[…]
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
[…], quali eredi legittime di […], convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, […], rispettivamente figlio e fratello delle attrici, affinché previa dichiarazione di apertura della successione legittima del de cuius, si accertasse che l’intestazione in favore del convenuto della nuda proprietà dell’appartamento in […], costituiva una donazione indiretta, in quanto il prezzo per l’acquisto era stato versato integralmente dai coniugi […], con il conseguente obbligo di collazione in capo al convenuto.
A fondamento della domanda si deduceva che il preliminare di acquisto dell’immobile era stato sottoscritto per sé o per persona da nominare dall’attrice, e che il prezzo convenuto era stato versato in quote eguali dai coniugi […], e che al fine dì beneficiare il figlio […] avevano permesso che alla stipula del definitivo questi risultasse intestatario della nuda proprietà, riservandosi i genitori l’usufrutto con diritto di reciproco accrescimento.
Il convenuto si opponeva alla domanda, sostenendo a contrario che non vi fu alcuna donazione, e che anzi aveva provveduto al pagamento della parte di prezzo corrispondente al valore della nuda proprietà con i propri risparmi.
Il Tribunale con la sentenza n. 17390 del 7 settembre 2011 dichiarava il convenuto titolare della nuda proprietà dell’immobile, e che l’atto si configurava come una donazione indiretta.
La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 2522 del 19 aprile 2016 rigettava l’appello principale del […] ed accoglieva l’appello incidentale, affermando che il convenuto era tenuto a conferire alle coeredi la quota pari alla metà della nuda proprietà dell’immobile, da ripartirsi secondo le quote della successione ab intestato. In merito all’appello principale, con il quale ci si doleva del fatto che il giudice di prime cure non avesse ritenuto fornita la prova dell’avvenuto pagamento del prezzo della nuda proprietà con mezzi propri del […], la Corte di merito rilevava che, a fronte del pagamento da parte della madre dell’intero prezzo in sede di contratto preliminare, l’appellante avrebbe dovuto dimostrare che invece parte del denaro impiegato era a lui riconducibile. La documentazione attestante il reddito percepito da […] nel periodo 1983-87, oltre a risultare tardivamente prodotta in grado di appello, era priva del carattere della decisività e della indispensabilità, in quanto inidonea a contrastare quanto emergeva dal tenore del contratto preliminare, mancando altresì la prova che i redditi percepiti fossero stati accantonati e messi a disposizione per l’acquisto immobiliare.
Una volta disatteso l’appello principale, era però ritenuto meritevole di accoglimento quello incidentale, in quanto per l’apertura della successione non è necessario un provvedimento del giudice, con la conseguenza, che, ribadita la natura liberale dell’acquisto del convenuto, questi era tenuto a conferire alle coeredi la quota pari alla metà della nuda proprietà dell’appartamento.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso […] sulla base di due motivi. […] e […] hanno resistito con controricorso.
Il primo motivo denunzia l’omessa valutazione di un fatto controverso e decisivo ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. e la violazione degli artt. 2697 e ss. c.c..
Si evidenzia che è erronea la conclusione secondo cui sarebbe stata offerta la prova dell’integrale pagamento del prezzo ad opera della madre, occorrendo tenere conto che parte del prezzo era stata pagato con la corresponsione di £. 10.000.000 a titolo di caparra, e prima della conclusione del preliminare, mentre una parte del prezzo era stato pagato mediante accollo di quota parte di due mutui, le cui rate erano state soddisfatte con addebito sul conto corrente bancario cointestato al ricorrente ed alla madre.
Inoltre si deduce che la sentenza avrebbe indebitamente invertito l’onere della prova in merito alla dimostrazione del pagamento del prezzo per la parte relativa al valore della nuda proprietà.
Il motivo è infondato.
Va sicuramente esclusa la violazione della previsione in tema di riparto dell’onere della prova, avendo la Corte di merito ritenuto che, sulla base del materiale istruttorio in atti, fosse emersa la dimostrazione che il prezzo della compravendita, inclusivo anche della parte relativa alla nuda proprietà, fosse stato integralmente versato dalla madre, ritenendo quindi che le attrici avessero fornito prova del loro assunto.
Quanto invece alla denunzia del vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., il motivo deve essere disatteso, in primo luogo in quanto mira nella sua sostanza a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti di causa, pretendendo un accertamento in fatto diverso da quello correttamente e non implausibilmente motivato del giudice di merito, ed in contrasto con l’esegesi che della novella hanno offerto le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8054/2014, a mente della quale “l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”.
In secondo luogo il motivo risulta evidentemente formulato in violazione del requisito di specificità di cui all’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., in quanto, a fronte di una reiterata affermazione del giudice di merito, secondo cui la prova dell’integrale versamento del prezzo da parte della madre emergerebbe dallo stesso contenuto del preliminare, risulta omessa la trascrizione in ricorso delle parti del preliminare direttamente riferite alle modalità di pagamento del corrispettivo, così come del pari risulta omessa la riproduzione in ricorso dei documenti dai quali emergerebbe la asserita cointestazione in favore del ricorrente del conto corrente bancario dal quale sarebbero stati tratti i mezzi per far fronte al pagamento delle rate del mutuo oggetto di accollo (e ciò anche a voler tacere circa il fatto che la cointestazione crea una presunzione relativa di appartenenza comune delle somme giacenti sul conto, presunzione che nei rapporti interni ben può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, di guisa che il mero dato formale non appare idoneo a far ritenere che le somme giacenti, in assenza di prova che il ricorrente avesse fatto dei risparmi riversati sul conto, provenissero anche dall’attività del […]).
Il secondo motivo, invece, denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché la violazione dell’art. 737 c.c., in relazione agli artt. 177 e 179 lett. b) c.c.
Si deduce che, laddove si ritenga infondato il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata sarebbe comunque erronea in quanto, pur avendo ritenuto raggiunta la prova dell’integrale pagamento del corrispettivo della vendita da parte di […], ha ritenuto che l’immobile dovesse essere posto in collazione in relazione però alla successione di […].
Il motivo, ancorchè inammissibile nella parte in cui denunzia l’esistenza di un vizio della motivazione facendo richiamo alla formulazione non più applicabile del previgente art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., è fondato nella parte in cui denunzia la violazione di legge, e precisamente dell’art. 737 c.c.
In tal senso, si rileva che la presente controversia ha ad oggetto la successione legittima di […], con la conseguenza che ai fini dell’operatività della collazione, possono avere rilevanza le sole donazioni effettuate in vita da parte del de cuius in favore del coniuge e dei figli, come appunto disposto dal richiamato art. 737 c.c.
Tra le donazioni vanno incluse anche quelle indirette, tra le quali deve annoverarsi anche l’ipotesi di intestazione di beni a nome altrui, ove il pagamento del prezzo del bene acquistato sia avvenuto esclusivamente ad opera del donante ( cfr. da ultimo Cass. n. 17604/2015, ed ancor prima Cass. S.U. n. 9282/1992).
Tuttavia, affinchè possa parlarsi di donazione ad opera del de cuius, è necessario che sia questi ad effettuare l’adempimento dell’obbligazione scaturente dal contratto di compravendita, trattandosi di elemento coessenziale per il riconoscimento della sussistenza della liberalità non donativa.
Orbene, va premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 1548/2008) la comunione legale fra i coniugi, di cui all’art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l’effettivo trasferimento della proprietà della “res” o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all’acquisizione di una “res”, non sono suscettibili di cadere in comunione, con la conseguenza che, nel caso di contratto preliminare di vendita stipulato da uno solo dei coniugi, l’altro coniuge non può vantare alcun diritto, non essendo neppure legittimato a proporre la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ., in quanto dal preliminare non è scaturito alcun diritto in favore del de cuius, dovendosi in tal modo replicare alla deduzione di parte controricorrente secondo cui il de cuius avrebbe disposto in favore del figlio di un diritto nascente da un acquisto ex art. 177 c.c. (occorrendo invece ritenere che l’unico acquisto caduto in comunione sia al più il diritto di usufrutto, sebbene il prezzo sia stato pagato unicamente da parte del coniuge, posto che con l’atto definitivo la nuda proprietà è stata acquistata direttamente dall’odierno ricorrente, non rientrando quindi tra i beni suscettibili di ricadere in comunione legale ex art. 177 c. c.).
Da ciò consegue che in relazione alla vicenda che ha visto beneficiato il ricorrente, a fronte della reiterata affermazione da parte dei giudici di merito secondo cui emergeva la prova che il pagamento del corrispettivo fosse stato effettuato in maniera esclusiva da parte di […], e che quindi andrebbe individuata come unico soggetto donante, manca altresì un accertamento circa l’avvenuta dazione di somme anche da parte del de cuius al fine di permettere l’acquisto in favore del ricorrente.
Il motivo deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata va quindi cassata, dovendo il giudice del rinvio, anche a fronte del contrastato accertamento compiuto dai giudici nei due gradi di merito in merito all’effettiva esistenza di un contributo economico del defunto all’acquisto della nuda proprietà, verificare », a prescindere dalle risultanze formali del contratto preliminare (che vedono come unica parte promittente venditrice la […]), se le somme impiegate per il pagamento del prezzo provengano in parte anche dalle disponibilità del de cuius preliminare.