Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4144 del 2018, dep. il 29/01/2018

[…]

Ritenuto in fatto

[…] propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, quale giudice dell’Esecuzione, in data 24 marzo 2015, che rigettava la istanza di revoca dell’ordine di demolizione emesso dal Procuratore della Repubblica di Napoli in relazione alla sentenza di condanna emessa dal Pretore di Napoli in data 27 ottobre 1994, divenuta irrevocabile il 17 ottobre 1998, per abusi edilizi.

Deduce in questa sede il ricorrente:

Violazione degli artt. 172 e 173 cod. pen. e difetto di motivazione risalendo la sentenza di condanna /con la quale è stata disposta la demolizione al 1994 e l’attivazione della procedura al 2004.

Al riguardo richiama pronunce della Corte Europa dei Diritti dell’Uomo fatte propria da un’ordinanza del tribunale di Asti per affermare le caratteristiche ontologiche della pena insite nell’ ordine di demolizione concludendo che, in quanto tale, non può essere sottratta alla disciplina degli artt. artt. 172 e 173 c.p. e, quindi, anche della prescrizione.

Violazione dell’art. 38 e 44 L. n. 47/85 e 39 L. n. 724/94 ed omessa valutazione di un prova decisiva.

Assume al riguardo che nell’ordinanza il g. e. avrebbe omesso di considerare le risultanze di una relazione stragiudiziale allegata alla memoria difensiva prodotta dalla quale emergeva il puntuale adempimento delle formalità previste dalla disciplina del condono e che in ogni caso, quindi, il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto esimersi dalla sospensione dell’ordine di demolizione essendo pendenti domande di condono edilizio per le quali nulla osta al perfezionamento del silenzio-assenso e vi sarebbe stata riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 4981/06.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Questa Sezione ha ripetutamente ribadito che l’ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso.

E’ stato altresì puntualizzato che le caratteristiche dell’ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU (Sez. 3, Sentenza n. 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540): In questa sede devono ritenersi richiamate le motivazioni della citata sentenza con cui si confutano le argomentazioni dell’odierno ricorrente.

Quanto al secondo motivo si rileva che il giudice dell’esecuzione ha correttamente richiamato le disposizioni concernenti la formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono negandone la ravvisabilità nella specie sul rilievo che non risulta pagata l’intera somma dovuta per l’oblazione ma solo un acconto; non sono stati corrisposti gli oneri concessori e che, infine, non risulta presentata la denunzia al catasto dei fabbricati.

Il ricorrente oppone che la denunzia al catasto fabbricati è stata presentata e che non sarebbe stato considerato dal giudicante che l’amministrazione comunale ha deliberato l’attuazione di una terza fase delle procedure di autocertificazione per la chiusura delle domande di condono, stabilendo altresì la riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione. Cita al riguardo la delibera di Giunta Comunale n. 4981/06. Conclude, pertanto, rilevando che i termini per la sanatoria non sarebbero ancora decorsi.

Questo giudice, sconosce tutti gli elementi fattuali della vicenda in quanto non allegati dal ricorrente. In ogni caso, il problema centrale sollevato dal giudice dell’esecuzione rimane quello dell’omesso versamento della somma dovuta per l’oblazione e per gli oneri accessori. Rispetto a tali rilievi si appalesa inconferente il richiamo alla delibera citata che si limita alla proroga dei termini per la presentazione dell’autocertificazione prevista dall’art. 9 L.R. Campania n. 10 del 2004.

Tale disposizione, non incisa dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49/06 che ha in parte dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge citata, si limita a prevedere al comma 2 che:

2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all’ufficio comunale competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante: a) la disponibilità dell’immobile da parte del dichiarante; b) la sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge n. 47/85, articolo 34, comma 3, e dalla legge n. 724/94, articolo 39, comma 13; c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva della indicazione della superficie e della volumetria delle stesse; d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatorio di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione; e) la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell’impresa in caso di sanatorio di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali; f) l’avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/85, articolo 35, commi 5,6,7,e 8, nei casi prescritti nella legge stessa.

E dunque afferisce a questione del tutto diversa da quella sollevata dal giudice dell’esecuzione.

Il diniego di sospensione della demolizione appare quindi adottato nel rispetto del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento. (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 9145 del 01/07/2015 Rv. 266763). […]