erano stati sorpresi mentre lavoravano all’esecuzione dell’opera abusiva. Il ricorso sul punto risulta estremamente generico limitandosi a dire che non sussistono le prove, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
Del resto “La natura di reati “propri” degli illeciti previsti dalla normativa edilizia (art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non esclude che soggetti diversi da quelli individuati dall’art. 29, comma primo, del decreto medesimo, possano concorrere nella loro consumazione, in quanto apportino, nella realizzazione dell’evento, un contributo causale rilevante e consapevole. (Nella specie si trattava degli operai, materiali esecutori dei lavori abusivi)” (Sez. 3, n. 16571 del 23/03/2011 – dep. 28/04/2011, […] e altri, Rv. 25014701; vedi anche Sez. 3, n. 7765 del 07/11/2013 – dep. 19/02/2014, […], Rv. 25830001).
6. Relativamente alla richiesta applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen., norma già in vigore alla data della decisione impugnata, non risulta che la stessa sia stata avanzata al giudice di merito, e quindi l’istanza è inammissibile in sede di legittimità: “In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado)” (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 – dep. 16/05/2016, […], Rv. 26667801; vedi anche Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016 – dep. 17/10/2016, […], Rv. 26828101).
7. Alla data della decisione impugnata (7 aprile 2016) la prescrizione non era maturata; il reato risulta accertato il 2 luglio 2011, quindi la prescrizione – come ritenuto nel ricorso, si configurerebbe al 2 luglio 2016, oltre il periodo di sospensione per rinvio relativo all’astensione del difensore.
L’inammissibilità del ricorso esclude la valutazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata. “L’inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)” (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). […]