Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 52867 del 2018, dep. il 23/11/2018

[…]

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 maggio 2017 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli ha sospeso l’ordine di demolizione, disposto nei confronti di […] e […] in esecuzione della sentenza del 15 novembre 2002 del Tribunale di Napoli, irrevocabile il 27 maggio 2008.

2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che la mera presentazione di un’istanza di condono nulla diceva riguardo alla possibile, concreta condonabilità dell’opera edilizia, ed in ogni caso non risultava certamente condonabile l’intero immobile abusivo stante la sua parziale realizzazione dopo il 31 marzo 2003.
Peraltro l’emissione del provvedimento di condono era sottoposto alla condizione, meramente potestativa in quanto rimessa all’arbitraria volontà della parte, dell’effettuata demolizione delle opere non condonabili e del ripristino dello stato dei luoghi. In tal modo la disposta sospensione dell’esecuzione era legata all’emissione, futura ed incerta, di un provvedimento di condono subordinato tra l’altro alla mera volontà del condannato di demolire la parte non condonabile.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, evidenziando la situazione di stallo così creata, soggetta alla mera volontà del privato e dell’Amministrazione (la nota di quest’ultima avendo evidenziato solamente la parziale ed eventuale sanabilità dell’immobile).

4. Hanno depositato memoria anche i soggetti esecutati, osservando che non sussistevano abusi successivi a quanto oggetto di sanatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è fondato.

5.1. In relazione al motivo di impugnazione azionato, la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima l’adozione da parte dell’autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016, Manna, Rv. 266763).
Infatti, in tema di reati edilizi, il giudice dell’esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212).

5.2. A siffatti principi non si è attenuto il provvedimento impugnato.
Come ha correttamente rilevato il ricorrente, risulta disposta la sospensione del procedimento esecutivo in esito a nota dell’Amministrazione comunale risalente ancora al 2014, che dava conto della condonabilità di quasi l’intero immobile previa verifica della congruità dell’oblazione versata ed in ragione della disponibilità della parte privata a provvedere alla demolizione delle opere non condonabili. In tal modo, senza alcuna concreta verifica nei termini di cui sopra, ed anzi affidando in sostanza la definizione della pratica amministrativa anche alla mera volontà del privato di demolire quanto non condonabile, l’ordinanza impugnata ha inteso sospendere l’esecuzione a tempo indeterminato, rendendo allo stato impossibile, o comunque rinviando indefinitamente, l’attuazione del dictum giurisdizionale (tant’è che, a quanto è dato rilevare anche dalle stesse note degli interessati, i quali hanno in ogni caso dichiarato di avere dato corso a quanto di loro spettanza, a tutt’oggi alcuna definizione amministrativa risulta essere intervenuta).

5.3. Ciò posto, l’ordinanza impugnata va senz’altro annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame, tenuto conto dei consolidati principi siccome richiamati.