Corte di Cassazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19807 del 2018, dep. il 26/07/2018

[…]

Ritenuto che, con ricorso affidato a due motivi, la […] ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, in data 2 novembre 2016, che ha rigettato l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale reso in favore del […]; che la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) le censure investenti la motivazione del lodo erano inammissibili perché tendevano al riesame del “merito”, avendo il collegio arbitrale, nel valutare le condotte tenute dalle parti in esecuzione del contratto di locazione tra le medesime intercorso dal dicembre 2004, illustrato chiaramente il procedimento logico deduttivo che ha portato all’affermazione dell’ingiustificata autoriduzione del canone locatizio da parte della conduttrice […] dopo alcuni anni dall’inizio della locazione, senza che vi fosse stata “una denuncia formale sull’inadempimento della concedente e senza richiedere che fossero attuati gli impegni assunti” in riferimento all’esecuzione degli obblighi di ristrutturazione del bene locato; b) quanto alle censure di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, gli arbitri avevano motivatamente disatteso le istanze istruttorie, affermando la sussistenza di prove documentali sufficienti a valutare le condotte negoziali delle parti e senza che l’appellante abbia segnalato “quali sarebbero le circostanze di fatto decisive che smentirebbero i dati documentali o che avrebbero in astratto potuto offrire ulteriori elementi per formare un quadro probatorio più completo”; c) i danni lamentati dalla […] in conseguenza del mancato adempimento, mai richiesto espressamente dalla ricorrente, non erano stati idoneamente provati, risultando, quindi, ingiustificata l’autoriduzione del canone locatizio;
che resiste con controricorso il […] s. r. 1.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata ai difensori delle anzidette parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata. Considerato:
a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità del procedimento nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, primo comma, c.p.c., per avere il Collegio arbitrale prima e la Corte d’appello poi omesso di esaminare la raccomandata a.r. dell’il febbraio 2011 e le successive diffide del 24 marzo 2011 e del 5 marzo 2011, con le quali la società ricorrente avrebbe richiesto l’esecuzione delle opere previste nella scrittura privata integrativa del contratto di locazione stipulato con la […]. Inoltre, avrebbe errato la Corte territoriale a ritenere esente da vizi il percorso logico giuridico seguito dal collegio arbitrale, mancando di esaminare il documento con il quale essa […] aveva richiesto l’adempimento della […];
b) con il secondo mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo ai fini del decidere che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia che la […] aveva espressamente richiesto, con raccomandata dell’11febbraio 2011 e con le successive diffide, l’esecuzione delle opere di rifacimento della coibentazione del tetto e dell’impianto di termoventilazione prima dell’intervenuta diffida da parte della […];
a.b.1) i motivi, da scrutinarsi congiuntamente perché intimamente connessi, sono inammissibili.
Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma, mentre, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza conclusiva di quel giudizio, il sindacato di legittimità, diretto a controllarne l’adeguata e corretta sua giustificazione in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, va condotto soltanto attraverso il riscontro della confottnità a legge e della congruità della motivazione stessa. Sicché, il controllo da parte della Corte di cassazione non può assolutamente riguardare il convincimento espresso dal giudice dell’impugnazione del lodo sulla correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori siccome operate dagli arbitri, concernendo solo la conformità a logica della motivazione adottata da detto giudice per supportare il proprio convincimento (tra le altre, Cass. n. 10641/2004, Cass. n. 6986/2007, Cass. n. 18136/2013, Cass. n. 23675, Cass. n. 10809/2015).
Ciò premesso, le censure mosse dalla società ricorrente alla sentenza impugnata non soltanto (e ciò nella sostanza anche con il primo motivo) sono volte a rimettere in discussione la valutazione degli elementi probatori già oggetto dell’apprezzamento degli arbitri, ma, ancor prima, mancano di investire di congruente denuncia la ratio decidendi che sorregge la decisione di appello, che muove dal presupposto, esplicitato in sentenza, per cui non erano stati evidenziati dati documentali tali da smentire il giudizio in ordine alla assenza di una denuncia formale di inadempimento della […] da parte della […]. Ratio, questa, che, nella sua evidente significatività, non può ritenersi impugnata con la mera indicazione in ricorso dei documenti allegati ai fascicoli di parte, senza che la ricorrente abbia dato contezza del contenuto specifico di detti documenti che assume rilevanti (lettera raccomandata dell’I 1 febbraio 2011 e successive diffide) e di quali fossero le puntuali deduzione svolte al riguardo sia nel giudizio arbitrale, sia, soprattutto, nel giudizio di impugnazione del lodo, in ossequio alla regola, innanzi ricordata, della specificità della formulazione dei motivi;
che la memoria depositata da parte ricorrente, là dove non inammissibile per non essere soltanto illustrativa, ma anche integrativa/emendativa delle originarie ragioni di censura, non fornisce argomenti idonei a scalfire i rilievi che precedono, con l’ulteriore precisazione che il precedente ivi richiamato a fondamento delle osservazioni svolte (Cass. n. 12514/2013) è del tutto inconferente rispetto al thema decidenclum della presente controversia, non vertendo su impugnativa di lodo arbitrale;
che il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile […]