Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4755 del 2018, dep. il 01/02/2018

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RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Firenze con sentenza in data 13.12.2016, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato su concorde richiesta delle parti a […] la pena di mesi 3 e giorni 10 di reclusione, pena sospesa, per reati edilizi e paesaggistico, in […] in epoca anteriore e prossima al 4.12.2012 e falso, in […] il 30.11.2012.

2. Con un unico motivo di ricorso, il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Firenze censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/01, per l’omessa applicazione della sanzione accessoria della demolizione delle opere abusivamente realizzate. Precisa che, al fine, non rilevava che le parti non avessero raggiunto l’accordo che non prevedeva la sanzione accessoria, perché il Giudice avrebbe dovuto necessariamente provvedere ad impartire l’ordine di legge. Se pure si fosse ipotizzato che il Tribunale aveva ritenuto rimossi gli abusi sulla base dell’istanza di applicazione della pena e delle foto allegate, comunque la sentenza era viziata per omessa motivazione. In realtà, non si sarebbe potuto fare affidamento né sul convincimento personale del Giudicante né sulla documentazione fotografica.

Chiede, pertanto, l’integrazione del dispositivo della sentenza impugnata o l’annullamento, limitatamente alla predetta omissione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Va data continuità al consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’omessa irrogazione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo in sede di sentenza di patteggiamento comporta, in caso di ricorso per cassazione, l’annullamento senza rinvio della stessa, limitatamente a tale omissione, potendo la Corte adottare direttamente il provvedimento dovuto in quanto obbligatorio per legge (si vedano tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 18509/15, Rv 263557, Gioffrè; n. 42697/15, Rv 265192, PG in proc. Spanò; 9948/16, Rv 266768, De Gregorio; n. 6128/16, Rv 266285, PG in proc. Apicella) […]