[…]
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi, …, con la quale […] è stato ritenuto responsabile di omicidio colposo in danno di […], commesso il 21 settembre 2004. Secondo l’accertamento processuale in tale data, nel corso delle operazioni di lavorazione del mosto il […, lavoratore stagionale alle dipendenze del […], legale rappresentante di cooperativa sociale, cadeva all’interno della vasca contenente il mosto e decedeva a seguito dell’insufficienza respiratoria acuta determinata da permanenza in ambiente privo di ossigeno e ricco di CO2, anidride solforosa ad altri gas. Le cause della caduta non venivano precisamente individuate, dal momento che questa non aveva avuto testimoni oculari e tenuto altresì conto del fatto che nel sangue della vittima era stato trovato un tasso alcolemico compatibile con uno stato di ubriachezza patologica. La Corte di Appello perveniva alla conferma del giudizio di responsabilità del […] sulla scorta della individuazione di una precisa violazione cautelare quale antecedente causale del sinistro, ovvero la mancata predisposizione di barriere atte a prevenire la caduta del lavoratore nel corso della lavorazione e il mancato controllo in ordine alle condizioni con cui venivano svolte le singole operazioni di frollatura del mosto.
2. Con il ricorso il […] contesta innanzitutto la immutazione del fatto operato dalla Corte di Appello, la quale avrebbe individuato una condotta nuova e diversa rispetto a quella descritta nella contestazione, incentrata sulla mancata consegna di DPI quali scarpe antiscivolo, maschere e cinture di sicurezza. Si rileva, inoltre, che l’attività alla quale era addetto il […] non richiedeva l’uso di DPI, da usare solo a cisterne vuote per operazioni di pulizia; che sul piano di calpestio non esisteva alcun rischio chimico e l’ambiente era sufficientemente areato.
Si prospetta poi uno stato di ubriachezza volontaria del […], sulla base della deposizione del […], che ebbe a parlare di assunzione diretta dell’alcool.
Si rileva, ancora, che i testi hanno riferito come la grata apposta sull’apertura della vasca dovesse essere spostata solo per la lavorazione e subito ricollocata alla fine della stessa e si richiama l’elevato grado di esperienza degli addetti, per concludere che non si può rimproverare al datore di lavoro di non aver sorvegliato la fase della lavorazione (in ordine alla quale si asserisce non esservi sufficiente prova che si sia trattata di quella post frollatura), tanto più alla luce del comportamento tenuto dal […]. Si censura la fondazione della responsabilità sulla mancata dotazione di scarpe antiscivolo, posto che non è stato accertato che la caduta nel silos avvenne per scivolamento; peraltro il lavoratore aveva avuto in dotazione le scarpe antiscivolo.
Si deduce, infine, che il comportamento anomalo del lavoratore aveva interrotto il nesso di causalità tra il sinistro e la condotta del datore di lavoro.
3. Con un autonomo motivo di ricorso, si lamenta infine che la Corte di Appello non ha revocato la condizione apposta alla concessione della sospensione condizionale della pena, consistente nel pagamento di provvisionale alle parti civili, nonostante questa sia stata regolarmente versata e che tutte le parti civili, ad eccezione di una, siano state tacitate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Quanto alla asserita violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza, è sufficiente ricordare che l’addebito mosso all’imputato contempla tanto la colpa generica che la colpa specifica. Com’è noto, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che non viola il principio di correlazione con l’accusa la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro che, a fronte di una contestazione di colpa generica (nella specie, per omesso controllo dello stato di efficienza di una macchina per la tutela della sicurezza dei lavoratori), affermi la responsabilità a titolo di colpa specifica, riconducibile all’addebito di colpa generica (Sez. 3^, n. 19741 del 08/04/2010 – dep. 25/05/2010, Minardi, Rv. 247171); ed ancora, che quando la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (e cioè si faccia riferimento alla colpa generica), la violazione del principio di correlazione non sussiste, essendo consentito al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa, a tutela del quale la normativa è dettata (Sez. 4^, n. 35666 del 19/06/2007 – dep. 28/09/2007, Lanzellotti, Rv. 237469).
Con il ricorso si contesta che la Corte di Appello avrebbe individuato una condotta nuova e diversa rispetto a quella descritta nella contestazione, incentrata sulla mancata consegna al lavoratore di scarpe antiscivolo, maschere e cinture di sicurezza. Senonché già la sentenza di primo grado ha fondato l’affermazione di responsabilità del […] sul fatto che egli, quale datore di lavoro, non si era preoccupato di verificare il rispetto dell’obbligo, prescritto dal piano di sicurezza, di circoscrivere il luogo ed impedire il passaggio nelle vicinanze dell’imboccatura (pg. 14). Il Collegio distrettuale rimarca ulteriormente il nucleo dell’addebito rivolto all’imputato, identificandolo nella “mancata predisposizione di barriere atte a prevenire la caduta e nel mancato controllo in ordine alle condizioni in cui venivano svolte le singole operazioni di frollatura…” (pg. 10). Tanto configura un profilo di colpa certamente diverso da quello oggetto dell’imputazione e tuttavia non contrastante con la dinamica del fatto in esso descritta (“… dopo esser scivolato e comunque dopo aver perso l’equilibrio… rovinando all’interno del sito contenente mosto…”) ed altresì certamente rientrante nell’area della colpa generica pure sin da principio contestata all’imputato. Ma il dato che maggiormente rileva è che la censura mossa dal ricorrente è del tutto aspecifica, perché non si accenna neppure al pregiudizio che sarebbe derivato al diritto di difesa dell’imputato dalla descritta modificazione.
4.2. Il secondo nucleo del ricorso gravita intorno all’incidenza che deve essere attribuita allo stato di ubriachezza della persona offesa.
Ad avviso dell’esponente tale stato era preesistente alla caduta del […] nella botola e in nessun modo connesso alle condizioni dell’ambiente di lavoro; esso concreta una situazione eccezionale che recide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del […] ed il sinistro.
Va rilevato che in tal modo il ricorrente propone una ricostruzione dell’accaduto alternativa a quella fatta propria dalla Corte di Appello; ricostruzione che si fonda su una rilettura degli elementi di prova, non accompagnata dalla denuncia di un travisamento della prova operato dal giudice di seconde cure. Va rammentato, al riguardo, che in virtù della previsione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), novellata dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame e, pertanto, l’errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul significante e non sul significato della prova si traduce nell’utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio (cosiddetto travisamento della prova) (Sez. 5^, n. 18542 del 21/01/2011 – dep. 11/05/2011, Carone, Rv. 250168).
La Corte di Appello, è opportuno ricordarlo, ha sul punto fatto proprie le argomentazioni del primo giudice, che vertono sul fatto che nessun collega di lavoro della vittima ha riferito di comportamenti anomali di questa nonché sull’impossibilità di eseguire le pesanti lavorazioni da parte di un lavoratore in stato di ubriachezza volontaria. Ciò, invero, sfocia in una netta presa di posizione a sfavore della ipotesi dell’ubriachezza volontaria (cfr. pg. 13), che si accompagna comunque ad una valutazione dell’alternativa ipotetica, egualmente conducente al giudizio di responsabilità. Si afferma, infatti, che anche ad ammettere che il […] si fosse reso ubriaco bevendo delle sostanze alcoliche, si sarebbe pur sempre in presenza di un comportamento imprudente del lavoratore, a prevenire e fronteggiare il quale è ancora una volta il datore di lavoro a doversi far carico, sicché pur ammettendo il pregresso stato di ubriachezza e che esso abbia aumentato la possibilità di verificazione della caduta, non si è comunque eliso il nesso causale tra evento e condotta del […].
Orbene, l’assunto della Corte distrettuale è in linea con la giurisprudenza del giudice di legittimità. Che il lavoratore possa trovarsi in via contingente in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnatigli è evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l’infortunio occorso. Dal panorama dottrinario e giurisprudenziale non è possibile trarre indicazioni univoche e persuasive in ordine alle risposte da offrire al quesito se la valutazione dei rischi debba contemplare anche quelli connessi alle abitudini sociali e/o individuali del lavoratore e, in caso affermativo, se ciò valga oltre che per l’alcoldipendenza (che solo in taluni casi è oggetto di sorveglianza sanitaria) anche per la sola assunzione di sostanze alcoliche.
Ai fini che qui occupano sarebbe un fuor d’opera scendere nell’analisi del tema; infatti nella presente sede non viene in gioco la violazione datoriale di una eventuale regola prevenzionistica che impone di eseguire controlli sul lavoratore onde assicurare che questi non sia presente al lavoro dopo aver assunto alcolici. Piuttosto, viene in considerazione la prevedibilità ed il carattere non eccezionale dello stato di alterazione psico-fisica del lavoratore per effetto dell’assunzione di sostanze alcoliche. Sotto quest’ultimo profilo è quindi sufficiente rammentare la già evocata tesi della riconducibilità al novero dei rischi oggetto di valutazione, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 28, comma 1 anche di quello connesso all’assunzione di alcolici da parte del lavoratore; e ciò in ragione della formula legale, volutamente onnicomprensiva (vale ricordare, al proposito, la modifica del D.Lgs. n. 626 del 1994, all’art. 4 determinata dalla condanna dell’Italia pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00); dare conto della previsione della L. n. 125 del 2001, art. 15 che vieta la somministrazione e l’assunzione sul lavoro di bevande alcoliche e superalcoliche, sia pure nelle sole attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità; ricordare che il D.Lgs. n. 81 del 2008, all’art. 41, comma 4 prevede la sorveglianza sanitaria diretta all’accertamento di condizioni di alcoldipendenza (e di tossicodipendenza) e che l’Allegato IV, al punto 1.11.3.2. e 1.11.3.3., prende in esame l’uso di alcolici sul lavoro. Nè va ignorato che il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, lett. c) come in precedenza già il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. c) dispone che il datore di lavoro ed il dirigente “nell’affidare i compiti ai lavoratori” deve “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”. Si tratta di previsione che guarda in primo luogo alla assegnazione delle mansioni in via preventiva e generale, ma alla quale non sfugge anche la quotidiana replica del conferimento di compiti al lavoratore da parte del datore di lavoro. Diverse le ipotizzabili modalità di adempimento degli obblighi ma comune l’obiettivo di assicurare che il lavoratore sia in condizioni che permettano lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa. Le disposizioni sinora elencate permettono di ribadire che la condizione di ubriachezza del lavoratore sul luogo di lavoro non è circostanza eccezionale e quindi non prevedibile dal datore di lavoro, con l’ulteriore effetto della riconducibilità al medesimo dell’infortunio occorso, pur in presenza di uno stato di ebbrezza alcolica del lavoratore rimasto vittima del sinistro, essendo indiscutibile – nel caso che occupa – che la mancata chiusura della botola con la griglia in dotazione è essa stessa connessa allo svolgimento delle mansioni affidate al […], come correttamente rimarcato dalla Corte di Appello (non sembra inutile precisare che, prima di poter concludere che la natura concausale di tale condizione soggettiva rispetto all’infortunio è necessario accertare che essa si sia posta, hic et nunc, in correlazione con l’evento prodottosi, non essendo sufficiente ipotizzarlo in via congetturale (cfr. Cass. sez. 4^, sent. n. 29172 del 20.7.2007, Ciccarese e P.c, non massimata).
4.3. Ribadita la centralità che nel giudizio espresso dalla Corte di Appello assume la mancata predisposizione di barriere protettive della botola che proteggessero il lavoratore dalla caduta all’interno della vasca, del tutto ininfluenti sono gli ulteriori rilievi del ricorrente, che investono il tema della sussistenza dell’obbligo di dotazione dei dispositivi di protezione e quello della incidenza della violazione di tale prescrizione; mentre rimane valutazione del solo ricorrente quella per la quale il luogo di lavoro sarebbe stato del tutto sicuro se l’operatore avesse reinserito la grata di protezione della botola non appena terminate le operazioni di frollatura: la Corte di Appello ha evidenziato la necessità di apporre le barriere protettive (previste anche nel piano di sicurezza redatto dal coimputato […]) anche in relazione alla negligenza del lavoratore al riguardo del ripristino delle grate; negligenza che non rappresenta comportamento abnorme recidente il nesso causale tra condotta colposa datoriale e sinistro.
Per contro, manifestamente infondata è la censura che concerne l’identificazione del legale rappresentante della società quale titolare degli obblighi prevenzionistici nella specie violati, accompagnata dalla indicazione del debitore di sicurezza nel responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Com’è noto, questi non è titolare di autonome obbligazioni prevenzionistiche a vantaggio dei lavoratori ma può essere chiamato a rispondere ove, nell’espletamento dei compiti che la legislazione gli assegna, incorra in colpa (cfr., tra le più recenti, Sez. 4^, n. 49821 del 23/11/2012 – dep. 21/12/2012, Lovison e altri, Rv. 254094).
4.4. Infondato è altresì il motivo di ricorso concernente la mancata revoca della condizione apposta alla concessione della sospensione condizionale della pena.
La revoca della menzionata condizione avrebbe dovuto trovar luogo ove la Corte di Appello avesse ritenuto che essa fosse stata erroneamente apposta dal primo giudice. Ciò non è ritenuto neppure dal ricorrente, che argomenta la propria censura sulla circostanza dell’avvenuto adempimento (peraltro non integrale) della condizione, con la corresponsione alle parti civili (meno una) della somma stabilita a titolo di provvisionale. Ma siffatta circostanza va apprezzata in sede di esecuzione della sentenza, non rappresentando manifestazione dell’illegittimità della statuizione ma avveramento della condizione apposta all’effetto sospensivo della esecuzione della pena.
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