Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8055 del 2018, dep. il 20.02.2018

[…]

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli ricorre per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, con la quale era stato revocato l’ordine di demolizione delle opere abusive, di cui alla sentenza di condanna emessa nei confronti di […], in data 03/11/1994, irrevocabile il 19/07/1995, in presenza di acquisizione del bene al patrimonio del Comune e dell’adozione di una delibera comunale con la quale veniva dichiarato l’interesse pubblico al mantenimento dell’opere abusiva.

Deve premettersi che, a seguito di inadempimento all’ordine di demolizione delle opere abusive realizzate da […], consistite nella sopraelevazione al primo piano con blocchi di cemento per circa mq. 300 in zona sismica, il Comune di […] aveva disposto l’acquisizione delle opere e del sedime stradale al patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 31 comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, e che, successivamente, con delibera del Comune di […], in data 16/12/2016 n. 120, il Consiglio comunale aveva dichiarato la prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione del manufatto perché da destinarsi a concessione in locazione o dismissione in conformità con quanto previsto dalla legge Regione Campania n. 5 del 2013, art. 1 comma 65 e del regolamento edilizio approvato dal Comune, in data 21 settembre 2015. Sulla scorta di tali dati di fatto, il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha revocato l’ordine di demolizione imposto con la sentenza di condanna.

Il Tribunale ha escluso il contrasto dell’immobile, identificato al catasto al foglio n. 4, particella 397, con gli interessi urbanistici, ambientali e di assetto idrogeologico, ed ha argomentato che, ai sensi dell’art. 31 comma 5 del d.P.R. n. 380 del 2001, la delibera del Comune di […] di dichiarazione di interesse pubblico, concreto e attuale alla conservazione dell’immobile, era conforme alla legge e l’ente pubblico aveva adeguatamente argomentato l’interesse pubblico prevalente al mantenimento dell’opera abusiva, in osservanza del disposto della legge regionale alla stregua di valutazione di carattere economico, quale quella dell’onere della spese per la demolizione di incerto recupero, nonché del vincolo di destinazione del corrispettivo della vendita/locazione al fondo per la repressione dell’abusivismo del territorio secondo le disposizione del regolamento edilizio e della legge regionale. In presenza di preminente interesse pubblico alla conservazione del bene, doveva, di conseguenza essere revocato l’ordine di demolizione in contrasto con esso.

2. Deduce il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla violazione dell’art. 31 comma 5 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Secondo il ricorrente, richiamato l’orientamento di legittimità che riconosce al giudice dell’esecuzione la possibilità di revocare l’ordine di demolizione in presenza di adozione di una delibera comunale che dichiari la sussistenza di prevalenti interessi pubblici all’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio del comune, sempre che il giudice dell’esecuzione, esercitando il proprio potere-dovere di sindacato sull’atto amministrativo, riconosca l’esistenza di specifiche esigenze che giustificano tale scelta, ritiene che, nel caso in esame, difetterebbero i presupposti applicativi. In particolare, la delibera del Comune di […], con cui era dichiarato il prevalente interesse pubblico alla conservazione del manufatto, conterrebbe una generica indicazione della destinazione dell’opera a “concessione in locazione o dismissione… in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 5/2013”, senza, peraltro, farne corretta applicazione in quanto la legge citata, che disciplina il c.d. hausing sociale, al comma 65 dell’art. 1 prevede, quale criterio per l’assegnazione delle opere in questione, “riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell’ acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi”, non risultando, per contro, che il Comune abbia in concreto verificato se l’occupante abbia i requisiti per concorrere all’assegnazione e non disponga di altra utile dimora. Il Giudice avrebbe omesso, altresì, di considerare, al pari della delibera comunale, che l’immobile ricade in zona sismica di tal chè sarebbe inabitabile.

In data 20 novembre 2017, il difensore del Comune di […], terzo interessato, ha depositato memoria con cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per la presentazione di motivi generici e manifestamente infondati. Nella specie la delibera consigliare sarebbe stata adottata nel rispetto della legge regionale n. 5 del 2013, avendo congruamente motivato il preminente interesse pubblico alla conservazione del manufatto abusivo.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. – Il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato.

5.- E’ affermazione costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che l’ordine di demolizione impartito dal giudice costituisce espressione di un potere sanzionatorio autonomo e distinto rispetto all’analogo potere dell’autorità amministrativa, con la conseguenza che esso deve essere eseguito in ogni caso, con la sola eccezione dell’adozione di una deliberazione consiliare, per l’esistenza di prevalenti interessi pubblici, e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Non vi è, dunque, alcuna incompatibilità tra l’eventuale acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio del Comune e l’esecuzione dell’ordine giurisdizionale di demolizione (ex plurimis: sez. 3, 28 febbraio 2012, n. 27298; sez. 3, 28 novembre 2007, n. 4962/2008; sez. 3, 5 luglio 2007, n. 34298; sez. 3, 18 dicembre 2006, n. 1904/2007), con il solo limite delle dichiarate prevalenti esigenze pubbliche. Peraltro, tale ipotesi ha carattere eccezionale sicché il giudice dell’esecuzione ha il dovere di sindacare la sussistenza delle prevalenze esigenze pubbliche (Sez. 3, n. 30170 del 24/05/2017, Barbuti, Rv. 270253; Sez. 3, n. 9864 del 17/02/2016, Corleone, Rv. 266770; Sez. 3, n. 13746 del 29/01/2013 n. 13746 Franco non mass.).

In tema, questa Corte ha precisato che il Consiglio comunale può dichiarare legittimamente la prevalenza di interessi pubblici ostativi alla demolizione alle seguenti condizioni: 1) assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell’ipotesi di costruzione in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi ambientali: in quest’ultimo caso l’assenza di contrasto deve essere accertata dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo; 2) adozione di una formale deliberazione del consiglio con cui si dichiari formalmente la sussistenza di entrambi i presupposti; 3) la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, quali ad esempio la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico, ecc. (Sez. 3, n. 41339 del 10 ottobre 2008, Castaldo e altra, non massimata).

La natura eccezionale di tali ipotesi rispetto a quella che dovrebbe essere la ordinaria conseguenza, ovvero l’esito demolitorio, impone una interpretazione restrittiva dei presupposti che il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di verificarne la sussistenza, non potendosi fondare, la delibera comunale che dichiara l’esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell’assetto urbanistico violato, su valutazioni di carattere generale (Sez. 3, n. 11419 del 29/01/2013, Bene, Rv. 254421; Sez. 3, n. 25824 del 22/05/2013, Rv. 257140).

Nella specie, il provvedimento impugnato ha ritenuto di ravvisare, nella delibera consiliare del Comune di […], in data 19/09/2016, i presupposti richiesti dalla legge. In particolare, osserva, il Tribunale, come la valutazione cui dovrebbe conseguire la non eseguibilità della demolizione (ovvero, appunto, il prevalente interesse pubblico e l’assenza di contrasto del manufatto con rilevanti interessi urbanistici), individuata nella destinazione dell’immobile in oggetto “a concessione in locazione o dismissione nel rispetto della legge regionale n.5/2013” con esclusione di contrasto con gli interessi urbanistici, ambientali e di assetto idrogeologico, era sussistente ed era concreta e attuale alla stregua di valutazione di carattere economico derivante dall’incerto recupero delle spese di demolizione e della destinazione del canone di locazione al fondo per la repressione dell’abusivismo in assenza di contrasto con gli interessi urbanistici, ambientali e di assetto idrogeologico.

Tutto ciò premesso, la corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici sopra riportati ed in particolare quello affermato nella sentenza di questa Corte (Sez. 3, n. 25824 del 22/05/2013, Rv. 257140), nella quale è stato ribadito il principio secondo cui l’esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell’assetto urbanistico violato non può essere fondato su un “generico” riferimento alla destinazione, in questo caso a “concessione in locazione o dismissione… in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 5/2013”, genericamente enunciato, e da quanto affermato anche da Sez. 3, n. 11419 del 29/01/2013, Bene, Rv. 254421, secondo cui non può giustificarsi l’interesse concreto nel caso in cui, di fatto, la delibera costituisce piuttosto atto di indirizzo politico in quanto rimanda a successivi atti amministrativi (anche solo al fine di verificare i presupposti applicativi della legge regionale cd. sull’hausing sociale) e dunque, rimanda, in definitiva, la valutazione dei presupposti di legge cui l’art. 31 cit. condiziona la non operatività della demolizione.

Infine, ritiene il Collegio che la valutazione di ordine economico, inerente al costo delle spese di demolizione, non possa perciò qualificare l’interesse al mantenimento dell’opera abusiva, posto che ove assunta con criterio di indefettibile interesse pubblico al mantenimento dell’opera finirebbe per tradursi in fattore di contrasto con l’interesse a demolire, in contrasto con l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, che verrebbe in tale senso reso inoperante..

Dunque, Il Tribunale non si è conformato ai principi sopra enunciati, ed ha illegittimamente escluso, nella specie, l’effetto ostativo della demolizione della delibera comunale, per quanto già detto, stante l’assenza di una seria valutazione in termini di attualità degli interessi pubblici alla conservazione dell’opera e della mancanza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici. 6

.- L’ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.