[…]
RITENUTO IN FATTO
1. […] e […] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 9.11.2020 con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna dei ricorrenti pronunciata in data … dal Tribunale di Benevento, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 10 e 44 lett. b) e 95 d.P.R. n. 380/2001, perché, in concorso fra loro, il primo quale proprietario e committente ed il secondo quale direttore dei lavori, realizzavano in assenza di permesso a costruire e di autorizzazione antisismica un intervento edilizio di sopraelevazione di una struttura in cemento armato e sovrastante solaio piano in latero cemento meglio descritto nell’imputazione in atti.
2. Il ricorso di […] è affidato, in particolare, a due motivi.
2.1. Con il primo di essi, la difesa lamenta l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., deducendo che il decreto di citazione per il giudizio di appello, celebrato il 26.10.2020, era stato notificato all’imputato soltanto il 14.10.2020 e al difensore di fiducia il 13.10.2020, in violazione del termine di venti giorni previsto dall’art. 601 c.p.p., con conseguente verificazione di una nullità a regime intermedio. Ha aggiunto il ricorrente che, all’udienza fissata, l’imputato era assente ed il difensore nulla aveva eccepito, ma che, ciononostante, la nullità conseguente all’inosservanza del termine non potrebbe ritenersi sanata in quanto prodottasi in danno dell’imputato e senza che sia applicabile l’istituto della rappresentanza processuale in caso di assenza, ex art. 420-bis, comma 3 c.p.p., in quanto esso (come ritenuto da Sez. 3, n. 48367 del 18/04/2018) presuppone necessariamente la regolare costituzione delle parti, evidentemente insussistente in ipotesi di nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza all’imputato e di mancata comparizione dello stesso; circostanze, queste, che escludono la costituzione del rapporto processuale, onde mancherebbe il presupposto stesso perché il difensore possa fungere da rappresentante dell’imputato. Di qui la dedotta nullità degli atti successivi, con necessità di disporre la regressione del processo allo stato ed al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, ex art. 185, commi 1 e 3, c.p.p.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge per avere la Corte territoriale computato in gg. 238 il periodo di sospensione della prescrizione a seguito di rinvio, disposto su richiesta dalla difesa, dall’udienza del 22.5.2015 a quella del 15.1.2016. In tal senso, si richiama il principio enunciato da Sez. U, n. 15427 del 31/03/2016, Cavallo, Rv. 267042-01, secondo cui, in caso di sospensione del processo su richiesta dell’imputato o del suo difensore, disposta oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, opera la sospensione del corso della prescrizione a norma dell’art. 159, comma 1, n. 3, c.p.p.
Da ciò il ricorrente ricava che la sospensione avrebbe dovuto essere computata in soli 120 giorni – pari a 60 giorni per la formazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di “accertamento di conformità” ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, sommati ad altri 60 giorni ex art. 159, comma 1, n. 3 citato – con la conseguenza che la prescrizione sarebbe maturata il 5.10.2020, ossia prima della sentenza di appello.
3. Quanto al ricorso di […], i primi due motivi dello stesso coincidono con quelli proposti nel ricorso del coimputato […], le cui argomentazioni possono, quindi, richiamarsi anche in tale sede.
Quanto al terzo ed ultimo motivo, la difesa solleva vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il ricorrente non poteva ritenersi direttore dei lavori in relazione ad opere prive di permesso a costruire e di autorizzazione antisismica e che, comunque, il dovere di vigilanza del cantiere gravante sul direttore dei lavori non può considerarsi operante sine die, dovendosi, per contro, ritenere che nella specie il cantiere era nella piena ed esclusiva disponibilità del proprietario-committente, unico e solo autore delle violazioni edilizie.
4. Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi.
Con memoria pervenuta in data 15.10.2021 il difensore ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione dei reati contestati a seguito del decorso del termine di prescrizione, maturato nelle more del giudizio di legittimità.
Il ricorso, invero, non può essere considerato, nel suo complesso, inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3 c.p.p., sicché non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell’art. 129, comma 1, c.p.p. (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, dep. 2008, Cassa, Rv. 238467-01; Sez. U., n,23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. 1, n. 9288 del 20/01/2014, Armato, Rv. 259788-01), attesa, altresì, l’impossibilità di giungere ad una pronuncia di immediata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2 c.p.p. Invero, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di estinzione del reato soltanto nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia rilevabile con una mera attività ricognitiva l’assoluta ed evidente assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato, ovvero la prova positiva della sua innocenza (Sez.U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
2. Il primo motivo del ricorso […] e quello, formulato in termini del tutto sovrapponibili, del ricorso […], risultano, in particolare, ammissibili, per quanto se ne debba rilevare l’infondatezza.
2.1. Va, preliminarmente osservato che il mancato rispetto del termine di comparizione dell’imputato, previsto dall’art. 601 cod. proc. pen., non costituisce una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 e 179, comma 1, stesso codice, le cui disposizioni concernono l’omessa e non la tardiva citazione dell’imputato.
Muovendo da tale premessa, secondo un primo orientamento di questa Corte tale fattispecie integra una nullità relativa, che va tempestivamente eccepita entro i termini previsti dall’art. 181, comma 3, cod. proc. pen. – precisamente, subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti – e nei cui confronti possono operare, oltre alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, anche le sanatorie generali previste dall’art. 183 e le regole sulla deducibilità contemplate dall’art. 182 c.p.p. (Sez. 5, n. 8896 del 18/01/2021, n.m. sul punto; Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113; Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017, Lusha, Rv. 271495; Sez. 3, n. 13109 del 01/02/2017, A., Rv. 269337-01; Sez. 3, n. 27414 del 04/03/2014, Galati, Rv. 259302-01).
Secondo altra tesi, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., configura, invece, una nullità a regime intermedio e, precisamente, «una nullità di ordine generale relativa all’intervento dell’imputato che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall’art. 180 c.p.p., richiamato dall’art. 182 c.p.p. e cioè prima della deliberazione della sentenza d’appello (e comunque deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente) (Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D’Arcangelo, Rv. 282220 – 01; Sez. 4, n. 5959 del 23/01/2020, De Carolis, Rv. 278447 – 01; Sez. 5, n. 25777 del 06/03/2019, Fenati, Rv. 276515-01; Sez. 5, n. 39221 del 30/06/2015, Pop, Rv. 264721 – 01).
2.2. Ciò detto, la diretta disamina degli atti, consentita al Collegio in ragione della natura processuale della questione, evidenzia obiettivamente, da un lato, che il decreto di citazione per il giudizio in appello, celebrato il 26.10.2020, è stato notificato – a seguito di rinvio dell’originaria udienza del 18.5.2020 ex art. 83, comma 7, lett.g) d.l. n. 18/2020 e 13 dl. n. 28/2020 – al […] il 14.10.2020, al […] il 15.10.2020 (ed al difensore di fiducia … il 13.10.2020); dall’altro, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, che nessuna eccezione difensiva al riguardo, pur possibile, fu formulata prima della deliberazione della sentenza di appello. Da ciò consegue che, indipendentemente dalla natura, relativa o a regime intermedio, della nullità in esame, gli odierni ricorrenti sono incorsi nella sopra richiamata ipotesi di decadenza.
2.3. In tale prospettiva, la tesi dei ricorrenti, secondo cui il difensore nella specie non sarebbe stato titolare della rappresentanza processuale degli imputati, presupposto indefettibile per poter validamente eccepire la nullità in esame ovvero, in caso contrario, per incorrere nella descritta decadenza, pur trovando riferimenti in alcune pronunce di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738-01), risulta non accoglibile sulla base delle argomentazioni fatte proprie dalla più recente e prevalente giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide.
Tale indirizzo si è, in particolare, affermato a proposito della diversa, ma pur sempre connessa, questione relativa alla possibilità o meno, in caso di inosservanza del termine dilatorio a comparire di cui all’art. 601 c.p.p., che il giudice rinvii il processo ad altra udienza concedendo per intero un nuovo termine, senza disporre la notificazione dell’ordinanza di rinvio all’imputato assente. La soluzione adottata è affermativa, in quanto l’avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all’interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito. (Sez. 5, n. 8896 del 18/01/2021, Mottarlini, Rv. 281136-01; Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 278832-01; Sez. 2, n. 193 del 21/11/2019, dep. 2020, De Fabbio, Rv. 277816-01; Sez. 2, n. 33481 del 18/06/2019, De Santis, Rv. 277633-01).
Si è, in particolare, osservato che, a norma dell’art. 99 c.p.p., al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo. In forza di detta disposizione, il difensore, nell’eccepire la nullità relativa alla mancata osservanza del termine di comparizione nell’interesse dell’imputato, esercita legittimamente un diritto di quest’ultimo, agendo in sua vece, per effetto di un rapporto di particolare immedesimazione stabilito dalla legge. Conseguentemente, risulta illogico negare che un rapporto di rappresentanza tra difensore e assistito possa preesistere alla verifica processuale della regolare costituzione delle parti; invero, è in forza della nomina difensiva che il difensore è legittimato ad eccepire, in nome e per conto del proprio assistito, le violazioni dei diritti di quest’ultimo, così come, per restare attinenti alla fattispecie oggetto delle citate pronunce, è tenuto a farsi carico dell’onere di comunicazione allo stesso del differimento accordato in via di rinnovazione dell’atto nullo.
