Corte di Cassazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27436 del 2019, dep. il 28/10/2019

[…]

Ritenuto che, con ricorso affidato a sei motivi, […] hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, resa pubblica in data 24 ottobre 2017, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Giudice di Pace di …, il quale, a sua volta, ne accoglieva la domanda di risarcimento del danno derivante da circolazione stradale e, per l’effetto, condannava …, quale esclusivo responsabile del sinistro, unitamente alle …, nella qualità di impresa designata del F.G.V.S., al pagamento di euro 1.800,00 per i danni all’autovettura e di euro 2.222,04 per le lesioni personali subite dal conducente […], oltre alle spese di lite; che il Tribunale di Napoli Nord, nel rigettare il gravame, segnatamente osservava che: 1) i danneggiati non avevano fornito dimostrazione di un “pregiudizio economicamente valutabile” in relazione ai danni all’autovettura, non rivestendo alcuna valenza probatoria il preventivo di riparazione in assenza di altri elementi di prova di cui costituisca riscontro; 2) che, ai fini di quantificazione del danno all’autovettura, non poteva disporsi c.t.u. in ragione del notevole lasso di tempo trascorso dal sinistro (sette anni), nonché della non disponibilità dell’autovettura (venduta a terzi) e della incertezza circa la data delle foto prodotte; 3) quanto al danno alla persona del …, non potevano trovare applicazione ratione temporis le tabelle del Tribunale di Milano (richieste dall’appellante), ma l’art. 139 cod. ass.; 4) la personalizzazione del danno biologico non era dovuta in assenza di allegazioni e prova delle circostanze utili allo scopo; 5) il danno morale era stato riconosciuto in quanto i parametri applicati per la concreta liquidazione erano superiori a quelli di cui all’art. 139 cod. ass.; 6) la liquidazione delle spese era stata effettuata in misura superiore a quella dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al d.m. n. 55/2014, ossia quelle inferiore ad curo 5.200; 7) non poteva riconoscersi, in base al d.m. n. 55 /2014, l’indennità di trasferta e le relative spese in quanto lo studio del difensore era situato nel medesimo luogo ove il giudizio di primo grado è stato instaurato, ossia a Napoli;
che non svolgono alcuna attività difensiva le parti intimate …;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale i ricorrenti hanno depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata. Considerato che:
a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione e dell’art. 101 c.p.c., per aver erroneamente il Giudice di gravame negato l’espletamento della C.T.U. ai fini della valutazione del quantum della domanda risarcitoria, mediante una motivazione “inaccettabile”, così negando la possibilità alla parte attrice di provare i danni patiti dal veicolo coinvolto nel sinistro stradale;
a.1) il primo motivo è inammissibile.
Lo è in relazione alla censura che attiene al vizio motivazionale dedotto alla stregua del paradigma di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non più vigente e inapplicabile ratione temporis, mentre, alla stregua dell’attuale formulazione di detta norma processuale (applicabile nel presente giudizio di legittimità), il sindacato di questa Corte sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., nonché all’omesso esame di fatti storici decisivi e discussi tra le parti (Cass., S.U., n. 8053/2014).
In ogni caso e in via assorbente, lo è, inammissibile, alla luce del principio per cui l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio rientra nei poteri discrezionali del giudice e il diniego della relativa richiesta può essere censurato nel giudizio di legittimità solo se non sia stato motivato (Cass. n. 4407/2006; Cass. n. 2103/2019). E, nella specie, il giudice di appello ha adeguatamente motivato il diniego di ammissione della c.t.u. al fine di accertare il quantum dei danni subiti dall’autovettura nella sentenza impugnata [cfr. sintesi ai punti 1) e 2), che precedono];
b) con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 190 c.p.c. e dunque nullità della sentenza gravata per aver parte avversa omesso di depositare nei termini la propria comparsa conclusione, depositando invece tempestivamente la comparsa di replica alla comparsa conclusionale degli odierni ricorrenti, così venendo meno la possibilità per quest’ultimi di replicare a loro volta;
b.1) il motivo è inammissibile.
Ai fini della censura di violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità della pronuncia emessa, si pone come indispensabile che la irrituale conduzione del processo abbia prodotto nel concreto una lesione del suddetto diritto (tra le tante, Cass. n. 4020/2006, Cass. n. 12973/2018, Cass. n. 6555/2019).
