[…]
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/2/2016, il Tribunale di Lecce dichiarava […] e […], quali proprietari committenti, […], quale progettista e direttore dei lavori, e […], quale Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di […], responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 44 lett. b) dpr n. 380/2001 (capo a) – per aver realizzato due unità immobiliari (il primo adibito a civile abitazione e costituito da tre livelli ed il secondo costituito da un unico vano a doppia volta) in assenza di idoneo titolo abilitativo dovendosi ritenere il permesso di costruire n. […] del 14.12.2010 e la successiva variante n. […] del 10.7.2012 rilasciati in assoluto contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non avendo i proprietari la qualifica di “imprenditore agricolo” ed essendo stati rilasciati i titoli abilitativi sulla base di un “accorpamento” realizzato in assenza dei necessari presupposti, poiché interessante particelle non contigue o significativamente vicine; essendo, comunque, i suddetti interventi realizzati in totale difformità dai permessi, sia pure illegittimamente rilasciati, poiché rappresentativi di immobili con destinazione residenziale, anche in considerazione della realizzazione di un ulteriore fabbricato, in pietra leccese, della superficie di mq 42 non previsto in progetto – , condannandoli ciascuno alla pena di mesi nove di arresto ed euro 35.000,00 di ammenda; aveva, inoltre, dichiarato […], responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 480 cod.pen. (capo b)- per avere, nella qualità Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune […], attestato falsamente, nel permesso di costruire n. […] del 14.12.2010 e nella variante n. […] del 10.7.2012, che i richiedenti avevano dimostrato di avere titolo al permesso di costruire nella qualità di proprietari, essendo in realtà vero il contrario poiché gli stessi non avevano la qualifica di imprenditori agricoli ed essendo il progetto finalizzato ad utilizzare per fini residenziali gli indici di fabbricabilità previsti dai regolamenti comunali ed avendo attestato di aver visto l’atto di asservimento per notar […] ove veniva asservita la volumetria espressa dai fondo, non contigui e non significativamente vicini e, pertanto inidonei ad essere computati ai fini della massa assentibile- , condannandolo alla pena di anni uno di reclusione; dichiarava, poi, […] interdetto dalla professione di geometra e […] interdetto dai pubblici uffici, entrambi per la durata della pena principale, concedeva la sospensione condizionale della pena a tutti gli imputati, subordinandola alla demolizione delle opere abusive, che ordinava, per […] ed […]; dichiarava, infine la falsità del permesso di costruire n. […] del 14.12.2010 e del permesso in variante n. […] del 10.7.2012.
Con sentenza del 03/07/2017, la Corte di appello di Lecce, in riforma della predetta sentenza del Tribunale di Lecce riduceva la pena inflitta ad […], […] e […] a mesi sei di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda ciascuno, eliminava la pena accessoria inflitta a […], concedeva a tutti gli imputati il beneficio della non menzione e confermava nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
[…] e […] articolano quattro motivi.
Con il primo motivo deducono violazione degli artt. 56 cod.pen. e degli artt. 22,23 ter, 31,32,34 e 44 dpr n. 380/2001 e correlato vizio motivazionale.
Argomentano che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le difformità contestate agli imputati costituivano opere in variante rispetto ai permessi di costruire n. […] del 14.12.2010 e n. […] del 10.7.2012.
Contestano, innanzitutto, la valutazione relativa alle difformità contestate, con riferimento al ritenuto mutamento di destinazione d’uso loro addebitato, lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato a tal fine – quanto al fabbricato principale – la predisposizione di impianti tecnologici nei vani destinati a deposito agricolo; argomentano che tali impianti sono necessari anche per locali adibiti a deposito attrezzi e prodotti agricoli e che la loro predisposizione non sarebbe, comunque, irragionevole essendo sempre possibili future modifiche dello strumento urbanistico che attribuiscano ad un’area tipizzata come agricola una tipizzazione diversa e che consenta un maggior sfruttamento della stessa per fini residenziali; attribuire rilevanza alla mera predisposizione degli impianti tecnologici, verrebbe ad anticipare la soglia di protezione del bene assicurata dalle norme incriminatrici, e, quindi, la decisone impugnata avrebbe violato l’art. 56 cod.pen., che prevede solo il tentativo di un delitto e non il tentativo di una contravvenzione ed erroneamente richiamato la sentenza n. 42453/15 della Corte di Cassazione che si riferiva al diverso caso del vuoto tecnico. Contestano, poi, quanto al fabbricato secondario, l’affermazione dei Giudici di merito che lo stesso costituisca una abusiva alterazione del torrino idrico assentito, deducendo che esso era in realtà il portico del fabbricato principale, non realizzato in aderenza al fabbricato principale- come previsto nei progetti approvati- ma traslato e ruotato.
In conclusione, contestano la valutazione della Corte territoriale e deducono che le difformità contestate non integrano alcuna fattispecie di reato ma al più una mera variante in corso d’opera ex art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e non varianti essenziali ex art. 32 del predetto d.P.R. n. 380/2001, come, invece, ritenuto dalla Corte territoriale, disposizione la cui violazione sarebbe, comunque, riconducibile alla diversa fattispecie di cui all’art. 44 lett. a).
Con il secondo motivo deducono violazione di legge in relazione alla ritenuta illegittimità dei titoli abilitativi.
Contestano la valutazione della Corte territoriale, argomentano che il fabbricato realizzato non era destinato esclusivamente a fini residenziali, bensì in parte a questi fini e per la restante parte a “deposito per attrezzi e prodotti agricoli” e che la lettura delle norme locali fornita dalla Corte salentina era erronea, dovendosi distinguere l’accorpamento (previsto dall’art. 51 I.r. n. 56/80) che risponde unicamente alla necessità di favorire l’attività delle aziende agricole dall’asservimento (previsto dall’art. 29 I.r. n. 56/80), finalizzato alla cessione di cubatura e consentito in favore di qualsiasi soggetto interessato (anche privo della qualifica di imprenditore agricolo); le norme del p.r.g. comunale (art 12 e 12.1 delle N.T.A. del PRG del Comune di […] si occupavano solo dell’accorpamento di cui all’art. 51 della I.r. n. 51/80 e nulla disponevano in merito all’asservimento finalizzato alla cessione di cubatura, che, pertanto, non poteva ritenersi escluso; le “case isolate per abitazione” previste dal p.r.g. del Comune di […], quindi, costituivano una tipologia di insediamento consentito nella zona El in alternativa alla azienda agricola; la destinazione agricola, quindi, non impediva la realizzazione di residenze in quanto la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale era solo condizione per non corrispondere il contributo di costruire e non requisito per il rilascio dei titoli abilitativi; l’art. 51 della I.r. n.56/80 non poteva più trovare applicazione a seguito dell’approvazione definitiva del PUTT in data 15.12.2000.
Deducono, poi, che la Corte territoriale, valutando erroneamente e con palese travisamento del fatto, le risultanze istruttorie, aveva ritenuto insussistenti i requisiti per l’asservimento dei fondi.
Con il terzo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 29 e 44 dpr n. 380/2001 e 3 e 27 della Cost. Argomentano che i Giudici di merito avevano erroneamente ritenuto sussistente l’illecito edilizio perché le opere erano state eseguite su permessi di costruire macroscopicamente illegittimi; le difformità contestate, infatti, ricondotte dalla Corte territoriale nell’art. 32 d.P.R. n. 380/2001 costituivano al più opere in variante ex art 22, comma 2, dpr n. 380/2001 dunque soggette a s.c.i.a. presentabile fino all’ultimazione dei lavori; inoltre, la colpevolezza dei ricorrenti sarebbe, comunque, preclusa anche nell’ipotesi di illegittimità dei permessi di costruire, in quanto non sussisteva l’elemento oggettivo del reato in relazione alla mera illegittimità dell’atto e i ricorrenti erano sicuramente in buona fede (non erano in possesso di competenze tecniche specifiche, si erano premuniti di farsi rilasciare i permessi di costruire, rilasciati all’esito di procedimento in cui la Commissione edilizia aveva reso parere favorevole).
Con il quarto motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 62 bis, 175 e 163 cod.pen.
Lamentano che la Corte territoriale aveva sì ridotto la pena irrogata dal Tribunale ma in maniera inadeguata rispetto ai fatti che non potevano definirsi gravi né comportanti ricadute negative sulle esigenze di pianificazione urbanistica e di tutela dell’ordinato assetto e sviluppo del territorio; censurano il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche per mancata considerazione delle circostanze indicate dalla difesa e l’omessa pronuncia in ordine alla richiesta di affrancare il beneficio della sospensione condizionale della pena dalla condizione della demolizione delle opere. […] articola tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 9 lr Puglia n. 6/1979, 51 Ir Puglia n. 56/1980, 12.1. N.T.A P.R.G. del Comune […], 5 comma 1 lett. c) I 12.7.2011 n. 106 e correlato vizio di motivazione.
Argomenta che l’art. 51 l.r. Puglia n 56/1980, che prevedeva nelle zone omogenee di tipo E(agricole) la possibilità di interventi di nuove costruzioni destinate alla residenza al solo imprenditore agricolo e che tale limitazione era ormai decaduta dall’anno 2000 atteso che la Regione Puglia, con delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15.12.2000 aveva approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” (PUTT/P), con conseguente inefficacia della predetta normativa; era, quindi, possibile la costruzione anche per soggetti non in possesso della qualifica di imprenditore agricolo con ottenimento di concessioni a titolo oneroso, come avvenuto nella specie; anche l’asservimento era legittimo perché i terreni si trovavano in zone omogenee (entrambe E1) ed avevano il medesimo indice di fabbricabilità (entrambe 0,06), ed erano fondi contigui, essendo erronea la valutazione dei Giudici di merito sull’inesistente di tale ultimo presupposto.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 22,23 ter, 31,32,37 e 44 lett.b) dpr n. 380/2001 e correlato vizio di motivazione.
Argomenta che la Corte territoriale aveva ritenuto le contestate difformità integranti una variazione essenziale, travisando il contenuto del verbale di operazioni compiute dalla Guardia di Finanza di […], mentre trattavasi di opere realizzabili senza permesso in quanto realizzabili nella disciplina giuridica della SCIA; risultava insussistente anche il mutamento di destinazione d’uso, non essendosi verificato l’assegnazione dell’immobile ad una diversa categoria funzionale.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione ai motivi esposti alla pag. 9 dell’atto di appello, che contestavano specificamente la sussistenza del profilo della colpa.
[…] articola quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento del dato probatorio. Lamenta che la Corte territoriale aveva travisato i dati catastali del fondo accorpato, così erroneamente ritenendo violata la normativa in tema di cessione di cubatura nonchè la consistenza degli interventi, come facilmente ricavabile dagli allegati al permesso di costruire n. 653 del 10.7.2012 e dalla relazione dell’ing. […], consulente del Comune di […].
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt.1 9 l r Puglia n. 20/2001, 51 Ir Puglia n. 56/1980, 12 e 12.1. N.T.A P.R.G. del Comune di […], 22 e 32 dpr n. 380/2001.
Argomenta che l’asservimento dei fondi era avvenuto nel rispetto dei requisiti della cessione di cubatura, dovendosi valutare in particolare la contiguità dei fondi come reciproca prossimità, che lo strumento urbanistico del Comune di […] consentiva la realizzazione nelle “zone agricole di case isolate per abitazione” senza alcun riferimento alla qualifica soggettiva del richiedente, non sussisteva un cambio di destinazione urbanisticamente rilevante essendosi in presenza di uan “destinazione mista”.
Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 521 cod.proc. pen. e correlato vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo b) dell’imputazione.
Argomenta che con specifico motivo di appello si era lamentata la violazione dell’art. 521 cod.proc.pen. in relazione alla derubricazione dell’originaria contestazione del reato di cui all’art. 479 cod.pen. in quello di cui all’art. 480 cod.pen. che aveva comportato lo spostamento della contestazione sulla falsità di un altro atto (provvedimenti autorizzatori).
Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di affermazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 480 cod.pen., contestando la sussistenza dell’elemento soggettivo e cioè la coscienza e volontà di immutare il vero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vanno trattati congiuntamente il secondo motivo di ricorso di […] e […], il primo motivo di ricorso di […] ed il secondo motivo di ricorso di […], in quanto oggettivamente connessi.
Essi attengono alla applicabilità alla fattispecie in esame della “cessione di cubatura”, prevista dal 5 comma 3 del d.l. n. 70/2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 2011 e trasfuso nell’art. 5 comma 1 lett. c). Questa Suprema Corte (Sez.3, n.8635 del 18/09/2014, dep.27/02/2015, Rv.262512) ha chiarito che la cessione di cubatura è un istituto di fonte negoziale, la cui legittimità è stata ripetutamente avallata in sede giurisprudenziale (per tutte si richiama Consiglio di Stato, Sezione V, 28 giugno 2000, n. 3636), in forza del quale è consentita, a prescindere dalla comune titolarità dei due terreni, la “cessione” della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo, cosicché, invariata la cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un indice di edificabilità superiore a quello originariamente goduto. E si è precisato che tale meccanismo, onde evitare la facile elusione dei vincoli posti alla realizzazione di manufatti edili in funzione della corretta gestione del territorio, è soggetto a determinate condizioni delle quali le principali, rilevanti nella vicenda esaminata, sono costituite: a) dall’essere i terreni in questione se non precisamente contermini, quanto meno dotati del requisito della reciproca prossimità; b) dall’essere i medesimi caratterizzati sia dalla omogeneità urbanistica, avere cioè tutti la stessa destinazione e lo stesso indice di fabbricabilità originario, perché altrimenti, in assenza di dette condizioni, attraverso l’utilizzazione di tale strumento, astrattamente del tutto legittimo, sarebbe possibile realizzare scopi del tutto estranei ed, anzi, confliggenti con le esigenze di corretta pianificazione del territorio. Si è, inoltre, rimarcato che si potrebbe verificare, laddove si ritenesse legittima la “cessione di cubature” fra terreni fra loro distanti, la realizzazione, per un verso, di una situazione di “affollamento edilizio” in determinate zone (quelle ove sono ubicati i fondi cessionari) e di carenza in altre (ove sono situate i terreni cedenti), con evidente pregiudizio per l’attuazione dei complessivi criteri di programmazione edilizia contenuti negli strumenti urbanistici; pregiudizio ancora più manifesto ove fosse consentita la “cessione di cubatura” fra terreni aventi diversa destinazione urbanistica ovvero diverso indice di edificabilità; essendo, infatti, evidente che ove fosse consentito l’asservimento di un terreno avente un indice di fabbricabilità più vantaggioso di quello proprio del terreno asservente, ovvero avente una diversa destinazione, le esigenze di pianificazione urbanistica che avevano presieduto alla scelta amministrativa di differenziare gli indici di edificabilità dei due fondi, ovvero la loro stessa destinazione, rimarrebbero inevitabilmente insoddisfatte; nel caso esaminato, si era, quindi, rilevata la illegittimità della cessione di cubatura fra terreni caratterizzati da indici di fabbricabilità fra loro diversi e l’abusività dell’utilizzo di tale strumento negoziale in quanto grossolanamente volto alla elusione dei principi e delle regole in materia di pianificazione edilizia, abusività ritenuta poi ridondante in senso negativo sulla legittimità dei permessi a costruire rilasciati. Tali argomentazioni sono state ribadite, negli stessi termini, nelle successive pronunce (Sez.3, n.2281 del 24/11/2017, dep.19/01/2018, Rv. 271770; Sez. 3, n. 35166 del 28/3/2017, Nespoli ed altri, non massimata). Per quanto riguarda le modalità applicative dell’istituto della cessione di cubatura e la vigenza dell’ art. 51 della legge regionale della Puglia n. 56 del 1980, è stato chiarito che, essendo stato emanato, con delibera della Giunta regionale pugliese n. 1748 del 15 dicembre 2000, il Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio, si è verificata, una volta entrato in vigore quest’ultimo, la clausola risolutiva espressa della efficacia della predetta disposizione legislativa (Sez. 3, 27 febbraio 2015, n. 8635, Rv.262512cit.; Sez. 3, n. 35166 del 28/3/2017, Nespoli ed altri, non massimata, cit.). Si è osservato che l’art. 51 lett. g) della legge regionale n. 56 del 1980, sotto la rubrica “Limitazioni delle previsioni insediative fino all’entrata in vigore dei piani territoriali”, prevedeva “sino alla entrata in vigore dei piani territoriali”, “nelle zone omogenee di tipo E” oltre ad essere “consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo ed al recupero del patrimonio produttivo, tutelando l’efficienza delle unità produttive e salvaguardando i suoli agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività”, per le aziende con terreni non confinanti fosse “ammesso l’accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente”. Detta disposizione, che prevedeva delle limitazioni alla possibilità di procedere all’istituto dell’asservimento ai fini della sommatoria della cubatura edificabile di fondi diversi in quanto confinava la applicabilità dell’istituto in questione alle sole costruzioni funzionali alla destinazione agricola del fondo cessionario, come è espressamente chiarito sia nella rubrica della disposizione che nello stesso incipit della parte più strettamente normativa di essa, era destinata a valere sino alla entrata in vigore dei piani territoriali (Sez. 3, n. 8635 del 18/09/2014, dep. 27/02/2015, P.M. in proc. Manzo e altri, Rv. 252612, non massimata sul punto). Sicché, essendo stato emanato, con Delibera della Giunta regionale Puglia 15 dicembre 2000, n. 1748, il Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (da ritenersi piano 11 generale di area vasta e dunque incluso nella generale dizione di “piani territoriali” di cui appunto all’incipit della norma), si è verificata, una volta entrato in vigore quest’ultimo, la clausola risolutiva espressa della efficacia della predetta disposizione legislativa. E si è aggiunto che è fenomeno del tutto legittimo e certamente non in contrasto coi principi generali in materia di gerarchia delle fonti normative il fatto che una determinata legge contenga essa stessa la previsione in forza della quale la sua efficacia sia destinata a venire meno a seguito della adozione di un provvedimento avente rango inferiore; fenomeno questo che è appunto oggetto della previsione contenuta nel citato art. 51 la cui efficacia, per quanto in esso stesso previsto, era destinata a cessare una volta entrato in vigore il P.u.t.t.p., ancorché quest’ultimo sia stato emanato con deliberazione della Giunta regionale e, quindi, con atto non avente il rango della normazione primaria. Ciò non comporta, tuttavia, la legittimità della cessione di cubatura tra fondi agricoli in assenza dei presupposti normativi sopra indicati (cfr. Sez. 3, n. 8635 del 18/09/2014) ma permane la non conformità dell’intervento urbanistico che realizza una volumetria non consentita in zona agricola pur assentito da titolo autorizzativo, con la conseguente configurabilità del previsto dall’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per la realizzazione di un immobile in assenza di valido permesso di costruire, perché ottenuto mediante illegittima cessione di cubatura a scopo edificatorio da parte di terreno asservito in assenza dei presupposti di cui I. n. 106 del 2011 (in tal senso, Sez.3, n.2281 del 24/11/2017, dep.19/01/2018, Rv.271770, cit; Sez.3, 17 novembre 2017, n. 52605; Sez.3, 18 luglio 2017, n. 35166; le quali, a loro volta, si rifanno alla già citata Sez.3, 27 febbraio 2015, n. 8635).
Alla luce di quanto sopra esposto, applicando i suddetti principi al caso in esame, si profila con tutta evidenza la illiceità della cessione di cubatura effettuata, in ragione della collocazione dei fondi, definiti “distanti e non contigui” dalla Corte territoriale, con accertamento di fatto sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità.
Ne consegue, pertanto, l’infondatezza dei motivi in esame.
2. Vanno, poi, esaminate le doglianze relative alla sussistenza delle contestate difformità, costituenti, invece, secondo la tesi difensiva, varianti rientranti nella previsione dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001 (primo motivo ed il terzo motivo di ricorso di […] e […], secondo motivo di ricorso di […], parte del secondo motivo di […]).