2.4. I principi così enunciati risultano suscettibili di applicazione anche al caso in esame e conducono ad escludere, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, che la verifica della regolare costituzione delle parti abbia valore costitutivo della rappresentanza processuale dell’imputato in capo al difensore, valendo, piuttosto, detta fase, quale mera ricognizione del rapporto defensionale, a cui l’art. 420-bis, comma 3, c.p.p. riconnette, in presenza dei presupposti di legge e in via automatica, gli effetti tipici dell’istituto dell’assenza (cfr., ex aliis, Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 278832-01; Sez. 2, n. 193 del 21/11/2019, dep. 2020, De Fabbio, Rv. 277816-01 ).
Deve, pertanto, concludersi per l’infondatezza dei motivi in esame, non essendo stata tempestivamente eccepita, né tantomeno rilevata, la nullità in esame.
3. Il secondo dei motivi formulato, in termini del tutto sovrapponibili, dai ciascuno dei ricorrenti, è, invece, inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato.
3.1. Riguardo alla disciplina dell’istituto della sanatoria conseguente ad accertamento di conformità, occorre, in via preliminare, rilevare che l’art. 45 del d.P.R. n. 380/2001 stabilisce, al comma 1, che l’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’art. 36 dello stesso decreto; l’ultimo comma di tale norma dispone che sulla richiesta di sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, poiché, decorso tale termine, la domanda si intende rifiutata (così configurando un’ipotesi di silenzio-rifiuto al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego: cfr. Sez. 3, n. 17954 del 26/02/2008, Termini, Rv. 240234-01), sicché la durata della sospensione del procedimento penale è limitata a tale determinato lasso temporale (cfr. anche C. cost., ordd. nn. 304 e 201 del 1990; n. 423 del 1989).
3.2. Fissato tale quadro di disciplina, va innanzitutto rilevato come il ricorso non dia conto (ad esempio, mediante allegazione di copia del relativo verbale di udienza o riproduzione del suo contenuto) che il rinvio di cui trattasi sia stato richiesto dalla difesa in relazione alla presentazione di istanza di accertamento di conformità ex art. 36 citato, in tal modo incorrendo in evidente aspecificità. Per converso, dal complessivo tenore motivazionale delle decisioni di primo e secondo grado risulta che il rinvio del processo veniva richiesto ed ottenuto all’udienza del 22.5.2015, quando il termine di legge per la definizione del procedimento amministrativo era ormai spirato, con conseguente formazione del silenzio-rifiuto in relazione alla richiesta di permesso in sanatoria presentata dal […] in data … .2014; provvedimento avverso il quale era stato presentato ricorso al TAR.
Da ciò consegue che il predetto rinvio del procedimento, ancorché correlato all’esigenza di attendere la decisione dell’organo amministrativo sull’impugnativa del silenzio-rifiuto, non può assumere rilievo nei limitati termini di cui all’art. 36 citato, ma deve considerarsi quale richiesta di rinvio formulata su richiesta dell’imputato o del suo difensore di cui all’art. 159, primo comma, n. 3 c.p., conformemente al principio enunciato da Sez. U, n. 15427 del 31/03/2016, Cavallo, Rv. 267042-01, secondo cui «in caso di sospensione del processo su richiesta dell’imputato o del suo difensore, disposta oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, opera la sospensione del corso della prescrizione a norma dell’art. 159, comma primo, n. 3, cod. proc. pen.».
3.3. Né sarebbe possibile, in tale prospettiva, limitare l’effetto sospensivo della prescrizione ai sensi della disposizione codicistica, come vorrebbero i ricorrenti, a soli 60 giorni in aggiunta ai 60 giorni previsti dall’art. 36 sopra citato: ciò non solo in quanto, come osservato, il rinvio in esame non veniva affatto disposto per la necessità di attendere il decorso del termine per la decisione sull’istanza di accertamento di conformità, ma anche tale opzione è preclusa dal chiaro tenore testuale dell’art. 159, primo comma, n. 3 c.p., laddove dispone che nella sola ipotesi di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori – ipotesi nella specie non sussistente – l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo, in caso contrario, al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni.
