Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15138 del 2018, dep. il 05/04/2018

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 luglio 2017, il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame, avanzata da […], avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Oristano, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, e 181 d.lgs n. 42 del 2004, di un manufatto edilizio in corso di costruzione, in assenza di titolo autorizzativo e di autorizzazione paesaggistica, e confermato il relativo decreto di sequestro.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti sul rilievo che erano in corso di esecuzione (in data 14/02/2017) lavori di demolizione di un preesistente manufatto e ricostruzione in zona vincolata, perché a meno di m. 300 dalla linea di battigia, in assenza di permesso a costruire, perché quello rilasciato nel 2013 era scaduto e, comunque, non legittimante i lavori in corso di esecuzione, e in assenza di autorizzazione paesaggistica, e del periculum in mora in presenza di struttura non ultimata, da cui l’esigenza di evitare la protrazione dell’illecito e la compromissione del bene tutelato dalla contravvenzione paesaggista, derivante dalla utilizzazione della struttura abusiva una volta ultimata.
2. Avverso l’ordinanza l’indagata ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti di cui all’art. 181 d.lvo n. 42 del 2004.
Il Tribunale avrebbe confermato il decreto di sequestro preventivo in presenza di un reato paesaggistico per il quale era maturata la prescrizione sin dal dicembre 2016. Come contestato nel capo di imputazione contenuto nel decreto di sequestro preventivo, la data del commesso reato è stata indicata nel dicembre 2012, sicchè in assenza di alcun atto interruttivo la prescrizione sarebbe maturata al dicembre 2016. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 181 d.lvo n. 42 del 2004 e travisamento della prova.
Il Tribunale avrebbe confermato il provvedimento di sequestro con motivazione incongrua sotto il profilo della assenza di titoli autorizzativi a realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione, come accertato, mentre attraverso l’esame degli aerofotogrammi in atti si sarebbe potuto accertare l’esatta entità dell’intervento e la reale consistenza volumetrica. In secondo luogo il Tribunale, con evidente travisamento della prova, non avrebbe considerato che la ricorrente è titolare di autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del d.lvo n. 42 del 2004, rilasciata dal Comune di […].
In data 19/11/2017, il difensore della ricorrente ha depositato memoria con cui ha dato atto che, in data 8 agosto 2017, la ricorrente aveva depositato istanza di accertamenti di conformità e che, in data 26 ottobre 2017, era stata rilasciata autorizzazione paesaggistica, e ha insistito nell’accoglimento del ricorso rilevando che le opere ritenute abusive sarebbero conformi agli strumenti urbanistici vigenti al momento della commissione degli abusi e a quelli vigenti al momento dell’esame dell’istanza di accertamento di conformità, e in ogni caso sarebbe applicabile la legge Regione Sardegna n. 8 del 2015 che, all’art. 39 comma 15 consente la demolizione e ricostruzione entro la fascia di m. 300 dal mare, in quanto operazione di riconversione architettonica e paesaggistica.
3. Il Procuratore generale, all’udienza, ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.- Il ricorso non è fondato per le ragioni qui esposte.
5.- Il primo motivo di ricorso non è fondato poiché risulta dal provvedimento impugnato che il reato di costruzione in assenza di permesso e di autorizzazione paesaggistica è stato accertato in data 14/02/2017, all’atto del sopralluogo (pag. 3). Secondo l’ordinanza impugnata, alla data del sopralluogo vi erano lavori di costruzione di un manufatto su struttura preesistente, collocata in ambito di tutela paesaggistica perché a meno di m. 300 dalla linea di battigia in zona dichiarata di interesse pubblico, in assenza di concessione edilizia e autorizzazione paesaggistica, perché la sola concessione edilizia esibita era scaduta (rilasciata 1’08/10/2003 con dichiarazioni di inizio lavori il 10/05/2016) e concerneva lavori di “riqualificazione e ristrutturazione di una fabbricato”, mentre i lavori in corso avevano comportato la demolizione e la successiva ricostruzione dell’intero fabbricato. Da qui la manifesta infondatezza dell’eccezione difensiva di prescrizione dei reati.
Come è noto, il reato urbanistico al pari del reato paesaggistico, hanno natura permanente e la loro consumazione, che ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione, perdura fino alla cessazione dell’attività edilizia abusiva (ex multis Sez. 3, n. 50620 del 18/06/2014, Urso, Rv. 261916), momento nel quale inizia a decorrere il termini di prescrizione. La cessazione dell’attività, come ricorda la giurisprudenza, coincide con l’ultimazione dei lavori per il completamento dell’opera (Sez. 3, n. 38136 del 25/9/2001, Triassi, Rv. 220351), con la sospensione dei lavori volontaria o imposta ad esempio mediante sequestro penale (Sez. 3, Sentenza n. 49990 del 04/11/2015, P.G. in proc. Quartieri e altri, Rv. 265626), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l’accertamento del reato e sino alla data del giudizio (Sez. 3, n. 29974 del 6/5/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 260498).
Nel caso in esame, in presenza di lavori in corso di costruzione, il termine di prescrizione decorre dal sequestro del bene disposto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Oristano il 6 giugno 2017.
3 6.- Il secondo motivo di ricorso è inammissibile giacchè con esso la ricorrente censura il provvedimento sotto il profilo dell’incongruenza, illogicità e travisamento della prova, vizio non deducibile ex art. 325 cod.proc.pen..
Va anzitutto ricordato che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Secondo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; ), nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093), parimenti si è precisato che l’omesso esame di punti decisivi per l’accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l’emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione censurabile con ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011).
Nel caso in esame, la ricorrente chiede una diversa valutazione in punto entità dei lavori fondata sugli accertamenti aerofotografici di cui ne chiede una diversa valutazione, giudizio non consentito in presenza di motivazione non apparente nel provvedimento impugnato.
7.- Infine, non è fondato il profilo di violazione di legge di cui alla memoria depositata, anche in parte diretto, oltre che a denunciare la violazione della legge Regione Sardegna, un non consentito sindacato nel merito sotto il profilo della legittimità dell’accertamento di conformità, non ammissibile in sede di ricorso avverso un provvedimento cautelare reale.
E’ ben vero che secondo la legge Regione Sardegna n. 8 del 2015, art. 39 comma 15: ” È consentita la demolizione degli edifici esistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e ricadenti nelle zone urbanistiche E, F ed H, nonché nelle zone urbanistiche G non contermini all’abitato. La ricostruzione dell’intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, non di meno è, del tutto evidente, che la verifica della ricorrenza dei presupposti di applicazione della legge debba essere valutata nel giudizio di merito.
8.- Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato […]