Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28527 del 2018, dep. il 20/06/2018

[…]

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 11/07/2017, a seguito di incidente di esecuzione proposto dal difensore di […], il Tribunale di Napoli revocava l’ordine di demolizione n. 183-184/2003 emesso dalla Procura di Napoli relativo alle opere abusive di cui alla sentenza di condanna n. 718/2002, rilevando che era intervenuta concessione edilizia in sanatoria- n. 27 rilasciata dal Comune di […] in data […]2011 per tutti gli immobili oggetto dell’ordine di demolizione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen

Il ricorrente deduce vizio di carente ed insufficiente motivazione per motivazione, in quanto il Tribunale non aveva considerato e valutato che la concessione in sanatoria non aveva ad oggetto tutte le opere abusive e che nella stessa si dava atto che le opere erano state ultimate nell’anno 1992 mentre l’accertamento di polizia nel corso del quale erano state rilevate le opere abusive (ancora allo stato grezzo) oggetto di sentenza era stato eseguito nell’anno 1999; inoltre, il Tribunale aveva omesso di sindacare in via incidentale l’eventuale illegittimità della concessione edilizia in sanatoria, alla luce del principio che la sanatoria degli abusivi edilizi idonea ad estinguere il reato deve riguardare l’intervento edilizio nel suo complesso e solo ove ricorra la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento di presentazione della domanda.

Il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. proprie conclusioni, con le quali rileva la fondatezza del ricorso essendo il Giudice dell’Esecuzione limitato a dare atto dell’avvenuto rilascio della concessione edilizia in sanatoria senza verificarne la legittimità; chiede, quindi, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Con memoria in data 26.3.2018, il difensore di ufficio di […] ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la genericità dei motivi di impugnazione e, comunque, l’infondatezza degli stessi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2 . Va ricordato che la demolizione ordinata dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9 d.P.R., 380\2001 ha natura di sanzione amministrativa e che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio ed ha carattere reale.

Per tali ragioni, l’ordine di demolizione impartito dal giudice può essere revocato dallo stesso giudice che lo ha emesso quando risulti incompatibile con un provvedimento adottato dall’autorità amministrativa, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza, fermo restando il potere-dovere del Giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260972; Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012, dep.2013, Oliva, Rv. 254426; Sez. 3, n. 25212 del 18/1/2012, Maffia, Rv. 253050; Sez.3, n.17066 del 04/04/2006, Rv.234321; Sez.3, n.17478 del 16/04/2002, Rv.221974; Sez. 3, n. 73 del 30/4/1992, Rizzo, Rv. 190604; Sez. 3, n. 3895 del 12/2/1990, Migno, Rv. 183768).

3. Nella specie, il Tribunale ha revocato l’ordine di demolizione limitandosi a prendere atto dell’intervenuto rilascio di concessione in sanatoria e senza nulla argomentare in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.

Un tale percorso argomentativo si rivela meramente apparente perché l’indagine che si richiedeva al giudice di merito, secondo il principio richiamato, avrebbe dovuto comportare una verifica, seppur incidenter tantum, della correttezza dell’iter seguito dalla pubblica amministrazione, con evidente elusione dell’obbligo di motivazione.

4. L’ordinanza impugnata va, pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Napoli perché proceda a nuovo esame, in conformità principio di diritto suesposto. […]