3.4. Del resto, la stessa decisione delle Sezioni unite sopra citata, nell’affermare che i rinvii disposti in accoglimento di una richiesta dell’imputato o del suo difensore hanno effetti sospensivi del corso della prescrizione, ha significativamente ricordato in motivazione che questa stessa Corte ha ritenuto «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 159 cod. pen., sollevata per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non indica il termine massimo di sospensione della prescrizione conseguente alla richiesta della difesa dell’imputato di un differimento dell’udienza, osservandosi che la previsione di rinvii del dibattimento su richiesta di parte è finalizzata al soddisfacimento di esigenze diverse da quelle costituenti legittimo impedimento e tiene conto della libera scelta del difensore di chiedere il rinvio, sicché è stato ritenuto logico, in tal caso, contemperare l’aggravio per l’ufficio giudiziario derivante dal soddisfacimento di esigenze di parte, rimettendo alla sua determinazione la durata del rinvio in modo da tener conto delle esigenze dell’ufficio medesimo (Sez. 3, n. 45968 del 27/10/2011, Diso, Rv. 251629)».
Si è, nello stesso senso, osservato (Sez. 3, n. 29885 del 15/4/2015, Vuolo, Rv 264433) come, in tali casi, la durata del differimento sia discrezionalmente determinata dal giudice in considerazione delle esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario, dei diritti e delle facoltà delle parti coinvolte nel processo, nonché dei principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione, secondo quanto affermato da Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262914-01 con riferimento a tutti i casi in cui il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore.
Di qui la conclusione, espressamente affermata dalle Sezioni unite con la sentenza Cavallo, che, in caso di rinvio su richiesta dell’imputato o del suo difensore, ai fini della sospensione dei termini di prescrizione «operano i principi generali stabiliti dal codice di rito, i quali, peraltro, avranno effetto, a differenza di quanto avviene con riguardo alla sospensione prevista dal combinato disposto degli artt. 36 e 45 d.P.R. n. 380/2001, anche con riferimento ai reati eventualmente concorrenti con la contravvenzione di cui all’art. 44 del medesimo decreto».
4. Quanto, infine, al terzo motivo del ricorso presentato nell’interesse di […], rileva il Collegio che esso è manifestamente infondato in quanto aspecifico, non confrontandosi con la ratio decidendi della decisione impugnata, laddove la Corte territoriale, con argomentazione non meramente apparente ed esente da manifesta, illogicità, così come da profili di contraddittorietà, ha evidenziato che […] rivestiva la qualità di progettista e di direttore dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell’immobile in base ad una Scia (segnalazione certificata di inizio attività) depositata il …2013 e relativa a lavori non conclusi, non essendo mai stata presentata la comunicazione di ultimazione dei lavori né rilasciato il certificato di collaudo finale con attestazione di conformità dell’opera al progetto presentato, come la legge prescrive.
4.1. Tale posizione (in particolare quella di progettista) configura, da un lato, ai sensi dell’art. 23 d.P.R. n. 380/2001, un preciso obbligo di vigilanza sulla conforme esecuzione dei lavori: come già ritenuto da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 9058 del 04/10/2017, dep. 2018, Colucci, Rv. 272506-01), in tema di reati edilizi è configurabile la responsabilità del progettista nel caso di realizzazione di interventi edilizi necessitanti il permesso di costruire, ma eseguiti in base ad una denuncia di inizio attività accompagnata da dettagliata relazione a firma del predetto professionista, in quanto l’attestazione del progettista che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti comporta l’esistenza in capo al medesimo di un obbligo di vigilanza sulla conforme esecuzione dei lavori.
Nel medesimo contesto interpretativo, già Sez. 3, n. 28267 del 09/05/2008, Pacecca, Rv. 240821-01 sottolineava il ruolo complesso ed impegnativo affidato al progettista in relazione all’osservanza delle previsioni urbanistiche, così come delle norme in materia di sicurezza e di igiene e sanità e rilevava che «il rispetto di tali norme non può, ovviamente, essere solo enunciato al momento della presentazione della relazione, ma (per avere un significato concreto) deve essere controllato soprattutto nel corso della esecuzione dei lavori. Deve ritenersi, quindi, che il progettista abbia un connesso obbligo di vigilanza. Siffatta interpretazione della norma non è contrastata dalla possibilità che il certificato di collaudo possa poi essere rilasciato da un altro tecnico abilitato, rientrando nell’autonomia del privato rivolgersi ad altri e dovendo, comunque, il predetto certificato attestare semplicemente la conformità delle opere realizzate al progetto presentato con la denuncia di inizio attività».
