[…]
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di […] ha proposto ricorso avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 30 giugno 2017 con la quale è stato rigettato l’incidente di esecuzione proposto dal ricorrente avverso l’ordine di demolizione ingiunto al ricorrente dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo.
2. Ha premesso il difensore che con la sentenza della Corte D’Appello di Palermo del 20 aprile 2005, irrevocabile il 21 novembre 2007, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Agrigento, […] è stato condannato per i reati di violazione dei sigilli ed abuso edilizio, con riferimento ad una terza elevazione realizzata nel settembre del 2003, in un preesistente fabbricato già acquisito al patrimonio comunale, con conferma dell’ordine di demolizione delle opere abusive disposto in primo grado.
2.1. Rileva la difesa che il 18 gennaio 2017 la Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo ha notificato, unicamente al difensore, l’ingiunzione alla demolizione delle opere abusive entro 90 giorni dalla notifica.
Rileva la difesa di aver proposto incidente di esecuzione avverso tale provvedimento eccependo:
– la nullità della notifica dell’ingiunzione a demolire notificata unicamente al difensore presso il domicilio eletto, essendo lo […] all’epoca del processo di appello grado latitante e contumace;
– il difetto di legittimazione passiva dello di […] in ordine all’ingiunzione a demolire in quanto dalla sentenza si evince che l’immobile è stato da tempo acquisito al patrimonio comunale;
– l’incompetenza funzionale della Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo ai sensi del combinato disposto degli artt. 655 comma 1 e 665 comma 2 cod. proc. pen., sussistendo la competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, in quanto la sentenza di appello aveva semplicemente riformato la sentenza di primo grado in relazione alla pena.
Rilevava altresì la difesa che l’ordine di demolizione riguardava la terza elevazione fuori terra e che la demolizione avrebbe potuto provocare potenziali gravi pericoli per la pubblica e privata incolumità, tenuto conto che allo stato le altre due elevazioni dovrebbero rimanere integre.
2.2. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto i vizi di violazione di legge, in riferimento agli artt. 7 L. 47/85 (oggi art. 31 comma 9 DPR 380/2001), 655 e 656 comma 5, 164 cod. proc. pen., e della motivazione.
Rileva la difesa che la Corte di appello ha rigettato l’eccezione di nullità ritenendo l’ingiunzione un atto non processualmente necessario e di cui l’interessato ne sarebbe comunque venuto a conoscenza come risulta dalla procura rilasciata al difensore. Dopo aver riportato il contenuto del provvedimento di ingiunzione emesso della Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo, la difesa ha riportato la massima della sentenza del 8 gennaio 2015, n.254 della Corte di Cassazione, Sez. 3, sull’obbligo di notifica dell’ordine di demolizione all’imputato ed al suo difensore ed ha richiamato le massime della giurisprudenza sull’efficacia limitata al processo di cognizione dell’elezione di domicilio.
Ha quindi allegato la copia della procura dalla quale non risulta la conoscenza dell’ordine di demolizione.
Rileva la difesa che la stessa Corte di appello di Palermo ha citato una massima della Corte di Cassazione sulla necessità della notifica dell’ordine di demolizione al condannato, mentre sono inconferenti le sentenze citate dalla Corte di Appello di Palermo sull’ordine di demolizione emesso dalla p.a.
2.3. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto i vizi di violazione di legge, con riferimento agli artt. 7 L. 47/85 (oggi art. 31 comma 9 DPR 380/2001), 655 e ss. cod. proc. pen. e della motivazione.
In estrema sintesi, la difesa ritiene sussistente il difetto di legittimazione per essere l’immobile acquisito al patrimonio comunale e non essendone più il ricorrente il proprietario.
2.4. Con il terzo motivo la difesa ha dedotto i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 7 L. 47/85 (oggi art. 31 comma 9 DPR 380/2001), 655 comma 1 e 665 comma 2 cod. proc. pen., sussistendo a suo dire il difetto di competenza della Procura generale della Corte di Appello, ed il vizio della motivazione.
Secondo la difesa, il P.G. aveva già esaurito il potere di esecuzione rispetto alle pene di cui alla sentenza del 20 aprile 2005 della Corte di Appello di Palermo per effetto del provvedimento di unificazione di pene concorrenti e richiesta di indulto allegato al ricorso per cassazione ed in quanto l’ordine di demolizione era stato emesso dal Giudice di primo grado e confermato dalla sentenza di appello.
La difesa ritiene che la competenza funzionale all’esecuzione dell’ordine di demolizione sia del P. M. presso il Tribunale.
2.5. Con il quarto motivo la difesa ha dedotto i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 7 L. 47/85 (oggi art. 31 comma 9 DPR 380/2001), 655 e ss. cod. proc. pen., e della motivazione poiché l’ordine di demolizione riguarda la terza elevazione fuori terra e la demolizione potrebbe provocare potenziali gravi pericoli per la pubblica e privata incolumità, tenuto conto che le altre due elevazioni dovrebbero rimanere integre.
La difesa ha contestato la motivazione della Corte di appello di Palermo rilevando non meramente ipotetica la possibilità di danneggiare le due elevazioni estranee al provvedimento di ingiunzione: per la difesa, avendo il ricorrente investito, della questione il Giudice dell’esecuzione quest’ultimo aveva quantomeno il dovere di effettuare delle indagini tecniche al fine di confutare l’assunto difensivo.
Per la difesa, la presenza di rischi giustifica la possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di disporre la revoca dell’ordine di demolizione a seguito della sopravvenuta impossibilità di eliminare l’abuso per cui è condanna (arg. Cass. 7 luglio 2015 n. 28766).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe gli altri. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di reati edilizi, l’ingiunzione a demolire del p.m., che è l’atto iniziale dell’esecuzione dell’ordine di demolizione disposto dal giudice con la sentenza di condanna ex art. 31, comma nono, del d.P.R. n. 380 del 2001, deve essere notificata dal pubblico ministero non al difensore ma esclusivamente al condannato. Tale notifica è infatti preordinata a consentire al condannato lo spontaneo adempimento dell’obbligo senza ulteriori aggravi di spese a suo carico (Cass. Sez. 3, n. 254 del 07/10/2014, Rv. 261789, Menduni).
Va per altro notato che la Corte di appello ha citato a pagina 3 del provvedimento una sentenza della Corte di Cassazione che si fonda sullo stesso principio.
Correttamente la difesa ed il Procuratore Generale hanno ritenuto nulla la notifica presso il domicilio eletto per il giudizio di cognizione perché la sua efficacia non si estende al giudizio di esecuzione.
Cfr. sul punto Cass. Sez. 3, n. 14930 del 11/02/2009 Rv. 243385, Amato: La determinazione del domicilio dichiarato o eletto opera solo nel giudizio di cognizione sino alla conclusione irrevocabile dello stesso e non si estende pertanto al giudizio di esecuzione.
Cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 43551 del 10/10/2013, Rv. 257173, Ciranna: In tema di procedimento camerale di esecuzione, è nulla la notifica all’interessato dell’avviso di fissazione di udienza effettuata mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., per essere divenuta impossibile la notifica presso il domicilio dichiarato nella fase di cognizione.
Si veda anche Cass. Sez. 1, n. 46265 del 23/10/2007, Rv. 238769, Colantoni che ha affermato che l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore, fatta dall’imputato nel procedimento di cognizione, cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza irrevocabile e, conseguentemente, non è utilizzabile per la fase esecutiva della pena e nel procedimento di sorveglianza. Da dunque disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo […]