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Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ordinanza 4 giugno 2008, il GIP del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice della esecuzione, con ordinanza emessa in data 17 aprile 2011 rigettava l’istanza di revoca, o di sospensione, dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo impartito con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile in data 1 luglio 2007.
Ricorre avverso la detta ordinanza la condannata […] a mezzo del difensore fiduciario deducendo violazione di legge e difetto di motivazione.
Rileva che l’ingiunzione a demolire non avrebbe potuto essere emessa in pendenza di un ricorso amministrativo dinnanzi al T.A.R. avverso l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di […] la cui decisione era prevedibile che sarebbe intervenuta in tempi brevi.
Il ricorso è manifestamente infondato.
È appena il caso di ricordare come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’ordine di demolizione, conseguente alla pronuncia di una sentenza penale irrevocabile di condanna per illecito edilizio, costituisce espressione di un potere dispositivo autonomo attribuito dalla legge alla autorità giudiziaria, il quale può eventualmente concorrere con quello omologo della P.A., onde è il Pubblico Ministero competente ad eseguirlo, mentre è il giudice dell’esecuzione che deve accertarne in sede di incidente la compatibilità con eventuali atti che siano stati emanati dalla autorità amministrativa (v. Cass. Sez. 3 17.10.2007 n. 42978, Parisi, Rv. 238145).
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive sfugge, pertanto, alla regola del giudicato ed è riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca consentita però solo in presenza di determinazioni della autorità o giurisdizione amministrativa incompatibili con l’abbattimento del manufatto ovvero quando sia ragionevolmente prevedibile, in base a elementi concreti, che un tale provvedimento sarà adottato in breve arco temporale.
Pertanto, non è sufficiente, per neutralizzare l’ordine in esame, la mera possibilità che in tempo lontano – o, comunque, non prevedibile – saranno emanati atti favorevoli al condannato non potendosi rinviare sine die la tutela del territorio che l’ordine di demolizione è finalizzato a reintegrare.
Questi principi tendono a salvaguardare, in un armonico equilibrio, due interessi meritevoli di protezione: quello pubblico alla rapida riparazione del bene violato e quello del privato volto ad evitare un danno irreparabile in presenza di una situazione giuridica che potrebbe evolversi a suo favore.
In tale contesto, il Giudice della esecuzione è tenuto ad una attenta disamina sui possibili esiti e sui tempi di definizione della procedura amministrativa relativa all’ingiunzione di demolizione alla base della richiesta in sede penale mirata ad ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine.
Rientra, infatti, nel potere-dovere del Giudice dell’esecuzione accertare il possibile esito della richiesta di annullamento dell’ordine (amministrativo) di demolizione e l’esistenza di eventuali cause ostative ad un suo accoglimento (astenendosi dal concedere una dilazione della decisione, contrariamente a quanto ipotizzato dalla ricorrente. Egli deve, quindi, valutare i tempi di definizione del procedimento avanti la giurisdizione amministrativa e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di una rapida definizione dello stesso (v. Cass. Sez. 3A, 30.3.2000 n. 1388, Ciconte ed altri Rv 216071; Cass. Sez. 3″, 30.9.2004 n. 43878, Cacciatore, Rv. 230308 Cass. Sez. 3 5.3.2009 n. 16686, Marano, Rv. 243463).
Nel caso concreto è pacifico che il Giudice ha effettuato il doveroso controllo all’esito del quale ha rilevato come non sussistessero provvedimenti della Pubblica Amministrazione inconciliabili con l’ordine di demolizione (in particolare provvedimento di acquisizione del manufatto al patrimonio del Comune o immissione in possesso da parte dell’organo pubblico).
Inoltre è altrettanto indiscusso che non solo non risultava presentata istanza di condono edilizio ma non era state neanche rilasciata eventuale concessione in sanatoria, pur avendone la parte fatto espressa riserva in sede di presentazione della richiesta di revoca o sospensione dell’esecuzione.
Appare quindi pienamente coerente con i principi più volte affermati da questa Corte che la mera presentazione di un ricorso al T.A.R. non consentiva di differire ulteriormente l’esecuzione dell’ordine: tale conclusione è ancor più in quanto in relazione a quanto osservato nella premessa dal momento che la prognosi sullo accoglimento del ricorso era assolutamente negativa stante la mancanza di prova sulla condonabilità (o sanabilità) dell’opera ed anzi mancando persino la documentazione della avvenuta presentazione di una istanza volta a tale scopo.
La motivazione offerta è quindi pienamente congrua e corretta e, come tale, insindacabile in sede di legittimità.
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