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PREMESSO IN FATTO
Il 27 febbraio 2013 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Il Tribunale di Cosenza – Sez. dist. di S.Marco Argentano, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace, ha condannato […] a pagare a […] Euro 1.833,68, in restituzione di un mutuo.
Il soccombente propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste l’intimato con controricorso.
2.- Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2721 cod. civ. ed il secondo vizi di motivazione, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto dimostrata l’avvenuta erogazione del mutuo.
Assume il ricorrente che la prova dei contratti non può essere data per testimoni ed eccepisce l’inammissibilità delle prove testimoniali che il Tribunale ha posto a base della sua decisione, oltre che l’inattendibilità dei testimoni, perché legati da vincoli di parentela con il creditore.
3.- I due motivi sono inammissibili sotto più di un profilo, oltre che manifestamente infondati.
Non sussiste violazione dell’art. 2721 cod. civ., poiché il Tribunale ha adeguatamente giustificato l’esercizio del suo potere discrezionale di ammettere la prova testimoniale del contratto ai sensi del comma 2 della citata norma, sul rilievo che il valore del contratto ed i rapporti di stretta parentela tra le parti rendevano verosimile la conclusione orale del contratto medesimo.
Si ricorda che l’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti del valore di cui all’art. 2721 c.c., comma 1, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. civ. Sez. 3, 22 luglio 2004 n. 13621; Idem, 22 maggio 2007 n. 11889), così come non è sindacabile l’eventuale decisione di non avvalersi della deroga di cui all’art. 2721, comma 2 (Cass. civ. Sez. 3, 19 agosto 2003 n. 12111). Il giudice di appello ha altresì accertato che le testimonianze escusse, tutte coerenti ed attendibili, pur se rese da parenti dell’attore, non risultando alcun motivo di inimicizia fra le parti, hanno confermato che l’attore ebbe a consegnare al […] nel dicembre 2011 la somma chiesta in restituzione, ottenendo promessa di restituzione entro pochi mesi.
Le censure rivolte dal ricorrente all’ammissibilità ed alla rilevanza delle prove testimoniali sono inammissibili per difetto di specificità, non essendo stati riprodotti nel ricorso i capitoli di prova di cui trattasi, sì da consentire a questa Corte di accertare la fondatezza degli addebiti e la rilevanza dei mezzi di prova ai fini della decisione (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. 6, 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. civ. Sez. Lav. 12 marzo 2009 n. 6023; Cass. civ. Sez. 3, 22 febbraio 2010 n. 4201, fra le tante). In ogni caso i due motivi di ricorso mettono in questione gli accertamenti in fatto del giudice di merito circa l’avvenuta erogazione del mutuo e circa l’obbligo di restituzione: questioni non suscettibili di riesame in sede di legittimità, ove la decisione sul punto risulti correttamente motivata, come deve dirsi del caso in esame (cfr., fra le tante, Cass. 10 novembre 2003 n. 16825 e 9 agosto 2004 n. 15355; Cass. civ., sez. 3, 12 marzo 2010 n. 6040).
4.- Propongo che il ricorso sia respinto, con ordinanza in Camera di consiglio”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio rileva che con atto notificato alla controparte il 4 dicembre 2012, prima del deposito della relazione sopra esposta ed in mancanza di richieste del pubblico ministero ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Rilevata la sopraggiunta carenza di interesse a coltivare la controversia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio si compensano, non avendo il resistente manifestato la sua accettazione, ne’ avendo sollevato alcuna eccezione in ordine all’avversaria dichiarazione.
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