[…]
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi, appellata da […] e dal Procuratore generale, ha rideterminato la pena a questi inflitta, nella misura di mesi otto di arresto e € 10.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71, artt. 65 e 72 e art. 93-95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere, quale committente ed esecutore materiale delle opere, realizzato in assenza di permesso a costruire, senza preventiva denuncia presso il competente ufficio regionale, in zona sismica, eseguito lavori in corso al momento dell’accertamento, su immobile abusivo, consistiti nella realizzazione di un manufatto a due piani, ed ha ordinato la demolizione delle opere abusive.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 157- 161 cod.pen., art. 129 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione all’illogicità e travisamento della prova testimoniale dell'[…]. La Corte territoriale avrebbe escluso la declaratorie di estinzione del reato per prescrizione ritenendo, erroneamente e con travisamento della prova, la prosecuzione dei lavori, verificata alla data del sopralluogo del 23/04/2014, e ciò in quanto i lavori in corso alla data predetta (intonacatura e pavimentazione esterna) erano da considerarsi quale “attività libera” che non richiedeva alcun titolo abilitativo, e il manufatto si presentava nella stessa consistenza come edificato nel 1993, ed era oggetto della richiesta di concessione in sanatoria del 1995. L’immobile sequestrato nel 2014 versava nel medesimo stato di fatto in cui si trovava al momento del sequestro del 1993. Chiede l’annullamento per prescrizione del reato, maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
2.2. Violazione di legge in relazione al disposto ordine di demolizione del manufatto e ciò perché in contrasto con il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, quantomeno con riferimento al primo piano oggetto della istanza presentata nel 1995. 3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è, sotto tutte le prospettazioni difensive, inammissibile.
Secondo quanto accertato nelle conformi sentenze di merito, l’imputato aveva realizzato, nel lontano 1993, un manufatto abusivo, descritto nel capo di imputazione, a due piani; l’immobile abusivo era stato oggetto di richiesta di concessione edilizia in sanatoria ne 1995, non accoglibile atteso che l’imputato era stato condannato, in relazione al reato di cui all’art. 483 cod.pen., per avere falsamente dichiarato che il secondo piano era cioè completato con i muri perimetrali, situazione non vera, sicchè l’opera non era condonabile; infine, all’atto del sopralluogo in data 23/04/2014, era stata accertata la prosecuzione in corso di lavoro sul predetto immobile abusivo.
Sulla scorta di tali dati di fatto, manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce l’estinzione del reato per prescrizione.
Ed invero, al momento del sopralluogo in data 23 aprile 2014, erano in corso lavori edilizi (intonacatura e pavimentazione) su immobile abusivo (e non condonabile), sicchè, tenuto conto della natura permanente del reato dell’illecito urbanistico, la prescrizione non era maturata alla data della pronuncia della sentenza impugnata, e neppure alla data della presente pronuncia (la prescrizione maturerà il 23/04/2019). La tesi difensiva secondo cui, trattandosi di lavori in prosecuzione di immobile abusivo che non richiedevano titoli abilitativi, non inciderebbero sulla commissione del reato, è manifestamente infondata.
Il collegio condivide e intende dare continuità all’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la natura permanente dell’illecito urbanistico comporta che cessi la permanenza, momento nel quale inizia a decorre il termine di prescrizione, nel caso di realizzazione di immobile privo di titolo abilitativo solo con l’ultimazione di esso, ivi comprese le rifiniture.
La continuazione dei lavori anche di rifinitura, su immobile non ultimato non può che sostanziarsi in altro se non nella prosecuzione di un’attività vietata. E per tale ragione la condotta successiva in vista dell’ultimazione dei lavori configura di per sè illecito penale a prescindere dall’entità dell’intervento realizzato e della natura dei lavori.
Non rileva, infatti, la tipologia di lavori e la loro necessità di essere assistiti da titoli autorizzativi, anche l’attività edilizia c.d. libera in prosecuzione di un immobile abusivo, perché senza titolo, integra il reato di costruzione abusiva.
La prosecuzione dei lavori con interventi eseguiti per l’ultimazione dei lavori (pavimentazione esterna e intonacatura) su immobile abusivo integra il reato a prescindere dalla tipologia degli stessi, reato accertato all’atto del sopralluogo del 23 aprile 2014, momento nel quale inizia a decorrere il termine di prescrizione che non è, ad oggi, ancora decorso. Deve, pertanto, ribadirsi il principio, già espresso da una risalente pronuncia, secondo cui integra il reato contravvenzionale previsto dall’art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la prosecuzione dell’attività edilizia vietata in vista dell’ultimazione dei lavori, ciò a prescindere dall’entità degli interventi eseguiti (Sez. 3, n. 41079 del 20/09/2011, Latone, Rv. 251290 – 01).
5. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
E’ principio consolidato quello secondo il quale la concessione edilizia in sanatoria, il cui rilascio comporta l’estinzione del reato e la revoca dell’ordine di demolizione, deve avere ad oggetto l’intero immobile edificato in assenza di permesso a costruire. Si è, in tale ambito, affermato che in tema di reati urbanistici, non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria parziale, dovendo l’atto abilitativo postumo contemplare tutti gli interventi eseguiti nella loro integrità (Sez. 3, n. 22256 del 28/04/2016, Rongo, Rv. 267290 – 01; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260973 – 01).
Sempre in tema, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’opera deve essere infatti considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva (Sez. 3, n. 16622 del 8/4/2015, Pmt in proc. Casciato, Rv. 263473; Sez. 3, n. 15442 del 26/11/2014 (dep. 2015), Prevosto e altri, Rv. 263339; Sez. 3, n. 5618 del 17/11/2011 (dep.2012), Forte, Rv. 252125; Sez. 3 n. 34585 del 22/4/2010, Tulipani, non massimata; Sez. 3, n. 20363 del 16/3/2010, Marrella, Rv. 247175; Sez. 3, n. 4048 del 6/11/2002 (dep. 2003), Tucci, Rv. 223365). Peraltro, deve darsi atto che, secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato, neppure era stata rilasciata una concessione edilizia in sanatoria pur limitata al primo piano, in quanto l’opera, come indicato dal teste […], non era sanabile per effetto della falsa dichiarazione di completamento del secondo piano contenuta nell’istanza di concessione in sanatoria, per la quale l’imputato aveva riportato condanna.
Dunque, l’ordine di demolizione è stato correttamente impartito in presenza dei presupposti e non può essere revocato.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile […]