Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18910 del 2018, dep. il 03/05/2018

[…]

RITENUTO IN FATTO

1.1 sigg.ri […] e […] ricorrono per l’annullamento dell’ordinanza del 19/01/2017 del Tribunale di Napoli che ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione disposto con sentenza del 06/02/2007 di quello stesso Tribunale (irr. il17/04/2007). 1.1.Con il primo motivo eccepiscono, ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale perché eseguita in violazione degli artt. 157, commi 7 e 8, 161, comma 4, 171, cod. proc. pen..
1.2.Con il secondo eccepiscono, ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la carenza assoluta di motivazione in ordine ai motivi proposti ai punti 2 e 3 del ricorso per incidente di esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.I ricorso sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati.
3.[…] aveva eletto domicilio per le notificazioni presso […]. Constata l’assenza del destinatario, l’ufficiale giudiziario aveva provveduto a depositare il plico presso la casa comunale, affiggendo alla porta il relativo avviso e dandone comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La lettera raccomandata non è stata recapitata per irreperibilità del destinatario.
3.1. La ricorrente lamenta che, in conseguenza della irreperibilità della domiciliataria, la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata presso il difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen..
3.2. Secondo l’autorevole arresto di questa Corte, << La notificazione di un atto all’imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l’assunzione di informazioni sul posto e presso l’ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell’elezione di domicilio. Allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l’atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non sia reperito l’imputato né vi siano altre persone idonee a ricevere>> (Sez. U., n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120). Spiega la sentenza che «il sistema delineato dagli artt. 161, 162, 163 e 164, cod. proc. pen. per le notificazioni da eseguirsi presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero mediante consegna dell’atto al donniciliatario, si palesa quale complesso di disposizioni esaustivo, ai fini del perfezionamento della notificazione, e si pone come alternativo a quello previsto dall’art. 157 cod. proc. pen. per la prima notificazione all’imputato non detenuto; sistema che non può essere contaminato con l’applicazione di disposizioni riguardanti le ipotesi della prima notificazione, che risultino incompatibili con esso. Tale sistema, in particolare, è fondato sul dovere dell’imputato, che ne sia stato adeguatamente edotto, di dichiarare o eleggere domicilio e di comunicare alla autorità giudiziaria ogni successiva variazione ai
sensi dell’art. 161, commi 1 e 2, cod. proc. pen. È opportuno precisare sul punto che l’art. 163 cod. proc. pen., secondo il quale “Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 157”, per la clausola di salvaguardia in esso contenuta, attiene alla individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell’atto e non al luogo o alle modalità della notificazione. Infatti, le modalità di esecuzione della notifica stabilite dall’art.157, comma 8, cod. proc. pen., per il testuale riferimento della norma, sono consequenziali al verificarsi delle situazioni ipotizzate dal comma 7 del medesimo articolo (mancanza, inidoneità, rifiuto di ricevere l’atto con conseguente obbligo di effettuare nuove ricerche dell’imputato); situazioni di per sé preclusive della possibilità di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domiciliatario e idonee ad individuare l’ipotesi prevista dall’art.161, comma 4, cod. proc. pen. La impossibilità di procedere alla notifica nelle mani della persona designata quale domiciliatario, per il rifiuto di ricevere l’atto ovvero per il mancato reperimento del domiciliatario o dell’imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee, integra l’ipotesi della impossibilità della notificazione ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sicché non è consentito, in tali casi, procedere con le forme previste dall’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. Pertanto, nell’ipotesi in cui la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto risulti impossibile per una delle cause previste dall’art. 157, comma 7, cod. proc. pen., la notificazione deve essere eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, stesso codice, mentre è preclusa la possibilità di procedere con le forme previste dall’art.157, comma 8, cod. proc. pen.». Occorre tuttavia precisare che nel caso esaminato dalla Corte «il domiciliatario non [era] stato reperito nel domicilio eletto, nonostante l’assunzione di specifiche informazioni sul posto e presso il locale ufficio di anagrafe; né risulta[va] risiedere o abitare in quel Comune».
3.3. Ne risulta che non sempre, né necessariamente, la “irreperibilità” del domiciliatario attestata dall’agente postale comporta la automatica impossibilità di procedere alla notifica dell’atto nel domicilio eletto; occorre che tale irreperibilità determini l’inidoneità del domicilio eletto. Nel caso di specie, infatti, non solo risulta che la sig.ra […] risiedeva nel Comune di […], presso il domicilio eletto, ma che l’avviso di deposito del provvedimento oggi impugnato è stato regolarmente notificato a mezzo posta proprio presso detto domicilio e a mani proprie della […].
Il che dimostra, da un lato che l’irreperibilità della domiciliataria era solo momentanea, dall’altro che l’elezione di domicilio era idonea e non ricorreva alcune della delle situazioni ipotizzate dall’art. 157, comma 7, cod. proc. pen. (mancanza, inidoneità, rifiuto di ricevere l’atto con conseguente obbligo di effettuare nuove ricerche dell’imputato), preclusive della possibilità di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domiciliatario e idonee ad individuare l’ipotesi prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen..
3.4. La notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale al […] è stata effettuata ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod. proc. pen., mediante deposito dell’atto presso la casa comunale e avviso del deposito mediante lettera raccomandata. L’avviso è stato immesso in cassetta e il plico depositato presso l’ufficio postale. Sostiene il ricorrente che il deposito presso la casa comunale non è stato preceduto dalle ricerche presso i luoghi indicati dall’art. 157, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e che, in ogni caso, di tale attività – ove posta in essere – l’ufficiale giudiziario non ha dato atto.
3.5. 0ccorre in primo luogo evidenziare che la omessa indicazione, nella relazione di notificazione, delle «ricerche effettuate» (art. 168, comma 1, cod. proc. pen.), costituisce mera irregolarità che non vizia la notificazione stessa (in questo senso, Sez. 5, n. 3215 del 22/05/1998, Tonini, Rv. 211306). Quanto alla mancata effettuazione delle preventive ricerche deve essere ribadito l’indirizzo di questa Corte secondo il quale il ricorso alla procedura di notificazione all’imputato attraverso il deposito dell’atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa. L’omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell’art. 171, lett. d), cod. proc. pen. che, inficiando il procedimento della “vocatio in ius”, ha carattere assoluto ai sensi dell’art. 179 stesso codice (Sez. 6, n. 5722 del 22/01/2015, Moretti, Rv. 262065; Sez. 1, n. 40204 del 29/09/2010, Manzari, Rv. 248462; Sez. 6, n. 9183 del 28/01/2004, Cazzetta, Rv. 229445).
3.6. Nel caso di specie, la notificazione è stata eseguita presso l’abitazione del ricorrente il quale non solo non allega l’esistenza (e la conoscenza da parte dell’ufficiale giudiziario) di uno dei luoghi alternativi previsti dall’art. 157, commi 1 e 2, cod. proc. pen., ma non contesta nemmeno di vivere abitualmente nel luogo nel quale è stato affisso l’avviso di deposito e quindi recapitata la raccomandata informativa. Correttamente, dunque, il tentativo di notificazione è stato effettuato presso la «casa di abitazione» del ricorrente.
3.7. Il primo motivo è, dunque, manifestamente infondato.

4. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.
4.1. In violazione del principio di autosufficienza del ricorso, i ricorrenti non indicano in modo specifico quali fossero i motivi negletti dal Tribunale che, nel respingere la loro domanda, ha affermato che il Comune di […] aveva rigettato l’istanza di condono. La genericità del motivo non consente di comprendere in che modo la “ratio decidendi” (apparentemente corretta) del provvedimento impugnato potrebbe essere sovvertita dall’eccepito mancato esame delle ragioni difensive. Non è nemmeno chiara, nell’economia del ricorso, la funzione del generico riferimento alla richiesta di estinzione del procedimento di esecuzione delle sanzioni amministrative, visto che il rigetto della domanda di condono ne presuppone logicamente il contrario. Il rigetto della domanda di condono non lascia alternative rispetto all’opposta tesi della astratta condonabilità dell’opera, tesi che si può fondare sul malgoverno degli elementi di conoscenza a disposizione della pubblica amministrazione ovvero delle norme che ne disciplinano il procedimento; ma di tutto ciò non v’è traccia nel ricorso.
4.2. Nè assume miglior fortuna la tesi, appena accennata, della estinzione dell’ordine di demolizione per prescrizione ai sensi dell’art. 173, cod. pen..
4.3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa e non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen., atteso che quest’ultima disposizione si riferisce esclusivamente alle sole pene principali (così già Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573; più recentemente, nello stesso senso, Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Mercurio, Rv. 250336; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540; Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977).

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue […]