[…]
rilevato che, con sentenza resa in data 30/5/2016, la Corte d’appello di Venezia, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da […] per accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto di vitalizio dallo stesso concluso con la sorella […] e con il relativo coniuge […];
che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, a fronte della domanda risolutiva del […], i convenuti avessero fornito la prova dell’insussistenza di alcun inadempimento degli stessi agli obblighi di mantenimento derivanti dal contratto di vitalizio, essendo emerso come l’originario attore avesse sostanzialmente rinunciato, in sede esecutiva, all’esercizio dei diritti in suo favore spettanti ai termini di contratto;
che, avverso la sentenza d’appello, […] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; che […] e […] resistono con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis […] ha presentato memoria;
considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2725 e/o 2722 c.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente attestato l’avvenuta rinuncia, da parte del […], in sede di esecuzione contrattuale, dei diritti allo stesso derivanti dal contratto di vitalizio, sulla base di semplici dichiarazioni testimoniali, là dove, un’eventuale modificazione degli accordi contrattuali (sotto forma di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale avente forma scritta), avrebbe dovuto essere provata per iscritto; che la censura è manifestamente infondata;
che, infatti, la corte territoriale ha correttamente evidenziato come, nel caso di specie, non si trattasse della prova di eventuali patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale originario, bensì della dimostrazione di circostanze di fatto relative all’eventuale inadempimento contestato a carico dei convenuti;
che, pertanto, del tutto correttamente la corte d’appello ha ritenuto valida ed efficace la dimostrazione per via testimoniale dell’insussistenza di alcuna forma di inadempimento ascrivibile al comportamento contrattuale dei convenuti, con la conseguente attestazione dell’infondatezza dell’originaria domanda risolutiva proposta dal […];
che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 183, co. 5, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto tardiva la proposizione dell’eccezione di nullità per difetto di causa del contratto di vitalizio intercorso tra le parti (in ragione dell’originaria rinuncia del vitaliziato alle prestazioni dedotte in contratto), trattandosi, quanto alla nullità, di eccezione rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 c.c.;
che il motivo è inammissibile per carenza di interesse;
che, al riguardo varrà considerare come la corte territoriale non si sia limitata a confermare l’inammissibilità della ‘domanda’ di nullità del contratto di vitalizio – e, dunque, non già dell’eccezione di nullità, come preteso dal ricorrente – ma abbia espressamente sottolineato come l’appellante non avesse formulato alcuno specifico motivo di appello in relazione alla decisione emessa dal primo giudice in ordine alla rilevata inammissibilità di detta domanda;
che, ciò posto, trattandosi, con riguardo a tale ultimo rilievo, dell’individuazione di una ratio decidendi autonoma (e non censurata) in ordine alla odierna pretesa del ricorrente, deve ritenersi escluso alcun interesse alla proposizione dell’odierno motivo di impugnazione avanzato dal […] con riguardo alla violazione dell’art. 183 c.p.c., dovendo ritenersi assorbita detta censura dalla mancata impugnazione della decisione del primo giudice circa l’inammissibilità della domanda di nullità, come tale incontestatamente qualificata dal primo giudice;
che, pertanto, sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso […]