Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4211 del 2002, dep. il 25 marzo 2002

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La […], premesso che in data 4.8.1988 aveva emesso a favore della ditta […] polizza di assicurazione di 11.000 cartoni di pasta alimentare del valore di 43.650 dollari da trasportare da Napoli a Mogadiscio; che la merce sistemata in cinque containers era stata imbarcata sulla […] dell’armatore […], il cui agente raccomandatario, agenzia […], aveva sottoscritto la polizza di carico l’…1988; che all’atto dell’apertura il destinatario aveva riscontrato la spiombatura di quattro containers, per cui aveva elevato reclamo all’autorità portuale e chiesto l’intervento del perito dei Lloyds; che l’autorità portuale aveva rilasciato certificazione attestante lo sbarco di containers senza sigilli e la mancanza di 3332 cartoni di pasta, mentre il perito aveva redatto il “survey report” con l’indicazione della merce mancante; che sulla base di questo ultimo documento essa … aveva liquidato al destinatario della merce 13.194,72 dollari statunitensi per la merce mancante e altri 76 dollari per le spese di perizia, avanzando, quindi, inutilmente richiesta di rivalsa nei confronti del vettore – responsabile dell’evento dannoso – tramite la raccomandataria, conveniva entrambi innanzi al tribunale di Napoli per ottenerne la condanna al rimborso della somma liquidata al destinatario oltre accessori.
Si costituiva in giudizio la società […] e chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che i containers erano sigillati sia al momento dell’imbarco che a quello dello sbarco ed a nulla rilevava l’eventuale rimozione dei sigilli in epoca successiva, essendo venuta meno con lo sbarco la responsabilità “ex recepto” del vettore; in sede di precisazione delle conclusioni la società eccepiva: 1) il difetto di legittimazione attiva per non avere la … prodotto la quietanza – surroga ne’ fornito altra prova del pagamento dell’indennità; 2) la prescrizione annuale del diritto di rivalsa, evidenziando che la citazione non spiegava effetti interruttivi siccome proveniente da soggetto privo di legittimazione.
Il tribunale dichiarava la domanda inammissibile nei confronti della raccomandataria e l’accoglieva nei confronti del vettore, emettendo le conseguenti pronunce condannatorie.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza resa il 18.3.1998, rigettava il gravame proposto dal vettore.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la […] s.p.a., deducendo cinque motivi illustrati con memoria; ha resistito con controricorso la […].
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi del contraddittorio ex art. 190/190 bis c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.” per avere la corte di merito tenuto conto della memoria di replica depositata dalla […] benché non avesse depositato la comparsa conclusionale.
Il motivo non può essere accolto.
Mentre in dottrina si registrano due orientamenti di segno opposto, di cui quello conforme alla tesi sostenuta nel motivo e giustificato con la considerazione che la replica presuppone lo scambio delle comparse conclusionali, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la memoria di replica di cui all’art. 190, terzo comma, c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice purché la parte l’abbia comunicata all’avversario nei cinque giorni liberi prima dell’udienza, a nulla rilevando che la parte stessa non abbia provveduto a comunicare all’avversario una propria comparsa conclusionale (Cass. 10.8.1963 n. 2701; Cass. 11.2.1961 n. 312).
A tale giurisprudenza si presta adesione, non essendo state prospettate ragioni per discostarsene.
Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dei diritti derivanti dall’art. 1916 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3, 4, 5, c.p.c.”.
Premesso che ai fini dell’esercizio del diritto di surroga di cui all’art. 1916 c.c. non basta che l’assicuratore paghi l’indennità, ma è necessario che richieda il rimborso al danneggiante e dimostri di avere pagato mediante l’esibizione della relativa quietanza, e premesso ancora che sia la quietanza che la richiesta incidono sulla legittimazione nel senso di escluderla, ove della quietanza non sia data comunicazione al più tardi contestualmente alla notifica dell’atto di citazione e la richiesta non sia fatta anteriormente, la società ricorrente lamenta che i giudici di appello abbiano ritenuto la legittimazione della […], pur non avendo la medesima dato tempestiva comunicazione della quietanza ed avendo richiesto l’indennizzo solo con l’atto di citazione. La società ricorrente – aggiunge che i giudici di appello hanno ritenuto erroneamente che la notifica della citazione ha interrotto la prescrizione, atteso che la […] difettava di legittimazione e la quietanza-surroga è stata prodotta a distanza di quattro anni dalla notifica medesima, quando oramai il termine prescrizionale (un anno) era decorso.
Neppure questo motivo può essere accolto.
La surroga dell’assicuratore prevista dall’art. 1916 c.c. si perfeziona con il concorso di due elementi, uno oggettivo e l’altro soggettivo; quello oggettivo è costituito dal pagamento da parte dell’assicuratore dell’indennità (e non dalla prova di esso); quello soggettivo dalla comunicazione della volontà di surrogarsi in qualsiasi forma, non esclusa la citazione in giudizio (ex plurimis Cass. 26.5.1994 n. 5165).
Con il perfezionamento della surroga si verifica “ipso iure” una successione a titolo particolare dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato (Cass. 21.4.1995 n. 4494) e, ove si tratti di assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di trasporto, nei diritti nascenti dal contratto di trasporto nei confronti del vettore.
Tale successione comporta la legittimazione dell’assicurato ad agire contro il terzo responsabile e, quindi, anche contro il vettore per il risarcimento del danno dipendente da sottrazione del carico o da altra causa nei limiti dell’ammontare dell’indennità corrisposta (Cass. 8.11.1994 n. 9271). Non merita, conseguentemente, censura la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che ai fini della legittimazione della […] bastassero l’avere pagato l’indennità assicurativa – senza che fosse pure necessaria la prova del pagamento – e l’avere comunicato la volontà di surrogarsi con l’atto di citazione invece che con atto diverso e precedente.
Il riflesso sulla prescrizione è la piena efficacia interruttiva dell’atto di citazione in quanto proveniente dal soggetto legittimato e l’infondatezza della censura mossa alla sentenza impugnata per avere rigettato l’eccezione di prescrizione. Senza dire che, come ritenuto “ad abundantiam” dalla corte di merito, i fatti produttivi della legittimazione possono sopravvenire in corso di causa.
La legittimazione costituisce, infatti, condizione dell’azione, di cui va riscontrata la sussistenza al momento della decisione, sicché l’eventuale mancanza degli elementi, dai quali dipende (nel caso concreto il pagamento dell’indennità e la comunicazione della volontà di surrogarsi), all’atto della proposizione della domanda non rileva, potendo i detti elementi sopravvenire prima della decisione.
Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta che i giudici di appello abbiano disatteso la richiesta di prova testimoniale, volta a dimostrare che, allorquando sono stati sbarcati, i containers presentavano i sigilli intatti, con l’incongrua ed inconferente motivazione che le circostanze da provare, oltre ad essere in contrasto con la documentazione in atti, sono generiche. Sostiene che i documenti provenienti dall’autorità portuale di Mogadiscio – già di per sè inattendibili – non sono stati confermati, sicché sono privi di efficacia probatoria e che dalle cosiddette “tavole di spunta”, erroneamente ritenute dai giudici di appello “tavole del tempo”, risulta che i sigilli erano intatti. Le ragioni, per le quali la corte di merito ha disatteso la richiesta di prova testimoniale sono due: le circostanze di fatto da provare sono contrastate dalle risultanze dei documenti acquisiti al processo; la richiesta è generica.
Ciascuna di tali ragioni è di per sè idonea a sorreggere la decisione, per cui è sufficiente che sia infondata la censura che concerne una di esse perché diventi inutile esaminare la fondatezza della censura relativa all’altra.
Ora, rilevato che non è consentita in questa sede di legittimità la rivalutazione ne’ dei documenti provenienti dall’autorità portuale di Mogadiscio (al fine di verificarne l’attendibilità in relazione alla dedotta discordanza di date) ne’ delle cosiddette tavole (al fine di accertarne il contenuto effettivo), residua la questione se l’efficacia probatoria dei documenti sia subordinata alla conferma.
La soluzione non può che essere negativa in quanto l’atto proveniente da qualsiasi autorità, purché rivesta la forma prescritta, non deve essere confermato per spiegare l’efficacia probatoria, di cui è capace.
La corte di merito ha ritenuto che le risultanze dei documenti siano di segno contrario alle circostanze che formano oggetto della prova testimoniale richiesta; qui non resta che prendere atto di tanto, trattandosi di valutazione di fatto, e confermare che il giudice non è tenuto ad ammettere la prova testimoniale, ove ritenga che sia raggiunta la prova dei fatti contrari alla stregua delle risultanze documentali in atti.
L’infondatezza della censura, secondo la quale la richiesta di prova testimoniale afferisce a circostanze di fatto resistite documentalmente, rende inutile l’esame dell’altra censura. Con il quarto motivo la società ricorrente sostanzialmente censura la sentenza impugnata 1) per avere negato efficacia probatoria alle ricevute di sbarco dell’autorità portuale di Mogadiscio attestanti l’esistenza dei sigilli; 2) per avere riconosciuto tale efficacia alla perizia espletata su base esclusivamente documentale, pur non essendo stata ne’ confermata ne’ svolta nel contraddittorio del vettore; 3) per avere conseguentemente affermato la responsabilità dello stesso, che avrebbe dovuto, viceversa, escludere in base al principio giurisprudenziale, secondo il quale la constatazione dell’integrità dei sigilli libera il vettore da responsabilità.
Il motivo è infondato.
La corte di merito ha ritenuto che le “ricevute” hanno la precipua funzione di determinare i servizi resi dai lavoratori del porto al momento dello sbarco e non valgono a dimostrare – e concretamente non dimostrano – che non è stata rilevata manomissione dei sigilli dei containers sbarcati.
Sostenendo che, invece, dalle “ricevute” emerge che i sigilli erano intatti quando sono stati sbarcati i containers, se ne pretende una rivalutazione inammissibile in questa sede.
Quanto al “survey report” del perito dei Lloyds va rilevato che si tratta di atto compiuto fuori dal processo e senza la garanzia del contraddittorio sulla base della documentazione offerta ed è idoneo a fornire al giudice elementi di convincimento al pari delle perizie stragiudiziali.
Risulta dedotto solo in questa sede che il “survey report” non è stato confermato e di tanto non occorre occuparsi.
Neppure si pone la questione concernente il regime della responsabilità del vettore nel trasporto marittimo mediante containers; questione che, se si fosse posta, avrebbe dovuto essere risolta nel senso che è sufficiente che il vettore dimostri che i sigilli applicati ai containers prima della consegna sono integri all’arrivo a destinazione perché rimanga esclusa la sua responsabilità per ammanchi (Cass. 22.3.1991 n. 3112). Il quinto motivo contiene la sola enunciazione che vi è “violazione della normativa che regola i limiti temporali e spaziali della responsabilità del vettore ex art. 454 cod. nav. in relazione all’art. 360, nn. 3, 4, 5 c.p.c.” senza alcuna esplicazione ed è inammissibile per genericità.
[…]