4.2. D’altro canto, come puntualmente osservato dalla Corte territoriale, nel caso di specie […] veniva espressamente indicato anche come direttore dei lavori, con conseguente rafforzamento degli obblighi di controllo e di vigilanza ai sensi dell’art. 29 d.P.R. n. 380/2001.
In tale contesto, i giudici di merito, evidenziato come l’accertamento degli abusi edilizi fosse avvenuto nel giugno del 2014, in pendenza della pratica edilizia aperta e non conclusa, hanno argomentato, con motivazione non illogica ed esente dai prospettati vizi, che sul soggetto che in sé assommava le qualifiche di progettista e di direttore dei lavori continuava a gravare l’obbligo di vigilanza sul cantiere e di verifica della conformità di quanto eseguito al progetto depositato.
Tal conclusione risulta, del resto, conforme all’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di reati edilizi, l’assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all’incarico. (Sez. 3, n. 7406 del 15/01/2015, Crescenzi, Rv. 262423 – 01; Sez. 3, n. 34602 del 17.6.2010, Ponzio, Rv. 248328-01).
Proprio alla luce della mancata ultimazione della pratica avviata con la Scia, dunque, la Corte territoriale ha congruamente concluso per l’insostenibilità della tesi difensiva secondo cui i lavori erano stati svolti dal proprietario “a distanza di tempo e di nascosto”, stante la mancata comunicazione di fine lavori e, quindi, l’assenza di cesura fra le opere iniziate sulla base della Scia e quelle abusive riscontrati al momento dell’accertamento.
4.3. A fronte di tale non illogica ricostruzione, del resto, le doglianze del ricorrente appaiono porre questioni che si sviluppano sul piano dello stretto merito, in quanto dirette a sostenere una ricostruzione alternativa dei fatti, come tale preclusa in sede di legittimità.
Questa Corte ha, in più occasioni, ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo ed altri, Rv. 260608-01).
5. Ciò posto, va rilevato che dall’esame degli atti a disposizione di questa Corte risulta che il termine di prescrizione è già decorso.
5.1. Va, invero, considerato che il reato urbanistico ha natura permanente, onde la sua consumazione ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva (cfr. Sez. U, n. 17178 del 27/2/2002, Cavallaro, Rv. 221398-01) e che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez. 3, n. 49990 del 04/11/2015, Rv. 265626; Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014, Rv. 260498; Sez. 3, n. 43147 del 08/10/2003, Rv. 226498; Sez. 3, n. 8563 del 14/01/2003, Rv. 224980; Sez. 3, n. 38136 del 25/09/2001, Rv. 220351), la permanenza termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta (ad esempio, il sequestro del manufatto), cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l’accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado.
5.2. Nella specie risulta che, a seguito dell’accertamento effettuato in data …2014, le opere abusive venivano sottoposte a sequestro in data …2014; da tale data trova, dunque, applicazione, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., il termine complessivo di cinque anni, cui devono aggiungersi i periodi di sospensione del decorso della prescrizione, determinabili come segue: giorni 60 ex artt. 36 e 45 d.P.R. n. 380/2001; giorni 238 per il rinvio del giudizio di primo grado dal 22.5.2015 al 15.1.2016 su richiesta della difesa; giorni 61 per il rinvio dell’udienza del 16.12.2016 a quella del 24.3.2017 per concomitante impegno professionale del difensore (con sospensione della prescrizione pari alla durata dell’impedimento aumentata di 60 giorni); giorni 175 per il rinvio dall’udienza del 24.3.2017 a quella del 15.9.2017 a seguito di astensione dei difensori dalle udienze; giorni 61 per il rinvio dall’udienza del 15.9.2017 all’udienza del 2.2.2018 per concomitante impegno professionale del difensore (con sospensione calcolata come sopra); giorni 44 per il rinvio dell’udienza di appello originariamente fissata per il 18.5.2020 ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. g) dl. n. 18/2020 e succ. mod., con sospensione dei termini di prescrizione sino al 30.6.2020 ex art. 83, comma 8, d.l. n. 18/2020. Il computo di tale complessivo periodo di 639 giorni comporta che il termine di prescrizione è scaduto in data…4.2021.
6. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione. L’estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione determina, altresì, la revoca dell’ordine di demolizione dell’opera, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà ad una sentenza di condanna (cfr. Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010, dep. 2011, Rv. 249154-01; Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, Rv. 270907 – 01; Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Rv. 265616 – 01). […]