Nella specie, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che il deposito, ad opera della parte appellata, di una memoria di replica, in assenza del deposito della previa comparsa conclusionale, abbia impedito agli appellanti di svolgere ulteriori e rilevanti difese di contrasto, là dove, invece, nel ricorso è affatto omessa ogni indicazione in tal senso e, ancor prima, quella dei contenuti (sia pur in sintesi) degli atti processuali all’uopo rilevanti (comparsa conclusionale e memoria di replica), in palese violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.;
c) con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, violazione dell’art. 116 c.p.c., per non essersi il Tribunale, nella valutazione della documentazione e in particolar modo in relazione al preventivo spesa in atti, ispirato al “prudente apprezzamento”, giungendo così ad una decisione non adeguata e incongrua, affetta da vizi logici ed errori giuridici;
c.1) il motivo è inammissibile.
Lo è, anzitutto, quanto alla doglianza che evoca il n. 5 dell’art. 360 c.p.cv., per le ragioni sub a.1).
Lo è, altresì, in via comunque assorbente, in quanto la violazione dell’art. 116 c.p.c. in sede di legittimità è deducibile (diversamente da quanto prospettato in ricorso) solo se il giudice di merito abbia valutato una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro valore ovvero se dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola (Cass. n. 11892/2016).
Ciò senza tener conto, poi, che la valutazione operata dal giudice di gravame è armonica rispetto al principio per cui in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur (Cass. n. 11765/2013);
d) con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c., per aver erroneamente il Giudice di seconde cure ritenuto inopportuno l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio (che avrebbe dato maggior certezza nella quantificazione del danno subiti dall’autovettura), adducendo quale impedimento il tempo trascorso e la non disponibilità del veicolo, nonché la non attendibilità delle foto prodotte in giudizio; d.1) il motivo è inammissibile, alla stregua di quanto già evidenziato sub a.1).
e) con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per aver erroneamente il Giudice di merito, senza motivare, disconosciuto l’aumento per la personalizzazione e ricompreso la liquidazione del danno morale all’interno di quella del danno biologico in conformità alle tabelle del Tribunale di Milano, dichiarate, peraltro, non applicabili al caso in esame;
e.1) il motivo è inammissibile.
Lo è non solo in ragione di quanto già evidenziato sub c.1) in riferimento alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., ma anche perché i ricorrenti non colgono appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata [cfr. sintesi ai punti 3), 4) e 5), che precedono], che, diversamente da quanto criticato in ricorso, si impernia sulla applicazione dell’art. 139 cod. ass. (in luogo delle tabelle milanesi), sulla carenza di allegazioni ai fini della personalizzazione del danno biologico e sulla disposta liquidazione anche del danno morale.
f) con il sesto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per aver il giudice di appello disconosciuto, in relazione alle tariffe professionali così come liquidate dal giudice di primo grado, per un verso, l’aumento previsto per la difesa di una pluralità di parti sul presupposto che l’odierno ricorrente avrebbe redatto la parcella applicando i parametri del d.m. 55/2014 in relazione allo scaglione che supera gli curo 5.200,00; per altro verso, le spese e competenze di trasferta, necessarie per la notifica della citazione al convenuto ex art 143 c.p.c., sulla base di argomenti relativi ai rapporti tra parte avverse o tra avvocati e clienti, a cui l’odierno ricorrente non ha accennato nella censura;
f.1) il motivo è inammissibile.
Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (tra le altre, Cass. n. 24298/2016).
Nella specie, i ricorrenti prescindono sostanzialmente dalla ratio decidendi della decisione di appello e dagli argomenti che la sostengono [cfr. sintesi ai punti 6) e 7), che precedono], mancando di prendere specifica posizione al riguardo;
che la memoria dei ricorrenti, là dove non inammissibile per non essere solo illustrativa delle originarie ragioni di impugnazione (tra le molte, Cass. n. 30760/2018), non fornisce argomenti tali da scalfire i rilievi che precedono (peraltro, contestando la congruenza di buona parte dei precedenti giurisprudenziali innanzi richiamati — e già indicati nella proposta del relatore — accennando a stralci della relativa motivazione diversi da quelli effettivamente pertinenti rispetto all’esame delle doglianze);
che il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile […]