Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2893 del 2021, dep. il 25/01/2021

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28 giugno 2017 il Tribunale di … ha condannato … per la violazione dell’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A) e degli art. 71 e 72, in relazione agli art. 64 e 65, d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B) e l’ha assolto dal reato di cui agli art. 54, 1161 cod. nav., 633 e 639 cod. pen., perché il fatto non sussiste.
Con sentenza in data 27 febbraio 2020 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza in data 28 giugno 2017 del Tribunale di …, ha revocato l’ordine di demolizione del manufatto abusivo perché l’opera era stata acquisita al demanio marittimo in virtù del principio di accessione.
2. Con un unico motivo di ricorso l’imputato deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Lamenta che la Corte di appello aveva motivato il diniego per la mancata demolizione dell’opera abusiva. Ricorda che, nel suo caso, era esclusa l’abitualità della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha ritenuto grave il fatto della realizzazione abusiva di un manufatto di mq 50, nell’ambito di uno stabilimento balneare di cui l’imputato era il gestore, perché l’opera non era stata demolita e perdurava dunque l’offesa al bene giuridico tutelato.
La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell’intervento abusivo – data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive – costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza dì titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell’intervento (Cass., Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586 – 01).
Nonostante il Giudice di primo grado abbia motivato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base della scarsa rilevanza dell’offesa cagionata e dell’esigua incidenza delle opere realizzate sul delineato equilibrio edilizio ed antisismico, come si è detto la Corte territoriale ha ritenuto comunque il fatto grave. Del resto, dal complesso della motivazione si ricava che l’imputato aveva realizzato un manufatto di mq 50 in conglomerato cementizio senza progetto esecutivo, senza l’ausilio di un tecnico e senza denunciare l’inizio dei lavori e quindi integrando ben due violazioni del TU edilizio, per giunta nell’ambito dello stabilimento balneare per cui aveva la concessione demaniale e quindi in funzione dell’esercizio dell’attività d’impresa. I Giudici di secondo grado hanno dato atto che non aveva provveduto alla demolizione dell’opera né aveva provato di aver presentato la domanda di sanatoria, ammesso che l’opera fosse stata suscettibile di sanatoria. La decisione si appalesa pertanto immune da censure.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile […]