Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18509 del 2015, dep. il 05/05/2015

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RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria ricorre per cassazione impugnando la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa in data 26 settembre 2014 dal tribunale di Palmi che ha applicato, su accordo delle parti, a […] la pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda per i reati previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b) e dall’art. 95 omettendo di disporre la demolizione del manufatto abusivo.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria articola un unico motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con esso il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) lamentando che il tribunale aveva omesso di applicare le sanzioni accessorie dell’ordine di demolizione delle opere ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le opere abusive di cui alla citata norma il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita. Siccome l’art. 445 cod. proc. pen. equipara la sentenza emessa a seguito di patteggiamento alla sentenza di condanna, l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, va disposto anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti.

In proposito questa Corte (v. per tutte Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212) ha precisato che non assume rilievo il fatto che l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento.

3. Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione, ordine che il Collegio dispone ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l) (Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, P.G. in proc. Costi, Rv. 246769). […]