Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9883 del 2018, dep. il 05/03/2018

[…]

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 luglio 2017 il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l’istanza di sospensione degli ordini di demolizione emessi dal Pubblico Ministero nei confronti di […] e […], condannati con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 4 marzo 2009, ormai irrevocabile dal 30 settembre 2009.

2. Gli interessati hanno proposto ricorsi per cassazione formulando un motivo di impugnazione.

2.1. I ricorrenti hanno lamentato l’erronea applicazione della legge penale, invocando l’intervenuta prescrizione, a norma dell’art. 173 cod. pen., della pena accessoria dell’ordine di demolizione, in ragione della sua natura penale. A tal proposito, infatti, ed ai fini della qualificazione della misura, dovevano essere considerate in via alternativa la sua qualificazione sul piano interno, la natura della sanzione nonché la sua severità, ed a detto ultimo riguardo non era possibile escluderne la natura penale nel sistema convenzionale europeo, che parimenti aveva evidenziato l’irrilevanza delle funzioni ulteriori della sanzione rispetto a quella repressiva, con ogni conseguenza altresì in ordine al regime prescrizionale.

In ogni caso non erano stati spiegati i presupposti normativi in forza dei quali detta sanzione non andava compresa nell’ambito della prescrizione, tanto sotto il profilo della natura penale dell’ordine di demolizione che in relazione all’eventuale sua qualifica come sanzione amministrativa.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, osservando che l’ordine di demolizione aveva natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio e pertanto non era assoggettabile alle regole sulla prescrizione di cui all’art. 173 cod. pen. ovvero all’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che al riguardo era stata dichiarata infondata la stessa proposta questione di costituzionalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono inammissibili.

4.1. Tenuto conto della particolare struttura del provvedimento, è del tutto opportuno e sufficiente ricordare che è già stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa — che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso — non consentono di ritenerla “pena” nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all’art. 117 Cost. (Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977). Sì che va ribadito che l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (ad es. Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736; cfr. altresì Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540, che aveva ricordato come le richiamate caratteristiche dell’ordine di demolizione escludevano la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU).

4.2. La Corte, infine, richiama ed integralmente condivide Sez. 3, n. 9949 del 20/01/2016, Di Scala — non massimata — che appunto conclude ribadendo che la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9 del d.P.R. 380 del 2001, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa, che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso. Per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una «pena» nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen..

In ogni caso, ivi è comunque ribadito che l’art. 31 Testo Unico dell’edilizia disciplina l’ingiunzione alla demolizione delle opere abusive, adottata dall’autorità amministrativa nel caso non venga disposta la demolizione d’ufficio; in caso di inottemperanza, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, e, comunque, l’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio del Comune, finalizzata alla demolizione ‘in danno’, a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con specifica deliberazione consiliare non venga dichiarata l’esistenza di prevalenti interessi pubblici, e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. Il comma 9 del medesimo art. 31 prevede che la demolizione venga ordinata dal giudice con la sentenza di condanna, “se ancora non sia stata altrimenti eseguita”. Una lettura sistematica della disposizione, dunque, impone di ribadire la natura amministrativa, e la dimensione accessoria, ancillare, rispetto al procedimento penale, della demolizione, pur quando ordinata dal giudice penale; tant’è che, pur integrando un potere autonomo e non alternativo a quello dell’autorità amministrativa, nel senso che la demolizione deve essere ordinata dal giudice penale anche qualora sia stata già disposta dall’autorità amministrativa, l’ordine ‘giudiziale’ di demolizione coincide, nell’oggetto (l’opera abusiva) e nel contenuto (l’eliminazione dell’abuso), con l’ordine (o l’ingiunzione) ‘amministrativo’, ed è eseguibile soltanto “se ancora non sia stata altrimenti eseguita”.

Pertanto, se la ‘demolizione d’ufficio’ e l’ingiunzione alla demolizione sono disposte dall’autorità amministrativa, senza che venga revocata in dubbio la natura amministrativa, e non penale, delle misure, e senza che ricorra la pertinenzialità ad un fatto-reato, in quanto, come si è visto, la demolizione può essere disposta immediatamente, senza neppure l’individuazione dei responsabili, non può affermarsi che la ‘demolizione giudiziale’ — identica nell’oggetto e nel contenuto — muti natura giuridica solo in ragione dell’organo che la dispone. Anche perché è pacifico che l’ordine ‘giudiziale’ di demolizione è suscettibile di revoca da parte del giudice penale allorquando divenga incompatibile con provvedimenti amministrativi di diverso tenore (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972), in tal senso non mutuando il carattere tipico delle sanzioni penali, consistente nella irretrattabilità, ed è impermeabile a tutte le eventuali vicende estintive del reato e/o della pena (ad esso non sono applicabili l’amnistia e l’indulto, cfr. Sez. 3, n. 7228 del 02/12/2010, dep. 2011, D’Avino, Rv. 249309); resta eseguibile, qualora sia stato impartito con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 18533 del 23/03/2011, Abbate, Rv. 250291); non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta all’irrevocabilità della sentenza (cfr. Sez. 3, n. 3861 del 18/01/2011, Baldinucci e altri, Rv. 249317).

Si tratta, dunque, della medesima sanzione amministrativa, adottabile parallelamente al procedimento amministrativo, la cui emissione è demandata (anche) al giudice penale all’esito dell’affermazione di responsabilità penale, al fine di garantire un’esigenza di celerità ed effettività del procedimento di esecuzione della demolizione. […]