Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 35495 del 2021, dep. il 27/09/2021

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RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 12 febbraio 2021 ha dichiarato inammissibile l’istanza di … per la revoca dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivamente realizzato (piano seminterrato composto da 12 pilastri con relativo solaio di cemento armato, della superficie di circa 120 mq) di cui alla condanna con sentenza della Corte di appello di Napoli del … .
2. … ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge (art. 666, secondo comma, cod. proc. pen. e 32 legge n. 326 del 2003); mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
La Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione proposto dalla ricorrente sul presupposto dell’assenza di nuovi elementi di fatto in relazione alla precedente ordinanza di rigetto – del … marzo 2018 -, peraltro confermata in Cassazione con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’istante (Sezione 3, n. 36283 del 20 febbraio 2019). La difesa ha effettuato tramite … una consulenza sull’effettiva data di realizzazione delle opere in oggetto, per l’accertamento del rispetto del termine di cui all’art. 32 della legge 326 del 2003. Altro accertamento era effettuato dall’ … relativamente alla regolarità amministrativa del rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di … . Questi sono certamente nuovi elementi di prova che non sono stati valutati dall’ordinanza impugnata. La stessa Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli effettuava una consulenza tecnica con l’ …, depositata (dopo l’acquisizione presso la Procura Generale) dalla ricorrente al giudice dell’esecuzione. L’incidente di esecuzione, quindi, trova legittimazione proprio su questi nuovi elementi probatori (sopravvenuti) e non poteva dichiararsi inammissibile. Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, …, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, peraltro articolato in fatto richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita.
L’ordinanza impugnata evidenzia che l’istanza oggi in discussione costituisce la riproposizione di analoghe istanze già rigettate con ordinanza del 19 luglio 2013 e 15 marzo 2018 (in quest’ultimo caso anche con dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione presentato dalla parte).
L’ordinanza impugnata analizza con motivazione adeguata, immune da contraddizione e da manifeste illogicità tutti gli aspetti della vicenda, rilevando, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, come – con le precedenti ordinanze – si era evidenziato che la sanatoria edilizia era relativa ad una costruzione avente consistenza diversa da quella di cui all’accertamento penale (superficie di mq 85,76 in relazione a m.q. 120). Inoltre, le opere erano state completate dopo il termine perentorio (del 31 marzo 2003) previsto dall’art. 32 della legge 362 del 2003.
E’ compito del giudice, in sede esecutiva, accertare la legittimità della sanatoria e nell’ipotesi di illegittimità di disapplicare l’atto amministrativo con conferma dell’ingiunzione di demolizione dell’immobile abusivo. Infatti, «In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio» (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 – dep. 18/11/2014, … e altro, Rv. 26097201; vedi anche Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018 – dep. 10/12/2018, B, Rv. 27413501).
Si tratta, comunque, di accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati come nel caso in giudizio.
Il ricorrente non si confronta con le motivazioni dell’ordinanza impugnata relative alla questione dell’illegittimità del provvedimento di sanatoria, già ampiamente accertato nelle precedenti ordinanze di rigetto, ma reitera le argomentazioni dell’istanza, con prospettazioni in fatto. Richiama le consulenze di parte e della Procura Generale in modo alquanto generico non specificando i vizi di legittimità del provvedimento impugnato ma chiedendo direttamente al giudice di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. Inoltre, la consulenza della Procura della Repubblica non aveva evidenziato nessun elemento contrario alla demolizione, ma, al contrario, aveva specificato le misure tecniche per la demolizione. […]