[…]
RITENUTO IN FATTO
- La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del
21.3.2016 del Tribunale di Napoli – con la quale […] e […] erano stati dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt 44, comma 1, lettera c), 83,95 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 comma 1 bis del d.lvo 42/2004, per avere abusivamente realizzato, nelle rispettive qualità di proprietaria e committente un manufatto di circa mq 80, in assenza del permesso di costruire e dell’autorizzazione di cui all’art. 146 d.lgs 42/200 e condannati alla pena di mesi dieci di reclusione ciascuno -, previa riqualificazione del delitto di cui 181 comma 1 bis del d.lvo 42/2004 nella ipotesi contravvenzionale di cui al comma 1 dello stesso art. 181, rideterminava la pena in mesi otto di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda. - Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione,
tramite il difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.
[…] articola tre motivi di ricorso.
Con i primi due motivi deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’affermazione di responsabilità per le contravvenzioni contestate,
lamentando che la condanna si era basata esclusivamente sul titolo di proprietaria
del terreno ove erano state realizzate le opere abusive e che non poteva assumere
valore probatorio il legame di parentela che la legava all’esecutore materiale delle
opere presente sul terreno al momento del sequestro del manufatto.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione
di responsabilità per il contestato reato paesaggistico, non avendo la Corte
territoriale motivato in ordine alla effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.
[…] articola quattro motivi di ricorso.
Con i primi tre motivi deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’affermazione di responsabilità deducendo che la realizzazione di un
mero rifacimento dell’intonacatura del fabbricato preesistente non poteva
integrare le contravvenzioni contestate.
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione
di responsabilità per il contestato reato paesaggistico, non avendo la Corte
territoriale motivato in ordine alla effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.
Il procedimento veniva assegnato alla Settima Sezione; in data 16.10.2018 è
stata depositata memoria nell’interesse della ricorrente […], nella
quale la difesa ha contestato la rilevata inammissibilità del ricorso ed ha chiesto la riassegnazione del ricorso a sezione ordinaria; il procedimento veniva, poi, rimesso a questa Sezione ordinaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
- I primi due motivi di ricorso di […] sono manifestamente infondati.
La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, come
tale non sindacabile in sede di legittimità, ha individuato il fondamento della
responsabilità della […], dando rilievo non solo al titolo proprietario del
terreno, sul quale era in corso di edificazione il manufatto abusivo, ma anche alla
presenza dell’imputata al momento del sopralluogo ed al rapporto di parentela
esistente con l’esecutore materiale delle opere abusive.
La motivazione è in linea con i principi di diritto affermati in sublecta materia
da questa Suprema Corte. Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza
di questa Corte in tema di reati edilizi, l’individuazione del proprietario non
committente quale soggetto responsabile dell’abuso edilizio può essere desunta
da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale,
alla realizzazione del manufatto, come la piena disponibilità giuridica e di fatto del
suolo, l’interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, i rapporti di parentela
o affinità tra terzo e proprietario, la presenza di quest’ultimo “in loco” e lo
svolgimento di attività di vigilanza nell’esecuzione dei lavori o dal regime
patrimoniale dei coniugi (Sez 3,n.52040 del11/11/2014, Rv.261522); grava,
inoltre, sull’interessato l’onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che,
nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua
volontà (Sez. F, n.35537 del 28/08/ 2003, Rv.228295).
2. I primi tre motivi di ricorso di […] sono inammissibili.
Le questioni prospettate non avevano costituito specifico motivo di appello.
Va, quindi richiamato l’orientamento costante di questa Corte (Sez. U.
30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non
dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria
dell’impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per
cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso
di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del
24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni
stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza
(Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie. - Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa all’affermazione di
responsabilità per il reato paesaggistico, oggetto del terzo motivo di ricorso di
[…] e del quarto motivo di ricorso di […].
Costituisce, infatti, ius receptum che il reato contemplato dall’art. 181 del
d.lgs 42/2004, è un reato formale e di pericolo che si perfeziona,
indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con la semplice esecuzione
di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamente sull’originario
assetto dei luoghi sottoposti a protezione (Sez.3, n.11048 de 18/02/2015,
Rv.263289; Sez. 3, n.6299 del 15/1/2013, Simeon, Rv. 25449; Sez. 3, n. 28227
del 8/6/2011, Verona, Rv. 250971; Sez. 3, n.2903 del 20/10/2009(dep.2010),
Soverini, Rv. 245908 ed altre prec. conf.).
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