Tali motivi sono infondati.
Va rilevato che i Giudici di merito, in fatto, hanno accertato che: l’intervento edilizio assentito con il permesso di costruire del 14.12.2010 consisteva nella realizzazione in zona E1 agricola di un fabbricato con destinazione in parte agricola ed in parte residenziale e, secondo quanto previsto dal successivo permesso di costruire in variante del 10.07.2012, anche nella realizzazione nella parte retrostante ed antistante del fabbricato di due porticati con copertura in legno ed una struttura da destinare a riserva idrica nella parte retrostante (cd torrino idrico); in esito al sopralluogo in data 3.10.2013, si accertava che il fabbricato assentito era stato modificato rispetto al progetto e presentava la destinazione a residenza dei vani individuati sui grafici quali depositi agricoli e che in adiacenza al porticato posteriore in corso di costruzione era stato realizzato un altro fabbricato, esteso per mq 42, non previsto in progetto.
Con riferimento al mutamento d’uso, i Giudici di merito hanno evidenziato che i vani destinati a deposito agricolo erano accessoriati con i medesimi impianti di quelli destinati ad uso residenziale (elettrico, idrico, fognario, antenna tv, gas ed essendo anche presenti chiari indicazioni grafiche sui muri della destinazione dei vani a uso residenziale) e che tale circostanza rendeva evidente l’esecuzione di opere edili funzionali al mutamento d’uso, come tali preclusive alla possibilità di ottenere una autorizzazione entro l’ultimazione dei lavori con lo strumento della variante di cui all’art. 22 dpr n. 380/2001, vertendosi, invece, in ipotesi di variazione essenziale regolata dall’art. 32 del d.pr n. 380/2001.
In relazione al permesso di costruire in variante del 10.07.2012, hanno, poi, rimarcato che era stato realizzato- nella parte opposta a quella in cui, secondo il progetto approvato con il permesso di costruire era prevista la realizzazione di un torrino idrico (in adiacenza al porticato posteriore in corso di costruzione) un altro fabbricato esteso per mq 42 non previsto in progetto, del tutto difforme, sia per collocazione planovolumetrica che per caratteristiche costruttive, forma e dimensione, necessitante del previo rilascio del permesso di costruire, escludendo anche in tale ipotesi che potesse trovare applicazione l’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, vedendosi, invece, in ipotesi di variazione essenziale regolata dall’ad. 32 del predetto d.P.R. n. 380/2001. La valutazione è in linea con i principi di diritto espressi in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez.3, n. 9922 del 20/01/2009, Rv. 243103; Sez.3, n. 24236 del 24/03/2010, Rv. 247687; Sez.3, n. 7241 del 09/02/2011, Rv. 249544), la nozione di “variante” deve ricollegarsi a modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto all’originario progetto e che gli elementi da prendere in considerazione, al fine di discriminare un nuovo permesso di costruire dalla variante ad altro preesistente, riguardano la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, le distanze dalle proprietà viciniori, nonché le caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato (vedi C. Stato,Sez. 4, 11 aprile 2007, n.1572). Il nuovo provvedimento (da rilasciarsi con il medesimo procedimento previsto per il rilascio del permesso di costruire) rimane in posizione di sostanziale collegamento con quello originario ed in questo rapporto di complementarietà e di accessorietà deve ravvisarsi la caratteristica distintiva del permesso in variante, che giustifica – tra l’altro – le peculiarità del regime giuridico cui esso viene sottoposto sul piano sostanziale e procedimentale. Rimangono sussistenti, infatti, tutti i diritti quesiti e ciò rileva specialmente nel caso di sopravvenienza di una nuova contrastante normativa che, se non fosse ravvisale l’anzidetta situazione di continuità, renderebbe irrealizzabile l’opera. E’ stato, quindi, affermato che costituisce “variante essenziale” ogni variante incompatibile con il disegno globale ispiratore del progetto edificatorio originario, sia sotto l’aspetto qualitativo che sotto l’aspetto quantitativo. Nel D.P.R. n. 380 del 2001, si è detto, non si rinviene alcun riferimento espresso all’istituto della variante essenziale ma, per la configurazione dell’ambito di tale istituto, può essere utile tenere conto della definizione (comunque non coincidente e che non ne esaurisce il concetto) di “variazione essenziale” posta dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 32. Ed ai sensi dell’art. 32 potrà aversi variazione essenziale ” quando si verifica una o più delle seguenti condizioni”: a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, da valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza; d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. E si è sottolineato che caratteri peculiari presentano, poi, le c.d. “varianti leggere o minori in corso d’opera” (già disciplinate dalla L. n. 10 del 1977, art.15, comma 12, e poi dalla L. n. 47 del 1985, art. 15, modificato nuovamente dalla L. n. 662 del 1996). Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 2, – come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002- prevede che sono sottoposte a denuncia di inizio dell’attività (ora SCIA a seguito delle successive modifiche dell’art. 17, comma 1 lett. m) n. 1 del d.l. 12.9.2014 n. 133 conv., con modificazioni nella I 11.11.2014 n. 164) le varianti a permessi di costruire che:- non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;- non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia; — non alterano la sagoma dell’edificio; non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire. La denuncia di inizio dell’attività (ora SCIA) costituisce “parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale” e può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: la formulazione dell’art. 22 consente, pertanto, la possibilità di dare corso alle opere in difformità dal permesso di costruire e poi regolarizzarle entro la fine dei lavori. Nella fattispecie in esame, le difformità riscontrate non potevano rientrare nella previsione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 2., avendo avuto incidenza sulla destinazione d’uso della parte di immobile interessata e comportato la realizzazione di un ulteriore fabbricato non previsto in progetto e totalmente difforme- per caratteristiche costruttive, forme e dimensione e per collocazione planovolumetrica- rispetto a quello assentito (torrino idrico), quindi, variazioni essenziali necessitanti di nuovo permesso di costruire con conseguente integrazione del reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire (cfr Sez.3, n.24236 del 24/03/2010, Rv.247686, che ha affermato che In tema di reati edilizi, mentre le “varianti in senso proprio”, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all’originario permesso a costruire, le “varianti essenziali”, ovvero quelle caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 del d. P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario e per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante.).
Del tutto destituita di fondamento è, infine, la deduzione difensiva che lamenta la violazione dell’art. 56 cod.pen. in ordine alla valutazione del mutamento della destinazione d’uso, argomentandosi che attribuire rilevo penale alla predisposizione di impianti tecnologici verrebbe ad anticipare la soglia di protezione del bene assicurata dalle norme incriminatrici, così punendosi un tentativo di contravvenzione edilizia, in contrasto con il disposto normativo che sanziona solo l’ipotesi del tentativo di delitto.
Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la modifica di destinazione d’uso è integrata anche dalla realizzazione di sole opere interne, quali gli impianti tecnologici sottotraccia, e che, quando la modifica della destinazione d’uso si realizza attraverso l’esecuzione di opere edili- come appunto avvenuto nella specie- il reato si consuma sin dall’inizio dei lavori, non essendo necessario attenderne il completamento (Sez.3, n.27713 del 20/05/2010,Rv.247919; Sez.3, n.42453 del 07/05/2015,Rv.265191; Sez.3, n.3953 del 16/10/2014,dep.28/01/2015, Rv.262018).
3. Vanno, poi, esaminate le doglianze afferenti la sussistenza dell’elemento soggettivo della contravvenzione contestata al capo a) dell’imputazione (parte del motivo terzo di […] e […] e terzo motivo di […]).
La sentenza impugnata ha espressamente e legittimamente richiamato le motivazioni della sentenza del Tribunale.
Va rimarcato che, in caso di conforme affermazione di responsabilità, il giudice di secondo grado, nell’effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il primo giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tale caso, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, cosicchè le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Rv.257595; Sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, Rv. 256096, non massimata sul punto; conf. Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4.2012, Valerio, Rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250).
Nella specie, si era precisato che i committenti non avevano assolto, con il criterio della normale diligenza, al cd “dovere di informazione”, versando in colpa, non potendosi esimersi da responsabilità sostenendo di aver fatto legittimo affidamento sul rilascio dei provvedimenti abilitativi in quanto l’art. 29 d.P.R. n. 380/2001 stabilisce il dovere, per chi si appresta ad eseguire un’opera, di osservare, non solo quanto prescritto dal permesso di costruire, ma anche quanto prescritto dalla normativa urbanistica.
Del pari, si era ritenuto sussistente il profilo di colpa a carico del […], richiamando il disposto dell’art. 29 d.P.R. n. 380/2001 in relazione al dovere rigoroso per coloro che svolgono professionalmente una determinata attività di conoscere le prescrizioni normative riguardanti il proprio campo, in linea con le affermazioni sul punto rese in più occasioni da questa Corte secondo cui addirittura l’inevitabilità dell’errore sulla legge penale non è configurabile quando l’agente svolga una attività in uno specifico settore rispetto alla quale abbia il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente (Sez. 3, n. 11045 del 18/02/2015, dep. 16/03/2015, De Santis e altro, Rv. 263288; Sez. 5, n. 22205 del 26/02/2008, dep. 03/06/2008, Ciccone, Rv. 240440).
4. Il quarto motivo di ricorso di […] e […] è fondato nei limiti appresso precisati.
4.1. Risultano infondate le deduzioni afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Va, quindi, ribadito il principio secondo cui l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (così sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241); ne consegue che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. Va, poi, ricordato che costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie. Fuori di questo caso anche l’uso di espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congrua riduzione”, “congruo aumento” o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato o al disposto dell’art. 133 c.p. (come avvenuto nella specie) sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall’art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al “quantum” della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 de/20/03/2013, Rv.256197).
4.2. Risulta, invece, fondata la censura afferente all’omessa pronuncia in ordine alla richiesta di affrancare il beneficio della sospensione condizionale della pena dalla condizione della demolizione delle opere.
Nella sentenza impugnata, pur menzionandosi lo specifico motivo di appello formulato dal difensore degli imputati, non vengono esplicitate le ragioni per le quali il beneficio della sospensione condizionale è stato subordinato alla demolizione dell’opera abusiva.
Il silenzio della decisione sul tema vizia parzialmente l’atto decisorio e tale omissione investe un ambito della decisione, quello del trattamento punitivo, rimesso all’esclusivo apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
La Corte territoriale, a fronte di una specifica richiesta di verifica sollecitata dagli appellanti richiesta idonea a focalizzare – per la sua specificità – un “punto” della decisione di primo grado oggetto di impugnazione e meritevole di una puntuale seppur sintetica risposta, aveva obbligo di pronunciarsi.
La sentenza va, pertanto, annullata parzialmente sul punto con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, con la precisazione, ai sensi dell’art. 624 cod.proc.pen. la decisione è irrevocabile quanto all’affermazione di responsabilità di […] e […].
5. Restano da esaminare i motivi […], […] e […] del ricorso di […].
5.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
Nel motivo in esame, in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
5.2. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Deve rammentarsi che per “fatto nuovo” si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo “thema decidendum”, trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente autonomo (Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv. 256861; Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822).
Nel caso in esame, dalla contestazione mossa, e ritenuta provata in sentenza, si evinceva tanto la falsità contenuta nel permesso di costruire n. […] del 14.12.2010 e nel permesso in variante n. […] del 10.7.2010 che quella relativa all’atto pubblico di asservimento per Notar […], sicchè alcun elemento estraneo al thema decidendum è ravvisabile. Da qui l’infondatezza del motivo di ricorso.
5.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 11 e 12 della sentenza impugnata) nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, n. 20377 dell’11.3- 14.5.2009 e Sez.6, n. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Trova dunque applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 6. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di […] e […] limitatamente alla omessa pronuncia in ordine alla questione della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive con conseguente rigetto degli ulteriori motivi di ricorso e declaratoria di irrevocabilità della sentenza in relazione alla affermazione di responsabilità […]